Sentenza del 17/06/2016 n. 143 - Comm. Trib. Prov. Asti
Obbligo di Contraddittorio preventivo - Esimente - Assenza - Nullità dell'Avviso di accertamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'avviso per l'assenza del contraddittorio preventivo e, in particolare, per non aver avuto un termine effettivo e sufficiente per produrre tutta la documentazione richiesta prima della conclusione dell'accertamento. Secondo il principio richiamato dalla Cassazione, la mancata instaurazione del contraddittorio determina nullità quando il contribuente dimostri che, se fosse stato regolarmente ascoltato, il procedimento avrebbe potuto concludersi con un risultato diverso.
La decisione
La nullità dell'avviso è riconosciuta quando la ristrettezza dei tempi entro i quali l'Amministrazione deve concludere l'accertamento impedisce al contribuente di produrre integralmente la documentazione richiesta e tale produzione avrebbe potuto incidere sull'esito del procedimento. Il principio esclude invece una nullità automatica per ogni violazione formale del contraddittorio: occorre verificare la concreta incidenza dell'irregolarità sul risultato finale.
Norme richiamate
Principi giurisprudenziali della Corte di cassazione, Sezione tributaria, sentenze n. 960/2015, n. 959/2015 e n. 4314/2015
La nullità dell'avviso di accertamento per la mancata attivazione del contraddittorio preventivo viene riconosciuta "soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso".
La violazione del contraddittorio preventivo non comporta automaticamente la nullità dell'avviso. Il contribuente deve evidenziare la concreta utilità del contraddittorio, indicando quali documenti, argomenti o chiarimenti avrebbe potuto fornire e spiegando come questi avrebbero potuto modificare l'esito dell'accertamento.
Massime di principio
- La mancata attivazione del contraddittorio preventivo può comportare la nullità dell'avviso solo se ha inciso concretamente sul diritto di difesa e avrebbe potuto determinare un esito diverso.
- Il contribuente deve allegare in modo specifico quali elementi non ha potuto presentare e quale rilevanza avrebbero avuto; non è sufficiente lamentare una violazione meramente formale.
- La ristrettezza dei termini procedimentali non giustifica automaticamente l'omissione del contraddittorio: se impedisce materialmente la produzione della documentazione decisiva, può rendere nullo l'avviso.
- Nelle controversie analoghe è essenziale dimostrare il nesso causale tra l'omissione del contraddittorio e il possibile diverso risultato dell'accertamento.
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