Sentenza del 25/11/2019 n. 275 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'atto di regolarizzazione del pagamento del contributo unificato tributario, relativo al ricorso R.G.R. n. 82/2019. Secondo il ricorrente, l'Ufficio aveva richiesto erroneamente un contributo unificato di 3.450 euro, mentre avrebbe dovuto essere richiesto l'importo di 1.500 euro, poiché il ricorso originario avrebbe riguardato soltanto un'intimazione di pagamento dell'importo di 803.946,67 euro. L'Ufficio ha sostenuto invece che il ricorso originario impugnava non solo l'intimazione, ma anche gli ulteriori atti presupposti, comprese le cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione, sicché il contributo doveva essere calcolato per ciascun atto impugnato.
La decisione
La Commissione ha esaminato il contenuto del ricorso originario e ha rilevato che il ricorrente aveva fatto riferimento a più atti, sia nella parte introduttiva sia nel petitum, chiedendone l'annullamento complessivo. Ha inoltre considerato che il ricorso contestava anche la mancata notificazione delle cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione. In base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, il contribuente può scegliere se impugnare soltanto l'atto consequenziale oppure anche gli atti presupposti non notificati. Avendo il ricorrente scelto di impugnare più atti, il contributo unificato doveva essere versato per ciascun atto impugnato, ai sensi dell'art. 14, comma 3-bis, del TUSG. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 500 euro.
Norme richiamate
Art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.
La norma consente al contribuente di impugnare il solo atto consequenziale notificato, deducendo la mancata notificazione dell'atto presupposto, oppure di impugnare cumulativamente anche gli atti presupposti. La scelta effettuata incide sull'oggetto del giudizio e, nel caso esaminato, sul numero degli atti rilevanti ai fini del contributo unificato.
Art. 14, comma 3-bis, del TUSG
Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.
Il contributo unificato tributario deve essere determinato considerando ciascun atto autonomamente impugnato. Se il ricorso riguarda più atti, il contributo deve essere corrisposto in relazione a tutti gli atti oggetto della domanda.
Cassazione, Sez. V, ordinanza n. 1144 del 18 gennaio 2018
L'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto iniziale notificato.
Il contribuente può contestare la mancata notificazione degli atti presupposti impugnando soltanto l'atto consequenziale oppure può impugnare anche gli atti presupposti, chiedendo una contestazione più ampia della pretesa tributaria.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 5791 del 4 marzo 2008
La giurisprudenza riconosce al contribuente una scelta tra impugnazione del solo atto finale e impugnazione cumulativa degli atti presupposti non notificati, con conseguenze diverse sull'oggetto dell'accertamento giudiziale.
Massime di principio
- Nel processo tributario è essenziale formulare con precisione il petitum: se il ricorso chiede l'annullamento dell'atto finale e di ogni atto connesso o presupposto, può essere interpretato come impugnazione di una pluralità di atti.
- La contestazione della mancata notificazione di cartelle o altri atti presupposti non comporta automaticamente che sia impugnato soltanto l'atto finale; occorre verificare il contenuto complessivo del ricorso e delle conclusioni.
- Il contributo unificato tributario deve essere calcolato per ciascun atto autonomamente impugnato. Una formulazione ampia della domanda può quindi determinare un importo dovuto maggiore.
- Se il contribuente intende contestare esclusivamente l'atto finale per omessa notificazione degli atti presupposti, dovrebbe dichiararlo in modo esplicito, evitando richieste di annullamento riferite anche agli atti presupposti.
- La scelta di impugnare cumulativamente gli atti presupposti consente una contestazione più ampia della pretesa tributaria, ma comporta anche conseguenze processuali ed economiche, tra cui il pagamento del contributo unificato riferito a ciascun atto.
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