Sentenza n. 5056/2026 - Roma, Sezione 1
per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente in ordine al procedimento unitario finalizzato al rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio, stante la regolare preiscrizione e trasmissione della richiesta, previa formalizzazione della domanda in Ambasciata, con relativa condanna a provvedere entro 30 giorni e richiesta di nomina di Commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., un’azione avverso il silenzio dell’Amministrazione sull’istanza volta ad attivare il procedimento unitario per il rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio, deducendo la regolare preiscrizione, la trasmissione della richiesta e la necessità di formalizzare la domanda presso l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad. Ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’ordine all’Amministrazione di provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione aveva attivato il procedimento fissando l’appuntamento presso la sede diplomatica per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 28 ottobre 2025. Tale attività è stata ritenuta idonea a soddisfare integralmente la pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il limitato periodo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, anche in relazione all’elevato numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato eventualmente versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio dell’Amministrazione; il ricorso è divenuto privo di oggetto quando l’Amministrazione ha attivato il procedimento richiesto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa della parte ricorrente risulta integralmente soddisfatta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario per presentare la domanda e l’attivazione del relativo procedimento possono integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., quando l’oggetto del ricorso sia esclusivamente l’avvio del procedimento.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, l’Amministrazione abbia posto in essere un’attività concretamente satisfattiva rispetto alla specifica pretesa dedotta, senza che sia necessaria l’adozione del provvedimento finale quando la domanda giudiziale riguardi soltanto l’attivazione del procedimento.
- Anche quando il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere, il giudice può porre a carico dell’Amministrazione la restituzione del contributo unificato, compensando invece le spese in ragione della tempestività dell’intervento amministrativo e delle circostanze concrete.
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