Cassazione Penale, Sentenza n. 6530/2022 del 23/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del Tribunale di Milano (Misure di prevenzione) che aveva disposto la sorveglianza di pubblica sicurezza per un anno e la confisca di €52.000. La ricorrente deduce violazione dell'art. 10 d.lgs. n. 159/2011 sostenendo che la Corte d'appello ha valutato come termine iniziale per proporre appello la notifica effettuata al domicilio eletto (via PEC del 14/12/2020) anziché la successiva notifica personale avvenuta il 10/01/2021 tramite Polizia giudiziaria, e che quindi l'appello depositato il 14/01/2021 non sarebbe tardivo
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che il termine decennale di dieci giorni per proporre appello (art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159/2011) è decorrente dalla prima notifica valida al domicilio eletto (PEC del 14/12/2020) e non dalla successiva notifica personale del 10/01/2021, la quale aveva solo finalità di avvio della fase esecutiva. Poiché l'appello è stato depositato il 14/01/2021 oltre il termine utile, è stato ritenuto tardivo. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di €3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011
art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Il termine di dieci giorni per proporre appello decorre dalla prima notifica valida del decreto di prevenzione; la notifica al domicilio eletto (anche via PEC) è idonea a far decorrere il termine
codice di procedura penale
Le norme sull'elezione di domicilio disciplinano l'efficacia delle notifiche al domicilio eletto; la Corte ha ritenuto applicabili i principi relativi all'elezione di domicilio anche se il d.lgs. impugnato non li richiamava espressamente
codice di procedura penale
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di irrogare una sanzione per ricorsi inammissibili; la Corte lo ha applicato per comminare la sanzione di €3.000
Corte costituzionale
Principio secondo cui, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere disposta la sanzione a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- L'elezione di domicilio valida (anche mediante deposito del difensore e notifica via PEC) rende efficace la notifica e fa decorrere i termini processuali, compreso il termine per proporre appello
- Una successiva notifica personale al destinatario non interrompe né rinnova il termine per impugnare se la prima notifica al domicilio eletto è stata regolare e valida
- In presenza di elezione di domicilio è fondamentale verificare la data della prima notifica valida (anche telematica) per calcolare i termini: si deve agire entro il termine decorrente da quella data
- Per evitare la declaratoria di tardività è possibile contestare l'efficacia della notifica al domicilio eletto (ad esempio vizi formali o inesistenza dell'elezione) ma l'onere probatorio grava su chi deduce l'inefficacia
- I ricorsi manifestamente infondati o presentati oltre termine possono essere dichiarati inammissibili con condanna alle spese e, in mancanza di giustificato motivo, a una sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.; quindi va posta particolare cura nel rispetto dei termini processuali
- Se si intende far decorrere il termine dalla notifica personale, il difensore deve fornire argomentazioni probatorie che dimostrino l'inefficacia o l'irregolarità della notifica al domicilio eletto
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