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Ordinanza

Ordinanza n. 203/2026 - Palermo, Sezione 4

per l’annullamento, previa sospensione, - del verbale di ritiro cautelativo delle armi ex art. 39 T.U.L.P.S. del 18 gennaio 2026 con cui i carabinieri della Stazione di Valledolmo hanno ritirato le armi detenute presso l’abitazione dal sig. -OMISSIS- - del verbale di ritiro cautelativo delle armi ex art. 39 T.U.L.P.S. del 18 gennaio 2026 con cui i Carabinieri della Stazione di Campofelice di Roccella hanno ritirato le armi detenute presso l’abitazione dal sig. -OMISSIS-; - del verbale di ritiro cautelativo delle armi ex art. 39 T.U.L.P.S. del 18 gennaio 2026 con cui i Carabinieri della Stazione di Caltavuturo hanno ritirato le armi detenute presso l’abitazione dal sig. -OMISSIS-; - del verbale di ritiro cautelativo delle armi ex art. 39 T.U.L.P.S. del 18 gennaio 2026 con cui i Carabinieri della Stazione di Caltavuturo hanno ritirato le armi detenute presso l’abitazione dal sig. -OMISSIS-; - del verbale di ritiro cautelativo delle armi ex art. 39 T.U.L.P.S. del 18 gennaio 2026 con cui i Carabinieri della Stazione di Campofelice di Roccella hanno ritirato le armi detenute presso l’abitazione dal sig. -OMISSIS-; - del verbale di ritiro cautelativo delle armi ex art. 39 T.U.L.P.S. del 18 gennaio 2026 con cui i Carabinieri della Stazione di Valledolmo hanno ritirato le armi detenute presso l’abitazione dal sig. -OMISSIS-; - del verbale di ritiro cautelativo delle armi ex art. 39 T.U.L.P.S. del 18 gennaio 2026 con cui i Carabinieri della Stazione di Campofelice di Roccella hanno ritirato le armi detenute presso l’abitazione dal sig. -OMISSIS-; - del verbale di ritiro cautelativo delle armi ex art. 39 T.U.L.P.S. del 18 gennaio 2026 con cui i Carabinieri della Stazione di Campofelice di Roccella hanno ritirato le armi detenute presso l’abitazione dal sig. -OMISSIS-; - del verbale di ritiro cautelativo delle armi ex art. 39 T.U.L.P.S. del 4 febbraio 2026 con cui i Carabinieri della Stazione di Valledolmo hanno ritirato al sig. -OMISSIS-l’arma precedentemente dissequestrata; - del verbale di ritiro cautelativo delle armi ex art. 39 T.U.L.P.S. del 4 febbraio 2026 con cui i Carabinieri della Stazione di Campofelice di Roccella hanno ritirato al sig. -OMISSIS- l’arma precedentemente dissequestrata; - del verbale di ritiro cautelativo delle armi ex art. 39 T.U.L.P.S. del 5 febbraio 2026 con cui i Carabinieri della Stazione di Caltavuturo hanno ritirato al sig. -OMISSIS- l’arma precedentemente dissequestrata; - del verbale di ritiro cautelativo delle armi ex art. 39 T.U.L.P.S. del 4 febbraio 2026 con cui i Carabinieri della Stazione di Caltavuturo hanno ritirato al sig. -OMISSIS- l’arma precedentemente dissequestrata; - del verbale di ritiro cautelativo delle armi ex art. 39 T.U.L.P.S. del 4 febbraio 2026 con cui i Carabinieri della Stazione di Campofelice di Roccella hanno ritirato al sig. -OMISSIS- l’arma precedentemente dissequestrata; - del verbale di ritiro cautelativo delle armi ex art. 39 T.U.L.P.S. del 4 febbraio 2026 con cui i Carabinieri della Stazione di Valledolmo hanno ritirato al sig. -OMISSIS- l’arma precedentemente dissequestrata; - del verbale di ritiro cautelativo delle armi ex art. 39 T.U.L.P.S. del 4 febbraio 2026 con cui i Carabinieri della Stazione di Campofelice di Roccella hanno ritirato al sig. -OMISSIS- l’arma precedentemente dissequestrata; - del verbale di ritiro cautelativo delle armi ex art. 39 T.U.L.P.S. del 4 febbraio 2026 con cui i Carabinieri della Stazione di Campofelice di Roccella hanno ritirato al sig. -OMISSIS- l’arma precedentemente dissequestrata.

Giustizia amministrativa202600697

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: verbali di ritiro cautelativo delle armi adottati dai Carabinieri ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., in vista di eventuali successivi provvedimenti prefettizi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, una pluralità di verbali di ritiro cautelativo delle armi adottati il 18 gennaio 2026 e il 4-5 febbraio 2026 dai Carabinieri di diverse stazioni nei confronti di armi detenute presso le abitazioni degli interessati, comprese armi precedentemente dissequestrate. Il testo non specifica i motivi di legittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare il giudice ha ritenuto che la sussistenza del fumus boni iuris richiedesse l’approfondimento proprio della fase di merito.

La decisione

La domanda cautelare è stata respinta per carenza del periculum in mora, senza una decisione definitiva sulla sussistenza del fumus boni iuris. Il giudice ha valorizzato la natura temporanea dei verbali, adottati in vista di eventuali ulteriori provvedimenti di competenza della Prefettura, nonché la chiusura della stagione venatoria al 31 gennaio 2026. Nel bilanciamento degli interessi, l’interesse dei ricorrenti allo svolgimento dell’attività sportiva e alla connessa espressione della personalità è stato ritenuto ludico-ricreativo e recessivo rispetto al prevalente interesse pubblico alla tutela preventiva dell’ordine e della sicurezza pubblica, cui è funzionale la disciplina restrittiva delle armi. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 39 T.U.L.P.S.

    ritiro cautelativo delle armi

    La disposizione costituisce la base normativa dei verbali di ritiro cautelativo delle armi, aventi nel caso concreto valenza temporanea in vista di eventuali successivi provvedimenti prefettizi.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della trattazione e decisione della domanda cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Massime di principio

  • Ai fini della tutela cautelare, la carenza del periculum in mora è di per sé sufficiente a respingere la domanda, anche quando la sussistenza del fumus boni iuris richieda un approfondimento riservato alla fase di merito.
  • Il carattere temporaneo di un verbale di ritiro cautelativo delle armi, adottato in vista di eventuali successivi provvedimenti prefettizi, può escludere l’esistenza di un pregiudizio cautelare irreparabile o attuale.
  • Nel bilanciamento cautelare, l’interesse allo svolgimento dell’attività venatoria o sportiva, qualificabile come ludico-ricreativo, è recessivo rispetto all’interesse pubblico prevalente alla tutela preventiva dell’ordine e della sicurezza pubblica perseguita dalla disciplina restrittiva delle armi.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaOrdine e sicurezza pubblicaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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