Regolamento (UE) 2025/1528
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1528 della Commissione, del 30 luglio 2025, che autorizza l’immissione sul mercato dell’olio di Cyperus esculentus (zigolo dolce) quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’olio di Cyperus esculentus (zigolo dolce) quale nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283, sulla base del parere scientifico favorevole dell’EFSA circa la sua sicurezza per la popolazione generale. Contestualmente, inserisce il prodotto nell’elenco unionale dei nuovi alimenti e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’allegato definisce le categorie alimentari in cui può essere utilizzato, i livelli massimi, la denominazione di vendita da riportare in ეტichetta e le specifiche di composizione, contaminanti e criteri microbiologici.
Autorizzazione all’immissione sul mercato dell’olio di Cyperus esculentus (zigolo dolce) come nuovo alimento e modifica dell’elenco UE dei nuovi alimenti.
Ambito di applicazione
Si applica nell’Unione europea all’olio di Cyperus esculentus (zigolo dolce) immesso sul mercato come tale o impiegato come ingrediente in specifiche categorie di alimenti per la popolazione in generale, alle condizioni d’uso e con i requisiti di etichettatura e specifiche tecniche stabiliti nell’allegato. Non disciplina altri nuovi alimenti né deroga a regole generali sulla sicurezza alimentare, ma integra l’elenco unionale dei nuovi alimenti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Autorizzazione dell’olio di Cyperus esculentus (zigolo dolce) come nuovo alimento
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1528 autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione dell’olio di Cyperus esculentus (zigolo dolce) come nuovo alimento e aggiorna di conseguenza l’elenco unionale dei nuovi alimenti. L’intervento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2015/2283, che consente la commercializzazione soltanto dei nuovi alimenti autorizzati e iscritti nell’elenco dell’Unione.
La Commissione fonda la decisione sulla domanda presentata dalla società Tigernuts traders, S.L. il 29 ottobre 2020 e sul parere scientifico dell’EFSA del 30 ottobre 2024, che ha ritenuto il prodotto sicuro per la popolazione generale alle condizioni d’uso proposte.
Ambito di applicazione
L’autorizzazione riguarda l’olio di Cyperus esculentus (zigolo dolce) sia come alimento consumato tal quale sia come ingrediente in determinate categorie di prodotti alimentari destinati alla popolazione generale. Il regolamento opera nell’ordinamento dell’Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Non introduce una disciplina generale per altri nuovi alimenti, ma aggiorna l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 con una specifica voce relativa a questo prodotto.
Base normativa e procedimento di autorizzazione
La Commissione richiama il regolamento (UE) 2015/2283, in particolare l’articolo 12, paragrafo 1, e il meccanismo di valutazione scientifica affidato all’EFSA. Dopo la presentazione della domanda di autorizzazione, la Commissione ha chiesto all’Autorità europea per la sicurezza alimentare una valutazione della sicurezza il cui esito, favorevole, ha consentito di concludere che il prodotto soddisfa i requisiti per l’immissione sul mercato.
I considerando precisano inoltre che l’inserimento nell’elenco dell’Unione deve contenere le informazioni previste dall’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283.
Condizioni di utilizzo e categorie di alimenti
L’allegato stabilisce che l’olio può essere impiegato nelle seguenti categorie, con i relativi livelli massimi:
- prodotti a base di pasta: 30 ml/100 g;
- pane e panini: 30 ml/100 g;
- snack diversi dalle patatine (cracker): 30 ml/100 g;
- condimenti per insalata: 50 ml/100 g;
- grassi ai sensi dell’allegato VII, appendice II, del regolamento (UE) n. 1308/2013: 80 ml/100 g;
- prodotti da forno fini: 30 ml/100 g;
- prodotti lattiero-caseari: 60 ml/100 g.
Per i prodotti lattiero-caseari è previsto un vincolo specifico: l’olio di Cyperus esculentus (zigolo dolce) non può sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei costituenti del latte.
Etichettatura
È imposto un requisito specifico di denominazione: la dicitura da riportare sull’etichetta dei prodotti alimentari che contengono il nuovo alimento è "olio di Cyperus esculentus (zigolo dolce)".
Specifiche tecniche del nuovo alimento
L’allegato descrive il processo di ottenimento del prodotto, che deriva dalla pastorizzazione del tubero di Cyperus esculentus L. seguita da pressatura a freddo. Sono inoltre fissati parametri compositivi e qualitativi, tra cui la composizione in acidi grassi e i limiti per acidità, indice di perossidi, indice di saponificazione e p-anisidina.
Sono stabiliti anche limiti per contaminanti e sicurezza igienico-sanitaria:
- piombo: ≤ 0,1 mg/kg;
- cadmio: ≤ 0,1 mg/kg;
- aflatossine totali (B1, B2, G1 e G2): < 4 μg/kg;
- aflatossina B1: < 1 μg/kg;
- ocratossina A: < 3 μg/kg;
- conteggio delle colonie aerobiche totali: ≤ 10^3 CFU/g;
- lieviti e muffe: ≤ 10^2 CFU/g;
- coliformi: ≤ 10 CFU/g;
- Salmonella: non rilevata in 25 g;
- Listeria monocytogenes: non rilevata in 25 g;
- enterobatteriacee: < 10^2 CFU/g.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione e inserimento nell’elenco unionale
L’olio di Cyperus esculentus (zigolo dolce) è autorizzato a essere immesso sul mercato dell’Unione ed è inserito nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (articolo 1, paragrafo 1).
Modifica dell’elenco dei nuovi alimenti
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del regolamento, che introduce una nuova voce nella tabella 1 (nuovi alimenti autorizzati) e nella tabella 2 (specifiche) (articolo 1, paragrafo 2).
Condizioni d’uso e categorie alimentari
L’olio può essere utilizzato come tale e in specifiche categorie: prodotti a base di pasta (30 ml/100 g), pane e panini (30 ml/100 g), snack diversi dalle patatine/cracker (30 ml/100 g), condimenti per insalata (50 ml/100 g), grassi ai sensi dell’allegato VII, appendice II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (80 ml/100 g), prodotti da forno fini (30 ml/100 g) e prodotti lattiero-caseari (60 ml/100 g). Nei prodotti lattiero-caseari non può sostituire totalmente o parzialmente alcun costituente del latte.
Etichettatura
La denominazione del nuovo alimento da riportare sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è "olio di Cyperus esculentus (zigolo dolce)".
Specifiche tecniche e criteri di qualità
L’allegato fissa la descrizione del processo produttivo (pastorizzazione del tubero di Cyperus esculentus L. seguita da pressatura a freddo), la composizione in acidi grassi, limiti di acidità, indice di perossidi, indice di saponificazione e p-anisidina, oltre a limiti per metalli pesanti, micotossine e criteri microbiologici (tra cui assenza di Salmonella e Listeria monocytogenes in 25 g).
Base giuridica e valutazione di sicurezza
Il regolamento è adottato in base al regolamento (UE) 2015/2283, in particolare l’articolo 12, paragrafo 1. La Commissione si fonda sulla domanda presentata il 29 ottobre 2020, sulla richiesta di valutazione all’EFSA dell’8 novembre 2022 e sul parere scientifico dell’EFSA del 30 ottobre 2024, che ha concluso per la sicurezza del prodotto alle condizioni d’uso proposte.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 2).
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