Sentenza del 26/02/2015 n. 1911 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Redditometro - Richiesta chiarimenti al contribuente - Risposta del contribuente - Emissione avviso di accertamento - Motivazione - Replica ai chiarimenti del contribuente - Omissione - Vizio di motivazione dell'avviso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva è stata ritenuta viziata: quando il contribuente risponde alla richiesta di chiarimenti, l'Ufficio deve confrontarsi espressamente con le spiegazioni fornite e indicare perché non le ritiene idonee a giustificare lo scostamento reddituale. L'omessa replica comporta la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva determinato il reddito del contribuente sulla base del redditometro e gli aveva richiesto chiarimenti in merito alla differenza tra il reddito dichiarato e quello presunto. Il contribuente aveva risposto fornendo le proprie giustificazioni, ma l'avviso di accertamento non aveva adeguatamente esaminato né contestato tali deduzioni. La questione riguardava quindi il difetto di motivazione dell'avviso.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento sintetico mediante redditometro
La determinazione del reddito effettuata sulla base del "redditometro" impone all'Ufficio di richiedere al contribuente chiarimenti.
Il redditometro non consente all'Ufficio di procedere automaticamente: prima dell'accertamento deve essere instaurato un contraddittorio con il contribuente, affinché possa spiegare le ragioni dello scostamento tra reddito dichiarato e reddito presunto.
Obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento
La motivazione dell'eventuale avviso di accertamento deve contenere un'adeguata replica a quanto dedotto dal contribuente.
La motivazione deve essere effettiva e specifica. Non è sufficiente richiamare il risultato del redditometro o formulare contestazioni generiche: l'Ufficio deve esaminare le spiegazioni ricevute e illustrare le ragioni del loro eventuale rigetto.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria chiede chiarimenti prima di emettere un accertamento, la risposta del contribuente deve essere valutata concretamente e non può essere ignorata.
- Un avviso di accertamento è motivato solo se consente di comprendere sia i presupposti della pretesa sia le ragioni per cui le difese del contribuente sono state respinte.
- Nel redditometro, la mera esistenza di spese o indici di capacità contributiva non è sufficiente, da sola, a rendere inattaccabile l'accertamento: l'Ufficio deve confrontarsi con le giustificazioni fornite.
- L'omessa considerazione delle osservazioni presentate nel contraddittorio può determinare la nullità dell'avviso per difetto di motivazione.
- Per tutelarsi, il contribuente dovrebbe fornire chiarimenti documentati e verificare successivamente che l'avviso risponda in modo puntuale agli argomenti e ai documenti trasmessi.
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