Sentenza n. 1981/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di inserimento in un centro di accoglienza straordinaria e di attivazione delle misure di accoglienza
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia il 29 dicembre 2023, era stato sottoposto a custodia cautelare per un procedimento penale dal quale era stato assolto e successivamente trattenuto presso un CPR. Aveva formalizzato la domanda di protezione internazionale il 12 dicembre 2025, oltre il termine di novanta giorni dall’ingresso, e la domanda era stata respinta dalla Commissione territoriale. Il ricorso contro tale diniego, proposto dinanzi alla sezione specializzata del Tribunale ordinario, risultava pendente e, secondo quanto riferito nel provvedimento, sospendeva l’efficacia esecutiva del diniego di protezione. In condizioni di assenza di dimora e di mezzi di sostentamento, il ricorrente aveva chiesto l’inserimento in un CAS, ma la Prefettura aveva respinto l’istanza richiamando l’art. 1, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015. Il ricorso deduceva: violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio; violazione e falsa applicazione dell’art. 14 d.lgs. 142/2015 e dell’art. 20, paragrafi 2 e 5, della direttiva 2013/33/UE; difetto di istruttoria e motivazione; violazione dei principi di proporzionalità e tutela della dignità del richiedente asilo; eccesso di potere per sviamento, illogicità e travisamento. In particolare, si contestava l’automatica esclusione dalle misure di accoglienza per la presentazione tardiva della domanda, senza valutare le ragioni del ritardo, la vulnerabilità individuale, la pendenza del giudizio sulla protezione internazionale e la possibilità di graduare le misure.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato e assorbente il secondo motivo di ricorso e ha annullato il diniego, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. L’art. 1, comma 2, d.lgs. 142/2015 collega in via generale l’accesso alle misure di accoglienza alla manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale. Tuttavia, il comma 2-bis deve essere interpretato conformemente all’art. 20 della direttiva 2013/33/UE e non può essere applicato come causa automatica di esclusione assoluta per il solo superamento del termine di novanta giorni. Il diritto dell’Unione consente una riduzione delle condizioni materiali di accoglienza quando la domanda sia stata presentata senza giustificato motivo non appena ragionevolmente possibile, ma impone una decisione individuale, obiettiva, imparziale e motivata, fondata sulla situazione concreta dell’interessato, con particolare riguardo alla vulnerabilità e al principio di proporzionalità. Deve inoltre essere comunque garantito un tenore di vita dignitoso. Il provvedimento prefettizio, limitandosi a richiamare l’art. 1, comma 2-bis, senza esaminare la vulnerabilità del richiedente, le ragioni del ritardo, la sua situazione personale e la possibilità di graduare le misure, risultava viziato. Il Collegio ha compensato integralmente le spese e ha confermato l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Richiamati dal ricorrente in relazione all’omessa comunicazione di avvio del procedimento; la relativa censura non è stata esaminata perché assorbita.
art. 1, comma 2, d.lgs. 142/2015
Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale.
Stabilisce la regola generale di applicazione delle misure di accoglienza dal momento della manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale.
art. 1, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015
Nel rispetto dell’articolo 20 della direttiva 2013/33/UE [...] non è ammesso alle misure di accoglienza il richiedente che, senza giustificato motivo, ha presentato domanda di protezione internazionale oltre il termine [...].
La disposizione non può essere applicata come automatica preclusione assoluta all’accoglienza; deve essere interpretata e, ove necessario, disapplicata nella parte confliggente con l’art. 20 della direttiva, che richiede una valutazione individuale, proporzionata e motivata.
art. 14 d.lgs. 142/2015
Richiamato tra le disposizioni asseritamente violate; la decisione si concentra sulla disciplina dell’art. 1, comma 2-bis, e sulla sua compatibilità con il diritto dell’Unione.
art. 28-bis, comma 2, lett. e-bis), d.lgs. 25/2008
termine di novanta giorni dal suo ingresso in Italia
Individua il termine nazionale per la presentazione della domanda di protezione internazionale rilevante ai fini dell’art. 1, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015.
art. 20, paragrafi 2 e 5, direttiva 2013/33/UE
gli Stati membri possono ridurre le condizioni materiali di accoglienza quando possono accertare che il richiedente, senza un giustificato motivo, non ha presentato la domanda di protezione internazionale non appena ciò era ragionevolmente fattibile dopo il suo arrivo; le decisioni [...] sono adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale e sono motivate [...] tenendo conto del principio di proporzionalità [...] e garantiscono un tenore di vita dignitoso per tutti i richiedenti.
Consente la riduzione delle condizioni materiali in presenza di ritardo ingiustificato, ma esclude automatismi e impone valutazione individuale, motivazione, proporzionalità e salvaguardia della dignità del richiedente; la revoca totale è ammessa solo in casi eccezionali debitamente giustificati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 10 regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La presentazione tardiva della domanda di protezione internazionale non può determinare automaticamente l’esclusione assoluta del richiedente dalle misure materiali di accoglienza: l’amministrazione deve verificare individualmente se il ritardo sia privo di giustificato motivo e se sia intervenuto non appena ragionevolmente possibile.
- L’art. 1, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015 deve essere interpretato conformemente all’art. 20 della direttiva 2013/33/UE; nella parte in cui produca un automatismo espulsivo incompatibile con tale disposizione europea, la norma interna deve essere disapplicata.
- La decisione sulla riduzione o sull’eventuale revoca delle condizioni materiali di accoglienza deve essere individuale, obiettiva, imparziale e specificamente motivata, con valutazione della situazione concreta del richiedente, della sua vulnerabilità, delle ragioni del ritardo e del principio di proporzionalità.
- Anche quando il ritardo nella presentazione della domanda sia rilevante, l’amministrazione deve considerare la possibilità di graduare le misure di accoglienza e non può adottare il rigetto totale come conseguenza automatica, dovendo comunque garantire un tenore di vita dignitoso e l’accesso all’assistenza sanitaria.
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