Sentenza del 22/04/2022 n. 12759 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Dopo il fallimento aperto in Germania (2009), l'Agenzia ha iscritto a ruolo (2012) importi corrispondenti all'IVA dichiarata e non versata per l'anno 2009, all'IVA maturata durante l'esercizio provvisorio gestito dal curatore, nonché interessi e sanzioni; è stata notificata cartella di pagamento che reclamava anche l'aggio. Il curatore ha impugnato iscrizione a ruolo e cartella sostenendo, tra l'altro, che la normativa fallimentare tedesca (Reg. UE n.1346/2000 e Insolvencyordnung artt. 87,89,174) vieta azioni esecutive individuali e che la cartella non poteva assolvere funzione di titolo esecutivo o di titolo per l'insinuazione al passivo; ha altresì sostenuto l'illegittimità delle sanzioni in ragione dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio e di una presunta mancanza di colpevolezza
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso principale del curatore. Ha ritenuto che la cartella di pagamento e l'iscrizione a ruolo sono strumenti che l'Amministrazione può procurarsi per tutelare il credito erariale e per insinuarsi nel passivo della procedura concorsuale (la cartella è titolo, non atto esecutivo attuabile durante la procedura fallimentare). Le sanzioni possono essere irrogate tramite iscrizione a ruolo e costituiscono crediti concorsuali; l'apertura della procedura concorsuale non esclude la rilevanza delle sanzioni pregresse né la responsabilità tributaria. Tuttavia la Corte ha accolto, in parte, il ricorso incidentale dell'agente della riscossione: ha confermato l'illegittimità della richiesta dell'aggio nell'ambito del giudizio tributario, ritenendo che la valutazione del carattere concorsuale dell'aggio spetti al giudice del concorso; di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata per quel profilo e deciso nel merito rigettando il ricorso originario quanto a tale aspetto. Spese compensate.
Norme richiamate
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Applicabile alla procedura aperta in Germania; stabilisce che le norme della procedura d'insolvenza del paese di apertura si applicano per l'insinuazione al passivo e per il divieto di azioni individuali, ma non impediscono all'Amministrazione finanziaria di formare il ruolo/cartella quale titolo per far valere il credito erariale nel processo concorsuale
Insolvenzordnung (codice fallimentare tedesco), art. 89, par. 1
Prevede il divieto di azioni individuali dei creditori sulla massa o sui beni del debitore durante la procedura; la Corte italiana riconosce la corrispondenza di tale principio con l'impossibilità di esecuzione forzata durante il fallimento, senza però escludere la funzione del ruolo/cartella come titolo per l'insinuazione
Insolvenzordnung, art. 174, par. 1
Soggetta le richieste dei creditori alle disposizioni della procedura di insolvenza; la Corte ne trae conferma che le pretese tributarie rientrano nella concorsualità e saranno valutate nel passivo
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19
La cartella di pagamento è impugnabile avanti al giudice tributario anche per motivi di merito della pretesa; la cartella costituisce l'atto comunicativo della pretesa sanzionatoria e tributaria
D.Lgs. n. 472/1997, artt. 5, 6, 17, 24
art. 17, comma 3; art. 24, comma 1
Regolano il regime delle sanzioni tributarie: le sanzioni possono essere iscritte a ruolo e riscosse secondo le regole dei tributi; le sanzioni pecuniarie relative a violazioni anteriori all'apertura della procedura concorsuale costituiscono crediti concorsuali e non vengono automaticamente estinte dall'apertura della procedura
Legge fallimentare italiana (richiami: artt. 51 e 52)
Richiamate come modello normativo nazionale: sospensione delle esecuzioni individuali e regime concorsuale per i crediti (le sanzioni tributarie antecedenti sono crediti concorsuali)
D.L. n. 193/2016 art. 1, convertito con modificazioni dalla L. n. 225/2016
Norma che ha disposto l'estinzione di Equitalia e il subentro di Agenzia delle Entrate-Riscossione; la Corte ricorda che, per effetto della perpetuatio dell'ufficio (art.85 c.p.c.), il procuratore già costituito può continuare a svolgere funzione difensiva fino alla sua sostituzione
D.Lgs. n. 112/1998, art. 17
Norma che disciplina l'aggio per la riscossione; la Corte rileva che l'aggio ha natura concorsuale e la sua ammissibilità deve essere valutata dal giudice del concorso, non dal giudice tributario
Codice di procedura civile, art. 85
Principio della perpetuatio dell'ufficio del difensore: il procuratore già costituito conserva il ius postulandi anche dopo il subentro dell'ente successore
Massime di principio
- La notificazione della cartella di pagamento e l'iscrizione a ruolo da parte dell'Amministrazione tributaria, anche dopo l'apertura di una procedura di insolvenza in altro Stato membro, possono essere legittimamente effettuate per comunicare la pretesa e costituire titolo ai fini dell'insinuazione al passivo; ciò non equivale necessariamente a un atto esecutivo immediatamente esecutorio mentre è vigente il divieto di azioni individuali nella procedura fallimentare.
- Le sanzioni tributarie (pecuniarie), quando riferite a violazioni anteriori all'apertura della procedura concorsuale, costituiscono crediti concorsuali e sono soggette alle regole della procedura di insolvenza: non si azzerano per il solo fatto della dichiarazione di fallimento e non è automaticamente riconosciuta una causa di non punibilità per la mera apertura della procedura.
- Il ruolo e la cartella costituiscono strumenti utili all'Amministrazione per tutelare il credito erariale e per l'individuazione dei crediti opponibili alla massa; il loro valore e l'ammissibilità del credito saranno valutati nell'ambito del procedimento concorsuale (insinuazione al passivo).
- L'aggio per la riscossione ha un profilo concorsuale: la sua ammissibilità o meno e l'eventuale diritto al relativo compenso devono essere decisi dal giudice della procedura concorsuale, non dal giudice tributario che decide sull'impugnazione della cartella.
- La possibilità per il curatore di compiere atti (es. esercizio provvisorio) autorizzati dalla legge fallimentare non esclude, di per sé, l'obbligo di assolvere imposte relative alle operazioni imponibili compiute durante tale attività e non fornisce automaticamente un elemento esimente per le sanzioni tributarie.
- In presenza di procedure d'insolvenza transfrontaliere, il ruolo del diritto nazionale e del diritto del Paese di apertura deve essere armonizzato: il debitore resta soggetto passivo e le pretese tributarie possono essere esercitate nei limiti e secondo le modalità previste dalla procedura concorsuale applicabile.
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