Sentenza n. 437/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - della determinazione del SUAP del Comune di Fasano n. 404/2021 del 25.2.2021, comunicata in data 26.2.2021 avente ad oggetto “Istanza di PAU ex art. 7 del d.p.r. 160/2010 per l'installazione di un dehor a carattere continuativo e autorizzazione occupazione di suolo pubblico - ditta Carlen s.a.s. di Colella Carlo & c. - Determinazione di conclusione negativa”; - ove necessario della nota prot. n. 19839 del 14.6.2019; - ove necessario della presupposta determinazione n. 1022 del 31.5.2019 di comunicazione della conclusione negativa della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, legge n. 241/90, avente gli effetti della comunicazione di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/90 per mancato rilascio dell'autorizzazione ex art. 21 d.lgs. n. 42/04; - di ogni atto richiamato, presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione SUAP di conclusione negativa del procedimento PAU per l'installazione di un dehor e l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico
Esito
La controversia
La società ha impugnato la determinazione comunale di diniego del PAU, nonché gli atti presupposti relativi alla conclusione negativa della conferenza di servizi e al mancato rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 21 d.lgs. n. 42/2004. Nel corso del giudizio ha riferito che il Comune, con successivo PAU, aveva autorizzato l'occupazione di suolo pubblico con il dehor, chiedendo quindi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto conseguimento del bene della vita. Ha inoltre chiesto la condanna del Comune alle spese, sostenendo che il diniego era stato adottato mentre era pendente una misura cautelare favorevole e che ciò l'aveva costretta a proporre una nuova impugnativa. La vicenda si inseriva in un precedente contenzioso relativo all'ordine di rimozione del dehor: il TAR aveva inizialmente escluso la formazione del silenzio-assenso sul parere della Soprintendenza, mentre il Consiglio di Stato, con successiva sentenza, aveva riformato tale decisione, riconoscendo la formazione del silenzio-assenso e la sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la società aveva conseguito il bene della vita mediante il successivo PAU comunale del 29 dicembre 2022, che aveva autorizzato l'occupazione di suolo pubblico con il dehor. La richiesta di condanna del Comune alle spese non è stata accolta: il Collegio ha considerato decisivo il contrasto tra i precedenti pronunciamenti della giustizia amministrativa. In particolare, l'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato non aveva fornito indicazioni univoche sulla spettanza del PAU, mentre la successiva sentenza del Consiglio di Stato aveva riconosciuto la formazione del silenzio-assenso e i presupposti per il rilascio del titolo, riformando la precedente decisione del TAR. Per tale ragione le spese di lite sono state compensate, con salvezza della rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 d.P.R. 160/2010
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'istanza di provvedimento autorizzativo unico per l'intervento e per i titoli connessi.
art. 14, comma 2, l. 241/1990
Richiamato in relazione alla conferenza di servizi decisoria conclusasi negativamente.
art. 10-bis l. 241/1990
La determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi era indicata come avente anche gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
art. 21 d.lgs. 42/2004
Richiamato quale disposizione relativa all'autorizzazione necessaria per l'intervento su beni culturali; la vicenda è stata poi definita anche alla luce della formazione del silenzio-assenso sul parere della Soprintendenza.
art. 17-bis l. 241/1990
La precedente decisione del TAR aveva escluso l'applicabilità del silenzio-assenso; il Consiglio di Stato ha successivamente riformato tale impostazione, riconoscendo la formazione del silenzio-assenso sul parere della Soprintendenza.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione adotta un successivo provvedimento che attribuisce al ricorrente il bene della vita perseguito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto soddisfacimento della pretesa.
- La regolazione delle spese può essere disposta mediante compensazione quando, nella medesima vicenda, si siano succedute pronunce giurisdizionali contrastanti circa i presupposti per il rilascio del titolo amministrativo e la formazione del silenzio-assenso.
- Un'ordinanza cautelare che rilevi soltanto l'omessa definizione del procedimento, senza affermare in modo univoco la spettanza del titolo richiesto, non equivale all'accertamento definitivo dei presupposti sostanziali per il rilascio del provvedimento favorevole.
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