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Sentenza

Sentenza del 25/11/2019 n. 198 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento ICI n. 2881112/2013, relativo agli anni 2008-2011 e a vari immobili, contestando principalmente l'applicazione retroattiva delle rendite catastali attribuite dall'Agenzia del Territorio in seguito a due variazioni di destinazione dell'immobile sito a Trieste. La prima variazione, del 14 gennaio 2009, riguardava il passaggio da abitazione a ufficio, con attribuzione d'ufficio della categoria A/10, classe 4 e rendita di euro 2.169,12, in luogo della rendita proposta di euro 1.373,78. La seconda, del 1 giugno 2011, riguardava il ritorno da ufficio ad abitazione, con attribuzione della categoria A/3, classe 2 e rendita di euro 316,33, in luogo della categoria e rendita proposte dalla contribuente. La ricorrente sosteneva che le nuove rendite potessero produrre effetti soltanto dall'anno successivo alla loro annotazione catastale e lamentava inoltre di non aver ricevuto regolarmente la notifica della seconda variazione, essendo già proprietaria dell'immobile al momento della notifica.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del Comune e riformato la sentenza di primo grado, confermando la legittimità dell'avviso di accertamento. Ha precisato che l'ICI deve essere calcolata sulla base della categoria, classe e rendita catastale vigenti al 1° gennaio dell'anno d'imposta e che le contestazioni sul classamento o sulla rendita devono essere rivolte all'Agenzia del Territorio, non al Comune. Poiché i provvedimenti catastali erano divenuti definitivi, le rendite rettificate potevano essere applicate anche alle annualità in corso alla data delle variazioni, trattandosi di modifiche conseguenti a mutamenti materiali della destinazione dell'immobile e non di mere correzioni prive di effetto retroattivo. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate, considerata la complessità della giurisprudenza in materia.

Norme richiamate

  • Art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992

    Per i fabbricati iscritti in catasto, ai fini del calcolo dell'ICI si deve tener conto della rendita vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

    La norma è stata interpretata nel senso che il calcolo dell'ICI deve basarsi sui dati catastali vigenti al 1° gennaio dell'anno d'imposta. Nel caso di una rendita conseguente a una variazione materiale della destinazione dell'immobile, la rendita rettificata può operare anche per l'annualità in corso alla data della variazione, senza attendere l'anno successivo.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 3160 del 9 febbraio 2011

    La rendita notificata è utilizzabile anche per annualità d'imposta "sospese", suscettibili di accertamento, liquidazione o rimborso.

    Una rendita catastale definitivamente attribuita e notificata può essere utilizzata per la determinazione dell'imposta anche relativamente ad annualità precedenti ancora accertabili o liquidabili.

  • Cassazione, sentenza n. 15644 dell'11 giugno 2019

    Il contribuente che intende contestare il classamento o la rendita deve rivolgersi all'Agenzia del Territorio, in via amministrativa o giudiziale, e non può far valere tali contestazioni direttamente contro il Comune nel giudizio relativo all'imposta comunale.

  • Cassazione, sentenza n. 15648 dell'11 giugno 2019

    La giurisprudenza distingue tra variazioni catastali retroattive, derivanti dalla correzione di errori o da mutamenti materiali già verificatisi, e variazioni basate su elementi nuovi o sopravvenuti, che non possono retroagire oltre il momento in cui tali elementi si sono manifestati.

  • Cassazione, sentenza n. 20854 del 2004

    La regola generale dell'irretroattività non esclude le variazioni catastali definitive dovute a un mutamento dello stato o della destinazione dell'immobile; in tali casi la nuova rendita può produrre effetti dal momento della variazione.

Massime di principio

  • Per le imposte immobiliari, il tributo deve essere calcolato sulla base dei dati catastali vigenti al 1° gennaio dell'anno d'imposta.
  • Le contestazioni sul classamento, sulla categoria, sulla classe o sulla rendita devono essere rivolte all'Agenzia del Territorio e non al Comune che applica l'imposta sulla base dei dati catastali ufficiali.
  • Una rendita catastale rettificata dall'amministrazione e regolarmente notificata, se non impugnata nei termini, diventa definitiva e può essere utilizzata per le annualità ancora accertabili.
  • Quando la variazione catastale deriva da un effettivo mutamento materiale o di destinazione dell'immobile, la nuova rendita può avere efficacia dal momento della denuncia della variazione e incidere sull'annualità in corso.
  • La retroattività non deve essere intesa come illimitata: la nuova rendita non può normalmente produrre effetti anteriori al momento in cui si è verificato o è stato denunciato il mutamento materiale che l'ha determinata.
  • La mancata o contestata notifica della rendita può incidere sui termini per impugnarla, ma non sposta la competenza: l'eventuale ricorso deve comunque essere proposto contro l'Agenzia del Territorio.
  • Se un avviso cumulativo comprende più immobili o annualità, l'impugnazione parziale non determina automaticamente l'annullamento totale dell'atto; occorre individuare con precisione le singole poste contestate.

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