Cassazione Civile, Ordinanza n. 21518/2025 del 26/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
In una lite tributaria relativa a un avviso di accertamento IVA per l'anno 2008, fondato sul recupero di IVA indebitamente detratta per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, il fallimento della società contribuente ha impugnato la sentenza regionale che aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso originario. La CTR aveva ritenuto che il termine di impugnazione ex art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 decorresse dalla notifica dell'avviso di accertamento eseguita presso la sede legale della società fallita il 31.3.2014, senza considerare la successiva notifica al curatore dell'8.4.2014. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il fallimento ha denunciato violazione dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che, dopo la dichiarazione di fallimento, gli atti tributari destinati al soggetto fallito devono essere notificati anche al curatore, sicché il dies a quo per impugnare decorre dalla notifica al curatore e non da quella eseguita presso la sede della società fallita. L'Agenzia ha resistito sostenendo la tardività dell'impugnazione e la mancata necessità della notifica al curatore in difetto di comunicazione del modello AA710.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, dopo la dichiarazione di fallimento, la notifica dell'avviso di accertamento deve essere effettuata anche presso il curatore, perché il fallimento attribuisce la legittimazione processuale all'organo della procedura e rende l'atto opponibile al fallimento solo dalla notifica al curatore. Perciò il termine di impugnazione non poteva decorrere dalla sola notifica effettuata alla società presso la sede legale, ma dalla notifica al curatore dell'8.4.2014, con conseguente tempestività del ricorso introduttivo. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 21 del d.lgs. n. 546/1992
Il termine per proporre ricorso nel processo tributario decorre dalla notifica dell'atto impugnabile; se l'atto non è opponibile al curatore fallimentare perché non notificato anche a lui, il termine non può decorrere dalla sola notifica alla società fallita.
artt. 42 e 44 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
La dichiarazione di fallimento segna il momento giuridicamente rilevante dello spossessamento del fallito e degli effetti sostanziali della procedura; la Corte richiama tali norme per ribadire gli effetti della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento.
art. 17 l.f.
Gli adempimenti pubblicitari del fallimento non incidono sulla soluzione del problema della opponibilità dell'atto tributario al curatore, essendo irrilevanti rispetto al principio affermato sulla necessaria notifica al curatore.
art. 60 del d.P.R. n. 600/1973
La disciplina speciale delle notifiche tributarie non esclude l'esigenza di notificare l'atto anche al soggetto legittimato a riceverlo dopo il fallimento; non si tratta di notificazione a persona diversa dal contribuente, ma di individuazione del corretto destinatario processuale.
art. 85 c.p.c.
La rinuncia al mandato difensivo depositata prima dell'udienza non produce effetti nel giudizio di cassazione, per la perpetuazione dell'ufficio del difensore e la prosecuzione officiosa del procedimento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura è stata formulata come violazione o falsa applicazione di legge in relazione al dies a quo del termine di impugnazione.
art. 29, comma 6, del d.l. n. 78/2010
La Corte lo richiama solo per chiarire che gli adempimenti successivi gravanti sul curatore, come la presentazione di modelli fiscali, non sostituiscono la notifica dell'avviso al curatore ai fini della decorrenza del termine di impugnazione.
Massime di principio
- Dopo la dichiarazione di fallimento, gli atti impositivi relativi a rapporti patrimoniali del fallito devono essere notificati anche al curatore, poiché l'assoggettamento alla procedura attribuisce la legittimazione processuale all'organo fallimentare.
- La notifica dell'atto tributario eseguita soltanto alla società fallita presso la sede legale non è sufficiente, da sola, a far decorrere il termine per impugnare in capo al fallimento se l'atto non è stato notificato anche al curatore.
- L'atto impositivo non correttamente notificato al curatore è inopponibile alla procedura fallimentare e non può costituire valido dies a quo per il ricorso del curatore.
- Gli adempimenti pubblicitari del fallimento e gli eventuali adempimenti fiscali successivi del curatore non sostituiscono la necessaria notifica dell'atto al curatore ai fini della sua opponibilità.
- La rinuncia al mandato del difensore nel giudizio di cassazione, se intervenuta prima dell'udienza, non determina effetti impeditivi della prosecuzione del processo, per il principio di perpetuazione dell'ufficio difensivo.
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