Sentenza del 25/11/2019 n. 114 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
Avviso di accertamento - Invio questionari - Richiesta di atti e documenti - Inutilizzabilità della documentazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’omessa risposta del contribuente ai questionari inviati dall’Agenzia delle Entrate e alla richiesta di trasmissione di atti e documenti fiscali. Il contribuente ha prodotto la documentazione soltanto dopo la notifica dell’avviso di accertamento, nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione, che non si è concluso positivamente. La questione centrale era stabilire se tali documenti potessero essere utilizzati successivamente, anche nella fase giudiziale.
La decisione
La documentazione, i dati e le notizie non trasmessi in risposta alle richieste dell’Agenzia sono stati ritenuti inutilizzabili anche nel successivo giudizio. La preclusione opera quando il contribuente non risponde alle richieste e non dimostra che l’omissione sia dipesa da una causa a lui non imputabile. Nel caso concreto, la produzione tardiva, effettuata solo dopo la notifica dell’avviso di accertamento e durante un accertamento con adesione non perfezionato, non è stata considerata idonea a superare la preclusione.
Norme richiamate
Norme tributarie in materia di poteri istruttori dell’Agenzia delle Entrate e inutilizzabilità della documentazione non esibita
La mancata risposta agli inviti dell’Amministrazione finanziaria può comportare la preclusione all’utilizzo successivo, anche in giudizio, dei documenti e dei dati richiesti e non prodotti. La preclusione non opera se il contribuente dimostra che non ha potuto adempiere per una causa non imputabile.
Disciplina dell’accertamento con adesione
La produzione documentale effettuata durante il procedimento di accertamento con adesione non perfezionato, se successiva alla notifica dell’avviso e riferita a documenti già richiesti dall’Agenzia, non consente di eludere la preclusione derivante dalla precedente mancata risposta.
Massime di principio
- Le richieste di questionari, dati e documenti dell’Agenzia delle Entrate devono essere evase tempestivamente e in modo completo.
- La mancata risposta può determinare l’inutilizzabilità dei documenti richiesti non solo durante l’accertamento, ma anche nel successivo processo tributario.
- La produzione tardiva dopo la notifica dell’avviso di accertamento, anche nell’ambito dell’accertamento con adesione, normalmente non sana l’omissione precedente.
- Il contribuente può evitare la preclusione soltanto dimostrando concretamente che l’impossibilità di rispondere o di produrre i documenti dipendeva da una causa non imputabile.
- È opportuno conservare la prova dell’invio delle risposte, dei documenti trasmessi e delle eventuali ragioni oggettive che abbiano impedito l’adempimento nei termini.
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