Sentenza del 24/03/2017 n. 7636 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETA' DI CAPITALI ED EQUIPARATI - IN GENERE Determinazione del reddito - Rinuncia del socio ad un credito nei confronti della società - Sopravvenienza attiva - Esclusione - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della CTR della Lombardia contestando: la tassazione come sopravvenienza attiva della rinuncia del socio a un credito verso la società; il recupero a tassazione degli interessi passivi maturati sul finanziamento del socio; e l'indeducibilità di alcuni costi, tra cui canoni di locazione e spese telefoniche, per asserita carenza di prova dell'inerenza. In particolare, la società sosteneva che la rinuncia del socio fosse fiscalmente irrilevante anche senza imputazione formale a conto capitale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo: la rinuncia del socio è esclusa dalle sopravvenienze attive solo quando opera come apporto patrimonializzante, ossia in conto capitale. Poiché la CTR aveva accertato che il credito non era confluito in conto capitale e tale accertamento non era stato adeguatamente censurato, la ripresa fiscale è stata confermata. Sono stati invece accolti il secondo e il terzo motivo: gli interessi passivi devono essere imputati per competenza nell'esercizio in cui maturano e la rinuncia al credito intervenuta nel 2005 non determina automaticamente la rinuncia retroattiva agli interessi maturati nel 2004. I motivi relativi ai costi sono stati dichiarati inammissibili, poiché la società non aveva indicato elementi probatori specifici idonei a dimostrarne l'inerenza. La sentenza è stata cassata limitatamente agli interessi passivi e la causa è stata rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per il riesame e la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 88, comma 4, d.P.R. n. 917/1986 (già art. 55 T.U.I.R.)
Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale (...) e la rinuncia dei soci ai crediti.
La rinuncia del socio a un credito non costituisce sopravvenienza attiva tassabile quando esprime un apporto patrimoniale alla società, in particolare quando è effettuata in conto capitale. La disciplina si applica, dal 1993, indipendentemente dalla natura commerciale o finanziaria del credito.
Art. 94, comma 6, d.P.R. n. 917/1986 (già art. 61, comma 5, T.U.I.R.)
L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale (...) o della rinuncia ai crediti (...) si aggiunge al costo dei titoli e delle quote.
La rinuncia del socio incrementa fiscalmente il costo della partecipazione detenuta nella società, riflettendo la patrimonializzazione della partecipata e giustificando la non tassazione in capo a quest'ultima.
Art. 101, comma 7, d.P.R. n. 917/1986 (già art. 66, comma 5, T.U.I.R.)
Richiamato dalla Corte nel quadro sistematico secondo cui l'importo oggetto della rinuncia non è deducibile dal socio, ma si riflette sul valore fiscale della partecipazione.
Art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986
Le spese e gli altri componenti negativi (...) sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito.
La mera esistenza e imputazione di un costo non sono sufficienti per la deduzione: il contribuente deve dimostrarne l'inerenza rispetto ad attività produttive di ricavi o proventi fiscalmente rilevanti.
Art. 96 d.P.R. n. 917/1986
È richiamato dalla CTR e dalla ricorrente in relazione alla disciplina degli interessi passivi; la Corte ha tuttavia fondato l'accoglimento dei motivi sulla corretta imputazione temporale degli interessi secondo il principio di competenza.
Art. 2697 c.c.
Chi intende far valere la deducibilità di un costo deve fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto, compresa la concreta inerenza della spesa.
Massime di principio
- La rinuncia a un credito da parte di un socio non è automaticamente tassabile come sopravvenienza attiva: occorre verificare che abbia effettiva funzione di patrimonializzazione, normalmente documentata come operazione in conto capitale.
- La qualificazione contabile e societaria dell'operazione è rilevante: una rinuncia genericamente formulata, priva di imputazione a patrimonio netto o di altra prova concreta della patrimonializzazione, può essere trattata fiscalmente come sopravvenienza attiva imponibile.
- La rinuncia successiva al capitale non elimina automaticamente gli interessi già maturati in precedenti esercizi. Gli interessi devono essere imputati secondo il principio di competenza e la loro eventuale rinuncia deve risultare specificamente provata.
- Per dedurre un costo non basta dimostrare che sia stato effettivamente sostenuto o previsto da un contratto collegato all'attività d'impresa: occorre documentare il nesso concreto con attività idonee a produrre ricavi o proventi fiscalmente rilevanti.
- Nel giudizio di legittimità è necessario contestare puntualmente la motivazione della sentenza e indicare gli elementi probatori trascurati; argomentazioni ipotetiche o generiche possono essere dichiarate inammissibili.
- Un accoglimento parziale del ricorso può comportare la cassazione con rinvio: la parte che ottiene l'annullamento su alcuni capi non è necessariamente vincitrice su tutte le questioni.
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