Regolamento (UE) 2025/1542
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1542 della Commissione, del 30 luglio 2025, che specifica le modalità, la struttura e gli indicatori di valutazione per le relazioni sulla qualità da trasmettere a norma del regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2025/1542 stabilisce in modo uniforme come gli Stati membri devono predisporre e trasmettere a Eurostat le relazioni sulla qualità relative ai conti economici dell’agricoltura. Definisce la periodicità di trasmissione, impone una relazione unica per l’intero programma di dati e rinvia a due allegati per la struttura dettagliata e per gli indicatori di qualità e di prestazione. La disciplina mira ad armonizzare la garanzia della qualità e lo scambio di dati e metadati nel sistema statistico europeo, anche mediante l’uso della SIMS e dello standard di trasmissione del sistema statistico europeo.
Modalità, struttura e indicatori per le relazioni sulla qualità dei dati sui conti economici dell’agricoltura da trasmettere dagli Stati membri a Eurostat.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, con riferimento alle relazioni sulla qualità relative ai dati e ai metadati dei conti economici dell’agricoltura trasmessi a norma del regolamento (CE) n. 138/2004. Riguarda la trasmissione alla Commissione (Eurostat) delle relazioni sulla qualità, da effettuarsi per la prima volta per l’anno di riferimento 2023 e successivamente per ogni anno di riferimento che termina con 8 e 3. Il regolamento disciplina la modalità di trasmissione, la struttura della relazione unica per tutti i dati del programma di trasmissione di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 138/2004 e gli indicatori di valutazione da applicare; non contiene esclusioni soggettive ulteriori rispetto al perimetro del regolamento di base.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1542 sulle relazioni sulla qualità dei conti economici dell’agricoltura
Il regolamento attua l’articolo 3 ter del regolamento (CE) n. 138/2004, introducendo regole uniformi per modalità, struttura e indicatori delle relazioni sulla qualità che gli Stati membri devono trasmettere a Eurostat. La finalità è rafforzare l’armonizzazione della qualità statistica nel settore dei conti economici dell’agricoltura, anche in coerenza con il quadro del regolamento (CE) n. 223/2009 e con la struttura integrata di metadati (SIMS).
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda gli Stati membri e si applica alle relazioni sulla qualità riferite ai dati e metadati dei conti economici dell’agricoltura oggetto del programma di trasmissione di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 138/2004. L’obbligo è rivolto alla trasmissione verso la Commissione (Eurostat) e riguarda l’intero set informativo del programma, non singoli flussi separati.
Periodicità e modalità di trasmissione
L’articolo 1 stabilisce che la prima relazione sulla qualità deve essere trasmessa con riferimento all’anno 2023. Successivamente, la trasmissione deve avvenire per ogni anno di riferimento che termina con 8 e 3. Le relazioni devono essere inviate utilizzando lo standard di trasmissione del sistema statistico europeo, richiamato nei considerando come infrastruttura comune per il monitoraggio, il controllo e il caricamento automatico dei dati e metadati.
Struttura della relazione sulla qualità
L’articolo 2 impone a ciascuno Stato membro di presentare un’unica relazione sulla qualità per tutti i dati del programma di trasmissione. L’allegato I definisce la struttura e il contenuto della relazione attraverso una serie di concetti statistici e sezioni tematiche. La relazione deve inoltre evidenziare ogni caso in cui non siano state rispettate norme di qualità adeguate o in cui i concetti statistici non siano stati applicati correttamente, indicando le relative motivazioni.
Contenuti richiesti dall’allegato I
L’allegato I richiede che la relazione copra, in termini di dati e metadati, i principali profili di qualità statistica. Tra questi figurano:
- presentazione statistica e descrizione dei dati diffusi, inclusi sistema di classificazione, copertura settoriale, concetti e definizioni, unità statistica, popolazione statistica, area di riferimento, copertura temporale e periodo di base;
- unità di misura e periodo di riferimento;
- mandato istituzionale, comprensivo di atti giuridici, altri accordi e condivisione dei dati;
- riservatezza e trattamento dei dati riservati;
- comunicazione dei dati, calendario di diffusione, accesso al calendario e accesso degli utenti;
- frequenza della diffusione;
- accessibilità e chiarezza, con riferimento a comunicati stampa, pubblicazioni, banca dati online, altra documentazione, metodologia, completezza dei metadati e documentazione sulla qualità;
- gestione della qualità, incluse garanzia e valutazione della qualità;
- pertinenza, con attenzione a necessità e soddisfazione degli utenti, completezza e tasso di completezza dei dati;
- accuratezza e attendibilità;
- tempestività e puntualità;
- coerenza e comparabilità, anche geografica, temporale, tra domini e interna;
- costi e oneri;
- revisione dei dati;
- trattamento statistico, dalla fonte dei dati alla convalida, elaborazione e adeguamento. Se un concetto non è rilevante per una specifica operazione statistica, esso deve comunque comparire con la dicitura "non applicabile" e una breve spiegazione.
Indicatori di qualità e di prestazione
L’articolo 3 rinvia all’allegato II per la valutazione della qualità dei dati e dei metadati. Gli indicatori individuati includono il tasso di completezza dei metadati, il tasso di completezza dei dati per i produttori, lo scarto temporale per i primi risultati, la puntualità della fornitura e pubblicazione per i produttori, la durata delle serie storiche comparabili e la revisione dei dati misurata tramite la dimensione assoluta media. L’allegato II fornisce anche la definizione operativa di ciascun indicatore, utile per una valutazione omogenea tra Stati membri.
Riferimenti di sistema e ratio del regolamento
Nei considerando la Commissione sottolinea che il regolamento (CE) n. 138/2004 ha già istituito i conti economici dell’agricoltura nell’Unione e che occorrono norme comuni per lo scambio di dati di qualità e metadati. La SIMS viene richiamata come standard di metadati idoneo a sostenere l’armonizzazione delle relazioni sulla qualità e il rispetto dei requisiti di qualità statistica previsti dal regolamento (CE) n. 223/2009.
Entrata in vigore e natura giuridica
Ai sensi dell’articolo 4, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modalità di trasmissione
Ciascuno Stato membro deve trasmettere a Eurostat una relazione sulla qualità per la prima volta riguardo all’anno di riferimento 2023 e, in seguito, per ogni anno di riferimento che termina con 8 e 3. Le relazioni devono essere trasmesse utilizzando lo standard di trasmissione del sistema statistico europeo.
Struttura unitaria della relazione e contenuto minimo
Ogni Stato membro presenta un’unica relazione sulla qualità riguardante tutti i dati del programma di trasmissione dei conti economici dell’agricoltura di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 138/2004. La struttura e il contenuto sono definiti in dettaglio nell’allegato I; la relazione deve anche indicare tutti i casi di mancato rispetto delle norme di qualità adeguate o di non corretta applicazione dei concetti statistici, con le relative motivazioni.
Indicatori di valutazione della qualità
La qualità dei dati e dei metadati trasmessi è valutata sulla base dell’insieme di indicatori di qualità e di prestazione elencati nell’allegato II. Gli indicatori comprendono, tra gli altri, il tasso di completezza dei metadati, il tasso di completezza dei dati per i produttori, lo scarto temporale per i primi risultati, la puntualità della fornitura e pubblicazione, la durata delle serie storiche comparabili e la dimensione assoluta media delle revisioni.
Contenuti tematici della relazione sulla qualità
L’allegato I elenca i concetti statistici e i campi informativi che devono essere coperti, tra cui presentazione statistica, unità di misura, periodo di riferimento, mandato istituzionale, riservatezza, comunicazione dei dati, frequenza della diffusione, accessibilità e chiarezza, gestione della qualità, pertinenza, accuratezza e attendibilità, tempestività e puntualità, coerenza e comparabilità, costi e oneri, revisione dei dati e trattamento statistico. Se un concetto non è pertinente, la relazione deve riportare la dicitura "non applicabile" con una breve spiegazione.
Riferimenti metodologici e armonizzazione
Nei considerando si richiama la necessità di norme comuni per lo scambio di dati e metadati e si valorizza la struttura unica integrata di metadati (SIMS), considerata utile per armonizzare la garanzia della qualità e le relazioni sulla qualità nell’ambito del regolamento (CE) n. 223/2009 sulle statistiche europee.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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