Regolamento (UE) 2025/1545
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1545 della Commissione, del 30 luglio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Cornus alba, Cornus sanguinea, Populus alba, Populus nigra, Populus tremula, Sorbus aucuparia e Taxus baccata originarie del Regno Unito, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione delle piante da impianto di Cornus alba e Cornus sanguinea originarie del Regno Unito
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina UE sulle piante da impianto originarie del Regno Unito alla luce delle valutazioni di rischio dell’EFSA. Rimuove dall’elenco delle piante ad alto rischio talune specie di Cornus, Populus, Sorbus e Taxus e, per Cornus alba e Cornus sanguinea, introduce requisiti fitosanitari di importazione specifici legati a Discula destructiva. Le modifiche si coordinano con il quadro generale del regolamento (UE) 2016/2031 e con la disciplina attuativa sui rischi fitosanitari residuali.
Modifica gli elenchi fitosanitari UE per autorizzare talune piante da impianto originarie del Regno Unito di Cornus, Populus, Sorbus e Taxus, introducendo per Cornus alcune prescrizioni specifiche di importazione per il rischio legato a Discula destructiva.
Ambito di applicazione
Si applica all’introduzione nell’Unione di specifiche piante da impianto originarie del Regno Unito di Cornus alba, Cornus sanguinea, Populus alba, Populus nigra, Populus tremula, Sorbus aucuparia e Taxus baccata, nei limiti descritti negli allegati. Per effetto del Quadro di Windsor, i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord. Il regolamento incide sia sull’elenco delle piante ad alto rischio del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 sia sulle misure fitosanitarie del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213; per Cornus alba e Cornus sanguinea restano prescrizioni aggiuntive specifiche, mentre per Populus, Sorbus e Taxus le piante sono espunte dall’elenco ad alto rischio.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1545: aggiornamento delle misure fitosanitarie per alcune piante da impianto originarie del Regno Unito
Il regolamento interviene nell’ambito della disciplina UE di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, in attuazione dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031. La Commissione prende atto delle valutazioni di rischio dell’EFSA e conclude che, per alcune piante da impianto originarie del Regno Unito, il rischio fitosanitario è sceso a un livello accettabile grazie a specifiche misure di attenuazione.
Contesto normativo e motivazione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio sulla base di una valutazione preliminare. Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 disciplina invece le misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di determinate piante rimosse dall’allegato del regolamento 2018/2019, ma non ancora oggetto di valutazione completa del rischio. Nel caso di specie, la Commissione rileva che le valutazioni scientifiche dell’EFSA consentono di considerare il rischio residuo accettabile, purché siano rispettate adeguate prescrizioni di attenuazione.
Ambito soggettivo e territoriale
Le modifiche riguardano esclusivamente piante da impianto originarie del Regno Unito. In base al richiamo al Quadro di Windsor, ai fini del regolamento i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord. Le specie interessate sono Cornus alba, Cornus sanguinea, Populus alba, Populus nigra, Populus tremula, Sorbus aucuparia e Taxus baccata, con limiti di età, diametro e modalità di coltivazione indicati negli allegati.
Esclusione dall’elenco delle piante ad alto rischio
L’allegato del regolamento 2018/2019 è modificato per espungere dall’elenco ad alto rischio:
- le piante da impianto di Cornus alba e Cornus sanguinea di massimo 2 anni, con diametro massimo di 10 mm;
- le piante da impianto di Cornus alba e Cornus sanguinea di massimo 5 anni, in substrato colturale, con diametro massimo di 40 mm;
- le piante da impianto di Cornus alba e Cornus sanguinea di massimo 7 anni, a radice nuda, con diametro massimo di 40 mm;
- tutte le piante da impianto di Populus alba, Populus nigra e Populus tremula;
- tutte le piante da impianto di Sorbus aucuparia;
- tutte le piante da impianto di Taxus baccata.
La Commissione motiva la scelta osservando che, se il prodotto a maggiore rischio per Populus, Sorbus e Taxus risulta accettabile, ciò vale anche per gli altri prodotti della medesima categoria, indipendentemente da età, dimensioni o presenza di substrato.
Prescrizioni specifiche per Cornus alba e Cornus sanguinea
Per Cornus alba e Cornus sanguinea il regolamento 2020/1213 viene integrato con prescrizioni fitosanitarie di importazione. Le partite possono entrare nell’Unione solo se accompagnate da una dichiarazione ufficiale che attesti:
- che le piante sono indenni da Discula destructiva;
- che il sito di produzione è risultato indenne da Discula destructiva in ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall’inizio dell’ultimo periodo vegetativo;
- che esiste un sistema per pulire e disinfettare attrezzi e macchine, così da eliminare terra e frammenti vegetali e garantire l’assenza di Discula destructiva prima dell’ingresso in ciascun sito di produzione;
- che, immediatamente prima dell’esportazione, le partite sono state sottoposte a ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Discula destructiva, compreso campionamento casuale e prove.
Inoltre, sui certificati fitosanitari deve figurare nella rubrica "Dichiarazione supplementare":
- la frase "La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione";
- l’indicazione relativa ai siti di produzione registrati.
Base scientifica delle modifiche
La Commissione si fonda sui pareri EFSA: nel 2024 per Cornus alba, Cornus sanguinea e Sorbus aucuparia; nel 2025 per Taxus baccata e per Populus alba, Populus nigra e Populus tremula. Per Cornus sono indicati come organismi nocivi pertinenti Discula destructiva, Meloidogyne fallax, Phytophthora ramorum (isolati non UE), Tobacco ringspot virus e Tomato ringspot virus; per Sorbus aucuparia Entoleuca mammata e Phytophthora ramorum (isolati non UE); per Taxus baccata Phytophthora ramorum (isolati non UE); per Populus alba, Populus nigra e Populus tremula Bemisia tabaci (popolazioni europee) ed Entoleuca mammata. Sulla base delle misure di attenuazione descritte nei fascicoli tecnici, l’EFSA ha ritenuto elevata la probabilità che le piante siano esenti dagli organismi nocivi pertinenti.
Rapporti con altri elenchi fitosanitari UE
Il regolamento chiarisce anche il coordinamento con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Alcuni organismi nocivi menzionati sono già inseriti negli elenchi di quarantena o nelle liste per zone protette; per Tobacco ringspot virus e Tomato ringspot virus, la collocazione è nell’elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione. Per Discula destructiva, invece, la Commissione segnala che non figura ancora nell’elenco di quarantena dell’Unione e che è necessaria una valutazione completa del rischio per determinare eventuale inserimento e conseguenti prescrizioni specifiche.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco delle piante ad alto rischio
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato per escludere dall’elenco provvisorio di piante ad alto rischio: le piante da impianto di Cornus alba e Cornus sanguinea di massimo 2 anni, con diametro massimo di 10 mm, di massimo 5 anni in substrato colturale con diametro massimo di 40 mm, e di massimo 7 anni a radice nuda con diametro massimo di 40 mm, originarie del Regno Unito; tutte le piante da impianto di Populus alba, Populus nigra e Populus tremula originarie del Regno Unito; tutte le piante da impianto di Sorbus aucuparia originarie del Regno Unito; tutte le piante da impianto di Taxus baccata originarie del Regno Unito.
Introduzione di prescrizioni fitosanitarie per Cornus alba e Cornus sanguinea
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è integrato con una nuova voce relativa a Cornus alba e Cornus sanguinea originarie del Regno Unito, per le medesime categorie dimensionali sopra indicate. L’importazione è subordinata a una dichiarazione ufficiale che attesti l’assenza di Discula destructiva nelle piante, l’indennità del sito di produzione in ispezioni ufficiali svolte in periodi opportuni dall’inizio dell’ultimo periodo vegetativo, l’esistenza di un sistema di pulizia e disinfezione di attrezzi e macchine prima dell’ingresso in ciascun sito di produzione, e l’ispezione ufficiale delle partite immediatamente prima dell’esportazione, inclusi campionamento casuale e prove.
Dichiarazioni supplementari sul certificato fitosanitario
Per le partite di Cornus alba e Cornus sanguinea devono figurare, nella rubrica "Dichiarazione supplementare" del certificato fitosanitario, la frase "La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione" e l’indicazione relativa ai siti di produzione registrati.
Base scientifica e valutazione del rischio
Le modifiche si fondano su pareri scientifici EFSA del 2024 e 2025 relativi al rischio fitosanitario di Cornus alba, Cornus sanguinea, Sorbus aucuparia, Taxus baccata, Populus alba, Populus nigra e Populus tremula originarie del Regno Unito. Per Cornus sono stati individuati, tra gli organismi nocivi pertinenti, Discula destructiva, Meloidogyne fallax, Phytophthora ramorum (isolati non UE), Tobacco ringspot virus e Tomato ringspot virus; per Sorbus aucuparia Entoleuca mammata e Phytophthora ramorum (isolati non UE); per Taxus baccata Phytophthora ramorum (isolati non UE); per Populus alba, Populus nigra e Populus tremula Bemisia tabaci (popolazioni europee) ed Entoleuca mammata.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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