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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1573

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1573 della Commissione, del 30 luglio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483 della Commissione, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R1573

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483 per riflettere il cambio di denominazione di un esportatore soggetto a dazio antidumping definitivo. La Commissione constata che la modifica del nome è stata regolarmente registrata e non incide sulle conclusioni originarie né sull’aliquota individuale applicabile. Il codice TARIC C026 è quindi trasferito alla nuova denominazione con efficacia retroattiva dall’11 luglio 2024, con possibilità di rimborso o sgravio dei dazi versati in eccesso.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483 per aggiornare la denominazione di un esportatore cinese soggetto a dazio antidumping definitivo sui prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan già soggette al dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483. Incide in particolare sulla posizione della società precedentemente indicata come Lianzhong Stainless Steel Corporation, cui era attribuito il codice addizionale TARIC C026 e un’aliquota individuale del 24,6 %, ora identificata come Angang Lianzhong Stainless Steel Corporation. Prevede effetti dal punto di vista tariffario e doganale anche per i rimborsi o gli sgravi delle somme pagate in eccesso a decorrere dall’11 luglio 2024.

Modifica della denominazione di un operatore soggetto a dazio antidumping sui prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1573 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483, che ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan. La modifica ha natura essenzialmente tecnica: riguarda il cambio di nome di una società già destinataria di un’aliquota individuale e non altera le risultanze dell’inchiesta originaria.

Contesto e motivazione dell’intervento

La Commissione richiama il fatto che le importazioni del prodotto interessato sono già soggette a misure antidumping definitive. In tale quadro, Lianzhong Stainless Steel Corporation, titolare del codice addizionale TARIC C026 e di un’aliquota individuale del 24,6 %, ha comunicato il cambio di denominazione in Angang Lianzhong Stainless Steel Corporation e ha chiesto di mantenere il beneficio dell’aliquota individuale associata al precedente nome.

La Commissione ha verificato le informazioni fornite e ha concluso che:

  • la modifica della denominazione è stata regolarmente registrata presso le autorità competenti;
  • non ha determinato nuovi rapporti con altri gruppi societari non esaminati nell’inchiesta;
  • non incide quindi sulle risultanze del regolamento (UE) 2021/1483, inclusa l’aliquota antidumping applicabile.

Modifica dell’allegato del regolamento 2021/1483

L’articolo 1 dispone la sostituzione, nell’allegato del regolamento (UE) 2021/1483, della denominazione "Lianzhong Stainless Steel Corporation" con "Angang Lianzhong Stainless Steel Corporation", mantenendo invariato il codice addizionale TARIC C026. La disposizione ha finalità di allineare il testo normativo alla situazione societaria effettiva dell’operatore interessato.

Efficacia retroattiva e effetti doganali

Il regolamento stabilisce espressamente che il codice addizionale TARIC C026 si applica alla nuova denominazione a decorrere dall’11 luglio 2024, data di presentazione della richiesta di modifica del nome alla Commissione. Ne deriva che, per le importazioni di prodotti fabbricati da Angang Lianzhong Stainless Steel Corporation, è ammesso il rimborso o lo sgravio, secondo la normativa doganale applicabile, dei dazi definitivi eventualmente pagati in eccedenza rispetto al dazio antidumping previsto dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1483 per la precedente denominazione.

Entrata in vigore

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento della denominazione dell’impresa

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483 è modificato sostituendo "Lianzhong Stainless Steel Corporation" con "Angang Lianzhong Stainless Steel Corporation", mantenendo il codice addizionale TARIC C026.

Conferma dell’aliquota individuale e trasferimento del codice TARIC

Il codice addizionale TARIC C026, già attribuito a Lianzhong Stainless Steel Corporation, si applica ad Angang Lianzhong Stainless Steel Corporation a decorrere dall’11 luglio 2024, senza alterare l’aliquota antidumping individuale del 24,6 % richiamata dal regime originario.

Rimborso o sgravio dei dazi versati in eccesso

Per le importazioni di prodotti fabbricati da Angang Lianzhong Stainless Steel Corporation è previsto il rimborso o lo sgravio, secondo la normativa doganale applicabile, di qualsiasi dazio definitivo pagato in eccesso rispetto al dazio antidumping stabilito dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483 per la precedente denominazione.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedazio antidumpingdifesa commercialeunione doganaleacciaio

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