Regolamento (UE) 2025/1549
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1549 della Commissione, del 30 luglio 2025, che rettifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2023/2210 e (UE) 2022/1365 per quanto riguarda le condizioni d’uso dei nuovi alimenti 3-fucosillattosio prodotto da un ceppo derivato di Escherichia coli K-12 DH1 e olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rettifica due precedenti atti di esecuzione relativi all'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti, al fine di correggere omissioni nelle condizioni d'uso di specifici prodotti autorizzati. Per l'olio ricco di DHA ed EPA da Schizochytrium sp. viene reintrodotto l'uso negli integratori alimentari destinati a bambini e adolescenti tra 18 mesi e 18 anni, a 250 mg/giorno. Per il 3-fucosillattosio viene aggiunto l'uso negli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, con il relativo limite massimo di impiego.
Rettifica delle condizioni d'uso nell'elenco اتح dell'Unione per due nuovi alimenti autorizzati: olio ricco di DHA e EPA da Schizochytrium sp. e 3-fucosillattosio (3-FL) prodotto da un ceppo derivato di Escherichia coli K-12 DH1.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare e alle autorità competenti degli Stati membri per l'immissione sul mercato e l'uso dei due nuovi alimenti indicati, nell'ambito del regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti e dell'elenco dell'Unione istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Incide sulle condizioni d'uso, sulle prescrizioni di etichettatura e, per il 3-FL, sulla tutela dei dati; riguarda tutto il territorio dell'Unione ed è direttamente applicabile. Non introduce un nuovo regime autonomo, ma corregge i regolamenti di esecuzione (UE) 2022/1365 e (UE) 2023/2210.
Rettifica delle condizioni d'uso di due nuovi alimenti
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1549 interviene per correggere errori presenti negli allegati dei regolamenti di esecuzione (UE) 2022/1365 e (UE) 2023/2210, entrambi adottati nell'ambito del regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti. La finalità dichiarata è garantire chiarezza e certezza del diritto, assicurando la corretta applicazione dell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
Contesto normativo
La Commissione richiama l'obbligo, previsto dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, di istituire l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati ai sensi del previgente regolamento (CE) n. 258/97. Tale elenco è stato istituito con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, ma la Commissione ha rilevato omissioni e incoerenze negli allegati che richiedono rettifica.
Rettifica relativa all'olio ricco di DHA ed EPA da Schizochytrium sp.
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1365 viene sostituito integralmente. La rettifica ripristina l'uso del nuovo alimento negli integratori alimentari destinati ai bambini e agli adolescenti di età compresa tra 18 mesi e 18 anni, con limite di 250 mg/giorno di DHA ed EPA combinati, uso che era stato omesso nell'elenco iniziale e nella successiva modifica del 2022.
Sono inoltre riepilogate le principali categorie di alimenti autorizzate e i relativi limiti massimi, tra cui:
- 3.000 mg/giorno negli integratori per la popolazione adulta, esclusi gravidanza e allattamento;
- 450 mg/giorno negli integratori per donne in gravidanza e allattamento;
- 250 mg/pasto nei sostituti di un pasto per il controllo del peso;
- 200 mg/100 g in bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia;
- limiti specifici per alimenti a fini medici speciali, prodotti da forno, cereali da colazione, grassi da cucina, prodotti lattiero-caseari, bevande analcoliche, barrette ai cereali/nutrizionali, grassi spalmabili, sostituti del pesce e della carne.
È stabilita anche la denominazione da riportare in etichetta: "olio ricco di DHA e di EPA derivato dalla microalga Schizochytrium sp.".
Rettifica relativa al 3-fucosillattosio (3-FL)
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2210 viene corretto per includere espressamente l'uso del 3-FL negli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, categoria che era stata valutata dall'EFSA ma non recepita correttamente nel testo autorizzativo.
Per questa categoria il limite massimo è fissato, a seconda della forma del prodotto, a 1,75 g/l o 1,75 g/kg nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore. Il regolamento riepiloga inoltre altri limiti applicabili a diverse categorie di alimenti, tra cui formule per lattanti e di proseguimento, prodotti lattiero-caseari, bevande, barrette ai cereali, sostituti dell'intera razione alimentare e integratori alimentari.
Etichettatura e tutela dei dati per il 3-FL
Il nuovo alimento deve essere indicato in etichetta come "3-fucosillattosio". Per gli integratori alimentari contenenti 3-FL è imposto che l'etichetta specifichi due avvertenze: non devono essere consumati da bambini di età inferiore a tre anni e non devono essere utilizzati se nello stesso giorno sono consumati altri alimenti con aggiunta di 3-FL.
L'iscrizione del 3-FL è basata su dati scientifici protetti da proprietà industriale ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Il richiedente è Glycom A/S e il periodo di tutela dei dati scade il 12 novembre 2028; fino a tale data, salvo consenso del titolare o autorizzazione indipendente, solo tale società è autorizzata a immettere il nuovo alimento sul mercato dell'Unione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rettifica del regolamento (UE) 2022/1365
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1365 è sostituito. Per l'olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp. vengono confermate e riformulate le condizioni d'uso e le prescrizioni di etichettatura. Tra le correzioni principali rientra l'inserimento degli integratori alimentari destinati a bambini e adolescenti di età compresa tra 18 mesi e 18 anni, con limite di 250 mg/giorno di DHA ed EPA combinati.
Condizioni d'uso dell'olio ricco di DHA ed EPA
Sono specificati i livelli massimi per varie categorie: 3.000 mg/giorno per integratori destinati alla popolazione adulta, esclusi i soggetti in gravidanza e allattamento; 450 mg/giorno per integratori destinati alle donne in gravidanza e allattamento; 250 mg/giorno per bambini e adolescenti 18 mesi-18 anni; 250 mg/pasto per sostituti di un pasto per il controllo del peso; 200 mg/100 g per bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia; altri limiti sono previsti per alimenti a fini medici speciali, prodotti da forno, cereali da colazione, grassi da cucina, prodotti lattiero-caseari, bevande analcoliche, barrette ai cereali/nutrizionali, grassi spalmabili, sostituti del pesce e della carne.
Etichettatura dell'olio ricco di DHA ed EPA
La denominazione da riportare in ეტichetta è "olio ricco di DHA e di EPA derivato dalla microalga Schizochytrium sp.". Il testo allegato contiene la tabella delle categorie di alimenti e dei relativi limiti massimi, da applicare ai prodotti che contengono il nuovo alimento.
Rettifica del regolamento (UE) 2023/2210
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2210, punto 1, è sostituito per includere l'uso del 3-fucosillattosio (3-FL) prodotto da un ceppo derivato di E. coli K-12 DH1 negli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, con il limite massimo di 1,75 g/l o 1,75 g/kg nel prodotto finale pronto per il consumo o ricostituito, secondo le istruzioni del produttore.
Condizioni d'uso, etichettatura e limiti per il 3-FL
Per il 3-FL sono indicati limiti massimi in numerose categorie: 1,75 g/l nelle formule per lattanti e di proseguimento; 2,0 g/l nei prodotti lattiero-caseari non aromatizzati pastorizzati o sterilizzati e nelle bevande a base di latte; 4,0 g/kg nei prodotti non bevande; 12,0 g/kg in alcune categorie fermentate e prodotti aromatizzati; 25,0 g/kg per barrette ai cereali e per sostituti dell'intera razione alimentare nei prodotti diversi dalle bevande; 1,25 g/l in alcune bevande aromatizzate; 4,0 g/giorno negli integratori alimentari destinati alla popolazione generale, esclusi lattanti e bambini nella prima infanzia.
Prescrizioni di etichettatura e tutela dei dati per il 3-FL
La denominazione in etichetta è "3-fucosillattosio". Gli integratori alimentari contenenti 3-FL devono riportare che non devono essere consumati da bambini di età inferiore a tre anni e non devono essere usati se nello stesso giorno sono consumati altri alimenti con aggiunta di 3-FL. L'iscrizione è autorizzata dal 12 novembre 2023 e si fonda su dati scientifici protetti; la tutela dei dati dura fino al 12 novembre 2028. Durante tale periodo solo Glycom A/S, salvo consenso o autorizzazione indipendente, può immettere il nuovo alimento sul mercato dell'Unione.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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