Regolamento (UE) 2025/1560
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1560 della Commissione, del 30 luglio 2025, che autorizza un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza una specifica indicazione sulla salute per il kiwi verde, sulla base del parere scientifico favorevole dell’EFSA, e aggiorna di conseguenza l’elenco delle indicazioni consentite di cui al regolamento (UE) n. 432/2012. L’indicazione riconosce che il consumo di kiwi verdi contribuisce alle normali funzioni intestinali grazie a un aumento della frequenza di evacuazione. L’uso è però limitato a kiwi verdi freschi, interi o solo sbucciati e/o tagliati, in quantità minima di 200 g di polpa, con obbligo di informare il consumatore sul consumo giornaliero necessario per ottenere l’effetto benefico.
Autorizza un’indicazione sulla salute relativa al kiwi verde e ne inserisce il testo nell’elenco UE delle indicazioni consentite, modificando il regolamento (UE) n. 432/2012.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato kiwi verdi (Actinidia deliciosa "Hayward") e intendono utilizzare l’indicazione sulla salute autorizzata. Riguarda il territorio dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro; è rilevante anche ai fini SEE. L’indicazione è utilizzabile solo nei limiti e alle condizioni fissate nell’allegato, con esclusione implicita di alimenti diversi dai kiwi verdi freschi indicati e di impieghi non conformi alle condizioni d’uso.
Autorizzazione di un’indicazione sulla salute per il kiwi verde
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1560 della Commissione autorizza una nuova indicazione sulla salute, diversa da quelle relative alla riduzione del rischio di malattia o allo sviluppo e alla salute dei bambini, e modifica il regolamento (UE) n. 432/2012. La misura si fonda sul regolamento (CE) n. 1924/2006, che vieta in linea di principio le indicazioni sulla salute sui prodotti alimentari salvo autorizzazione e inclusione nell’elenco UE delle indicazioni consentite.
Contesto procedurale e base scientifica
La decisione segue una domanda presentata da Zespri International Limited ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, relativa al kiwi verde (Actinidia deliciosa "Hayward") e al mantenimento della normale funzione di defecazione. L’EFSA, nel parere dell’11 giugno 2021 (EFSA Journal 2021;19(6):6641), ha concluso che, sulla base dei dati presentati, esiste un rapporto di causa-effetto tra il consumo di kiwi verdi e il mantenimento della normale funzione di defecazione; la popolazione target è la popolazione generale.
Formulazione autorizzata dell’indicazione
La formulazione inizialmente proposta dal richiedente è stata adattata nel corso della valutazione scientifica. La Commissione ha quindi autorizzato la formulazione: "Il consumo di kiwi verdi contribuisce alle normali funzioni intestinali grazie a un aumento della frequenza di evacuazione". Il considerando precisa inoltre che non è stato possibile trarre conclusioni sulla fondatezza scientifica dell’indicazione basata su studi relativi ad alimenti diversi dai kiwi verdi freschi.
Condizioni di utilizzo e informazioni al consumatore
L’indicazione è soggetta a condizioni d’uso specifiche. Può essere utilizzata solo per:
- kiwi verdi freschi venduti come tali;
- kiwi verdi freschi che siano stati solo sbucciati e/o tagliati, per un contenuto minimo di 200 g di polpa di kiwi.
L’indicazione deve essere accompagnata dall’informazione che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 200 g di polpa di kiwi verdi freschi. Questa precisazione funziona come requisito informativo e come limite sostanziale all’uso della claims.
Aggiornamento dell’elenco UE e del registro
In applicazione dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1924/2006, il regolamento impone l’aggiornamento del registro delle indicazioni nutrizionali e sulla salute, che deve riflettere le indicazioni autorizzate. Contestualmente, l’allegato del regolamento (UE) n. 432/2012 viene modificato per inserire la nuova voce nell’elenco consolidato delle indicazioni sulla salute consentite.
Entrata in vigore e portata giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti uniformi nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’indicazione sulla salute
L’indicazione relativa al kiwi verde è inserita nell’elenco dell’Unione delle indicazioni sulla salute consentite ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006. La formulazione autorizzata è: "Il consumo di kiwi verdi contribuisce alle normali funzioni intestinali grazie a un aumento della frequenza di evacuazione".
Condizioni d’impiego dell’indicazione
L’indicazione può essere utilizzata solo per kiwi verdi freschi venduti come tali, oppure per kiwi verdi freschi che siano stati solo sbucciati e/o tagliati, a condizione che il prodotto costituisca un minimo di 200 g di polpa di kiwi. L’indicazione deve essere accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 200 g di polpa di kiwi verdi freschi.
Modifica del regolamento (UE) n. 432/2012
L’allegato del regolamento (UE) n. 432/2012 è modificato per inserire la nuova voce nell’elenco consolidato delle indicazioni sulla salute consentite.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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