Risoluzione n. 49 del 4/04/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Agenzia delle Entrate chiarisce che i crediti IVA chiesti a rimborso infrannuale non possono essere ceduti con effetti opponibili all'Amministrazione finanziaria. La cedibilità è riconosciuta solo per il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale; l'attestazione bancaria prevista dal D.L. n. 269/2003 non equivale a una cessione del credito.
Cessione di crediti IVA infrannuali chiesti a rimborso: non cedibili verso l'Amministrazione finanziaria
Cessione dei crediti IVA infrannuali chiesti a rimborso
La risoluzione affronta il tema della cedibilità dei crediti IVA maturati in corso d’anno e richiesti a rimborso infrannuale ai sensi dell’articolo 38-bis del dPR 26 ottobre 1972, n. 633. L’Agenzia delle Entrate conclude che tali crediti non possono formare oggetto di cessione rilevante nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
Quesito presentato
La filiale italiana della banca francese Societe Alfa S.A. chiede se possa acquistare i crediti IVA maturati dalla banca italiana Beta SpA nei primi due trimestri del 2005 e chiesti a rimborso infrannuale. Il dubbio riguarda l’eventuale esistenza di impedimenti alla cessione di questi crediti.
Tesi del contribuente
Il contribuente sostiene che la cessione sarebbe valida ed efficace se effettuata secondo le modalità degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativi alle cessioni e agli atti dispositivi di somme dovute dallo Stato. Secondo tale impostazione:
- la disciplina IVA non vieterebbe espressamente la cedibilità del credito;
- l’articolo 5, comma 4-ter, del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, richiamando il solo "credito risultante dalla dichiarazione annuale", non escluderebbe la cedibilità dei crediti infrannuali;
- la possibilità per gli uffici di rilasciare l’attestazione di cui all’articolo 10 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, costituirebbe un ulteriore indice di ammissibilità della cessione.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia richiama l’articolo 5, comma 4-ter, del D.L. n. 70 del 1988, secondo cui, agli effetti dell’articolo 38-bis del dPR n. 633 del 1972, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale l’ufficio IVA può ripetere dal cessionario le somme rimborsate.
In continuità con quanto già chiarito nella circolare n. 6/E del 13 febbraio 2006, punto 12.4, l’Amministrazione precisa che per "credito risultante dalla dichiarazione annuale" deve intendersi esclusivamente il credito indicato nella dichiarazione annuale IVA. Ne consegue che:
- sono cedibili solo i crediti risultanti dalla dichiarazione annuale;
- i crediti infrannuali chiesti a rimborso non sono suscettibili di cessione.
L’Agenzia distingue inoltre la richiesta di rimborso infrannuale dall’autoliquidazione del credito in sede di dichiarazione annuale e dalla relativa istanza di rimborso, sottolineando che si tratta di fattispecie diverse.
Attestazione dei crediti tributari e anticipazione bancaria
La risoluzione esclude che possa ricavarsi una diversa conclusione dalla possibilità, per gli uffici dell’Agenzia, di rilasciare per i crediti IVA infrannuali l’attestazione prevista dall’articolo 10 del D.L. n. 269 del 2003. Tale meccanismo consente agli istituti di credito convenzionati di anticipare al contribuente il 90% del valore del credito, previa disposizione irrevocabile a favore dell’Agenzia per la liquidazione del rimborso tramite l’istituto stesso.
Secondo l’Agenzia, questo strumento:
- non configura una cessione del credito;
- serve solo a facilitare l’accesso al credito per le imprese in attesa di rimborsi periodici IVA;
- non attribuisce alla banca la qualità di cessionaria del credito medesimo.
Conclusione
La risoluzione afferma in modo espresso che i crediti IVA oggetto di richieste di rimborso infrannuale non possono essere ceduti con efficacia opponibile all’Amministrazione finanziaria. La cedibilità resta limitata al credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale.
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