Ordinanza n. 203/2026 - Palermo, Sezione 4
per l’annullamento, previa sospensione, - del verbale di ritiro cautelativo delle armi ex art. 39 T.U.L.P.S. del 18 gennaio 2026 con cui i carabinieri della Stazione di Valledolmo hanno ritirato le armi detenute presso l’abitazione dal sig. -OMISSIS- - del verbale di ritiro cautelativo delle armi ex art. 39 T.U.L.P.S. del 18 gennaio 2026 con cui i Carabinieri della Stazione di Campofelice di Roccella hanno ritirato le armi detenute presso l’abitazione dal sig. -OMISSIS-; - del verbale di ritiro cautelativo delle armi ex art. 39 T.U.L.P.S. del 18 gennaio 2026 con cui i Carabinieri della Stazione di Caltavuturo hanno ritirato le armi detenute presso l’abitazione dal sig. -OMISSIS-; - del verbale di ritiro cautelativo delle armi ex art. 39 T.U.L.P.S. del 18 gennaio 2026 con cui i Carabinieri della Stazione di Caltavuturo hanno ritirato le armi detenute presso l’abitazione dal sig. -OMISSIS-; - del verbale di ritiro cautelativo delle armi ex art. 39 T.U.L.P.S. del 18 gennaio 2026 con cui i Carabinieri della Stazione di Campofelice di Roccella hanno ritirato le armi detenute presso l’abitazione dal sig. -OMISSIS-; - del verbale di ritiro cautelativo delle armi ex art. 39 T.U.L.P.S. del 18 gennaio 2026 con cui i Carabinieri della Stazione di Valledolmo hanno ritirato le armi detenute presso l’abitazione dal sig. -OMISSIS-; - del verbale di ritiro cautelativo delle armi ex art. 39 T.U.L.P.S. del 18 gennaio 2026 con cui i Carabinieri della Stazione di Campofelice di Roccella hanno ritirato le armi detenute presso l’abitazione dal sig. -OMISSIS-; - del verbale di ritiro cautelativo delle armi ex art. 39 T.U.L.P.S. del 18 gennaio 2026 con cui i Carabinieri della Stazione di Campofelice di Roccella hanno ritirato le armi detenute presso l’abitazione dal sig. -OMISSIS-; - del verbale di ritiro cautelativo delle armi ex art. 39 T.U.L.P.S. del 4 febbraio 2026 con cui i Carabinieri della Stazione di Valledolmo hanno ritirato al sig. -OMISSIS-l’arma precedentemente dissequestrata; - del verbale di ritiro cautelativo delle armi ex art. 39 T.U.L.P.S. del 4 febbraio 2026 con cui i Carabinieri della Stazione di Campofelice di Roccella hanno ritirato al sig. -OMISSIS- l’arma precedentemente dissequestrata; - del verbale di ritiro cautelativo delle armi ex art. 39 T.U.L.P.S. del 5 febbraio 2026 con cui i Carabinieri della Stazione di Caltavuturo hanno ritirato al sig. -OMISSIS- l’arma precedentemente dissequestrata; - del verbale di ritiro cautelativo delle armi ex art. 39 T.U.L.P.S. del 4 febbraio 2026 con cui i Carabinieri della Stazione di Caltavuturo hanno ritirato al sig. -OMISSIS- l’arma precedentemente dissequestrata; - del verbale di ritiro cautelativo delle armi ex art. 39 T.U.L.P.S. del 4 febbraio 2026 con cui i Carabinieri della Stazione di Campofelice di Roccella hanno ritirato al sig. -OMISSIS- l’arma precedentemente dissequestrata; - del verbale di ritiro cautelativo delle armi ex art. 39 T.U.L.P.S. del 4 febbraio 2026 con cui i Carabinieri della Stazione di Valledolmo hanno ritirato al sig. -OMISSIS- l’arma precedentemente dissequestrata; - del verbale di ritiro cautelativo delle armi ex art. 39 T.U.L.P.S. del 4 febbraio 2026 con cui i Carabinieri della Stazione di Campofelice di Roccella hanno ritirato al sig. -OMISSIS- l’arma precedentemente dissequestrata; - del verbale di ritiro cautelativo delle armi ex art. 39 T.U.L.P.S. del 4 febbraio 2026 con cui i Carabinieri della Stazione di Campofelice di Roccella hanno ritirato al sig. -OMISSIS- l’arma precedentemente dissequestrata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbali di ritiro cautelativo delle armi adottati dai Carabinieri ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., in vista di eventuali successivi provvedimenti prefettizi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, una pluralità di verbali di ritiro cautelativo delle armi adottati il 18 gennaio 2026 e il 4-5 febbraio 2026 dai Carabinieri di diverse stazioni nei confronti di armi detenute presso le abitazioni degli interessati, comprese armi precedentemente dissequestrate. Il testo non specifica i motivi di legittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare il giudice ha ritenuto che la sussistenza del fumus boni iuris richiedesse l’approfondimento proprio della fase di merito.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta per carenza del periculum in mora, senza una decisione definitiva sulla sussistenza del fumus boni iuris. Il giudice ha valorizzato la natura temporanea dei verbali, adottati in vista di eventuali ulteriori provvedimenti di competenza della Prefettura, nonché la chiusura della stagione venatoria al 31 gennaio 2026. Nel bilanciamento degli interessi, l’interesse dei ricorrenti allo svolgimento dell’attività sportiva e alla connessa espressione della personalità è stato ritenuto ludico-ricreativo e recessivo rispetto al prevalente interesse pubblico alla tutela preventiva dell’ordine e della sicurezza pubblica, cui è funzionale la disciplina restrittiva delle armi. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S.
ritiro cautelativo delle armi
La disposizione costituisce la base normativa dei verbali di ritiro cautelativo delle armi, aventi nel caso concreto valenza temporanea in vista di eventuali successivi provvedimenti prefettizi.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della trattazione e decisione della domanda cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
Massime di principio
- Ai fini della tutela cautelare, la carenza del periculum in mora è di per sé sufficiente a respingere la domanda, anche quando la sussistenza del fumus boni iuris richieda un approfondimento riservato alla fase di merito.
- Il carattere temporaneo di un verbale di ritiro cautelativo delle armi, adottato in vista di eventuali successivi provvedimenti prefettizi, può escludere l’esistenza di un pregiudizio cautelare irreparabile o attuale.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse allo svolgimento dell’attività venatoria o sportiva, qualificabile come ludico-ricreativo, è recessivo rispetto all’interesse pubblico prevalente alla tutela preventiva dell’ordine e della sicurezza pubblica perseguita dalla disciplina restrittiva delle armi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 9 apr 2026Ordinanza n. 95/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 9 apr 2026Ordinanza n. 96/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 9 apr 2026Ordinanza n. 97/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 9 apr 2026Ordinanza n. 98/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 9 apr 2026Ordinanza n. 99/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 9 apr 2026Ordinanza n. 100/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →