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Sentenza

Sentenza del 24/03/2017 n. 7636 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETA' DI CAPITALI ED EQUIPARATI - IN GENERE Determinazione del reddito - Rinuncia del socio ad un credito nei confronti della società - Sopravvenienza attiva - Esclusione - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della CTR della Lombardia contestando: la tassazione come sopravvenienza attiva della rinuncia del socio a un credito verso la società; il recupero a tassazione degli interessi passivi maturati sul finanziamento del socio; e l'indeducibilità di alcuni costi, tra cui canoni di locazione e spese telefoniche, per asserita carenza di prova dell'inerenza. In particolare, la società sosteneva che la rinuncia del socio fosse fiscalmente irrilevante anche senza imputazione formale a conto capitale.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo: la rinuncia del socio è esclusa dalle sopravvenienze attive solo quando opera come apporto patrimonializzante, ossia in conto capitale. Poiché la CTR aveva accertato che il credito non era confluito in conto capitale e tale accertamento non era stato adeguatamente censurato, la ripresa fiscale è stata confermata. Sono stati invece accolti il secondo e il terzo motivo: gli interessi passivi devono essere imputati per competenza nell'esercizio in cui maturano e la rinuncia al credito intervenuta nel 2005 non determina automaticamente la rinuncia retroattiva agli interessi maturati nel 2004. I motivi relativi ai costi sono stati dichiarati inammissibili, poiché la società non aveva indicato elementi probatori specifici idonei a dimostrarne l'inerenza. La sentenza è stata cassata limitatamente agli interessi passivi e la causa è stata rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per il riesame e la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 88, comma 4, d.P.R. n. 917/1986 (già art. 55 T.U.I.R.)

    Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale (...) e la rinuncia dei soci ai crediti.

    La rinuncia del socio a un credito non costituisce sopravvenienza attiva tassabile quando esprime un apporto patrimoniale alla società, in particolare quando è effettuata in conto capitale. La disciplina si applica, dal 1993, indipendentemente dalla natura commerciale o finanziaria del credito.

  • Art. 94, comma 6, d.P.R. n. 917/1986 (già art. 61, comma 5, T.U.I.R.)

    L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale (...) o della rinuncia ai crediti (...) si aggiunge al costo dei titoli e delle quote.

    La rinuncia del socio incrementa fiscalmente il costo della partecipazione detenuta nella società, riflettendo la patrimonializzazione della partecipata e giustificando la non tassazione in capo a quest'ultima.

  • Art. 101, comma 7, d.P.R. n. 917/1986 (già art. 66, comma 5, T.U.I.R.)

    Richiamato dalla Corte nel quadro sistematico secondo cui l'importo oggetto della rinuncia non è deducibile dal socio, ma si riflette sul valore fiscale della partecipazione.

  • Art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986

    Le spese e gli altri componenti negativi (...) sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito.

    La mera esistenza e imputazione di un costo non sono sufficienti per la deduzione: il contribuente deve dimostrarne l'inerenza rispetto ad attività produttive di ricavi o proventi fiscalmente rilevanti.

  • Art. 96 d.P.R. n. 917/1986

    È richiamato dalla CTR e dalla ricorrente in relazione alla disciplina degli interessi passivi; la Corte ha tuttavia fondato l'accoglimento dei motivi sulla corretta imputazione temporale degli interessi secondo il principio di competenza.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi intende far valere la deducibilità di un costo deve fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto, compresa la concreta inerenza della spesa.

Massime di principio

  • La rinuncia a un credito da parte di un socio non è automaticamente tassabile come sopravvenienza attiva: occorre verificare che abbia effettiva funzione di patrimonializzazione, normalmente documentata come operazione in conto capitale.
  • La qualificazione contabile e societaria dell'operazione è rilevante: una rinuncia genericamente formulata, priva di imputazione a patrimonio netto o di altra prova concreta della patrimonializzazione, può essere trattata fiscalmente come sopravvenienza attiva imponibile.
  • La rinuncia successiva al capitale non elimina automaticamente gli interessi già maturati in precedenti esercizi. Gli interessi devono essere imputati secondo il principio di competenza e la loro eventuale rinuncia deve risultare specificamente provata.
  • Per dedurre un costo non basta dimostrare che sia stato effettivamente sostenuto o previsto da un contratto collegato all'attività d'impresa: occorre documentare il nesso concreto con attività idonee a produrre ricavi o proventi fiscalmente rilevanti.
  • Nel giudizio di legittimità è necessario contestare puntualmente la motivazione della sentenza e indicare gli elementi probatori trascurati; argomentazioni ipotetiche o generiche possono essere dichiarate inammissibili.
  • Un accoglimento parziale del ricorso può comportare la cassazione con rinvio: la parte che ottiene l'annullamento su alcuni capi non è necessariamente vincitrice su tutte le questioni.

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