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Sentenza

Sentenza del 25/11/2019 n. 326 - Comm. Trib. Prov. Cuneo

Omissione dichiarazione proventi illeciti - Principio ne bis in idem

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato respinto. La Commissione ha ritenuto legittima la tassazione ai fini IRPEF dei proventi illeciti non dichiarati, precisando che anche tali proventi devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi. Non è stato ravvisato un contrasto con il principio del ne bis in idem, poiché le sanzioni penale e tributaria riguardavano condotte e interessi giuridici differenti.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato gli avvisi di accertamento invocando il principio del ne bis in idem. Sosteneva che, essendo già stato sanzionato in sede penale per i medesimi fatti, non potesse essere nuovamente sanzionato in sede tributaria. La Commissione ha però distinto i comportamenti: nel procedimento penale era stata sanzionata l'appropriazione di somme di denaro, mentre nel procedimento tributario rilevava l'omessa dichiarazione e la conseguente sottrazione a tassazione dei proventi illeciti.

Norme richiamate

  • Articolo 6 del TUIR

    I proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo sono ricondotti alle categorie di reddito previste dall'articolo 6 del TUIR.

    I proventi illeciti costituiscono reddito imponibile e devono essere dichiarati e sottoposti a tassazione, indipendentemente dalla loro origine illecita.

  • Principio del ne bis in idem

    Il divieto di una duplice sanzione per il medesimo fatto non opera quando il procedimento penale e quello tributario riguardano condotte diverse, con elementi costitutivi e finalità differenti. La sanzione penale per l'appropriazione del denaro non assorbe l'obbligo tributario relativo alla dichiarazione dei proventi.

Massime di principio

  • L'origine illecita di un provento non ne esclude la rilevanza fiscale: il reddito deve essere dichiarato e tassato secondo le regole ordinarie.
  • Il principio del ne bis in idem richiede un'identità sostanziale del fatto sanzionato; la semplice connessione tra illecito penale e violazione tributaria non è sufficiente.
  • La sanzione penale per la condotta illecita e la tassazione, o la sanzione tributaria, per l'omessa dichiarazione possono coesistere quando reprimono violazioni diverse.
  • Per valutare se vi sia duplicazione sanzionatoria occorre confrontare la condotta concreta, gli elementi costitutivi dell'illecito, il bene giuridico tutelato e la finalità delle rispettive misure.
  • L'assenza di dichiarazione di proventi derivanti da attività illecite può legittimare l'accertamento fiscale anche quando tali proventi siano già stati oggetto di un procedimento penale.

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