Sentenza n. 6006/2026 - Napoli, Sezione 8
per l’ottemperanza a giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- pubbl. il 14/03/2025, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, al termine del procedimento recante RG n -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, pubblicata il 14 marzo 2025, che aveva riconosciuto il diritto alle retribuzioni professionali per i periodi di servizio indicati, condannato il Ministero al pagamento di € 834,60 oltre interessi legali e disposto la regolarizzazione della posizione contributiva
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, pubblicata il 14 marzo 2025. Il titolo, passato in giudicato e notificato al Ministero il 1° ottobre 2025, riconosceva retribuzioni professionali per € 834,60 oltre interessi legali e la regolarizzazione della posizione contributiva presso l’INPS. Dedotta la persistente mancata esecuzione, la ricorrente ha chiesto l’ordine di adempiere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e un’ulteriore somma a titolo di astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La domanda è stata proposta anche nei confronti dell’INPS.
La decisione
Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza nei confronti del Ministero: ha ordinato l’integrale esecuzione del titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato sin d’ora, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza e su istanza della ricorrente, il dirigente della DGOSV del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e ulteriori sessanta giorni per l’esecuzione; l’eventuale compenso è posto a carico del Ministero ed è liquidato in € 500. Ha respinto l’astreinte perché non risultava configurabile un grave ritardo nell’esecuzione. Ha escluso l’INPS dal giudizio e respinto nei suoi confronti la domanda di ottemperanza, non essendo destinatario di obblighi esecutivi derivanti dal giudicato. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in € 500 oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione al difensore antistatario; spese compensate con l’INPS.
Norme richiamate
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria in data 4 febbraio 2026) e all’inutile decorso del termine ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, in quanto la sentenza in epigrafe è stata notificata alla amministrazione in data 1° ottobre 2025 e non risulta che ad essa sia stata data esecuzione.
L’azione di ottemperanza è fondata quando il titolo è passato in giudicato, è decorso inutilmente il termine previsto per l’adempimento e l’amministrazione non ha dato esecuzione alla sentenza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Non sussistono, altresì, i presupposti di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo, non configurandosi un grave ritardo di esecuzione.
La somma coercitiva prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è dovuta se, nella fattispecie, non ricorre un grave ritardo nell’esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria in data 4 febbraio 2026) e all’inutile decorso del termine ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, in quanto la sentenza in epigrafe è stata notificata alla amministrazione in data 1° ottobre 2025 e non risulta che ad essa sia stata data esecuzione.
Il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 deve essere inutilmente decorso perché possa essere azionata l’ottemperanza per l’inadempimento dell’amministrazione.
Massime di principio
- L’ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è decorso il termine legale per l’adempimento e l’amministrazione obbligata non ha dato esecuzione alla pronuncia; il giudice può fissare un termine per adempiere e nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.
- La domanda di ottemperanza va respinta nei confronti del soggetto che non è destinatario degli obblighi esecutivi risultanti dal giudicato.
- La somma coercitiva ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è riconoscibile in assenza del presupposto del grave ritardo nell’esecuzione.
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