Risoluzione n. 48 del 3/04/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che il trasferimento di un ramo d'azienda comprensivo di marchio non va scisso ai fini IVA: l'operazione resta esclusa dal campo IVA e sconta l'imposta di registro proporzionale. Il marchio è tassato autonomamente come prestazione di servizi solo se ceduto separatamente dall'azienda.
Cessione d'azienda con marchio: esclusione IVA e applicazione dell'imposta di registro
Cessione d'azienda comprensiva di marchio: inquadramento generale
La risoluzione affronta il trattamento fiscale, ai fini dell'imposizione indiretta, del trasferimento di un ramo d'azienda che comprende anche un marchio. L'Agenzia delle Entrate conclude che, quando il marchio è ceduto unitamente al complesso aziendale, l'operazione deve essere considerata in modo unitario e resta esclusa dall'IVA, con assoggettamento alla sola imposta di registro in misura proporzionale.
Quesito del contribuente
La società "Alfa Srl", operante nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti alimentari, intende acquistare da terzi un ramo operativo dedicato alla produzione, distribuzione e commercializzazione di olio di semi alimentare, identificato da un noto marchio. Il bene oggetto di acquisto è descritto come una universalità di beni costituente un ramo d'azienda, al cui interno si colloca anche il marchio distintivo dei prodotti.
La società chiede quindi se:
- la quota di corrispettivo imputabile al marchio debba essere assoggettata autonomamente a IVA, ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 633/1972;
- oppure se l'intera cessione debba essere considerata unitaria e ricondotta all'art. 2 del medesimo DPR, con applicazione dell'imposta di registro proporzionale.
Soluzione prospettata dal contribuente
Secondo l'istante, l'azienda costituisce un complesso unitario e strumentale all'esercizio dell'impresa, per cui l'atto di cessione dovrebbe sfuggire integralmente all'IVA e confluire nell'imposta di registro.
Il contribuente sostiene inoltre che:
- l'art. 3 del DPR n. 633/1972, che assimila a prestazioni di servizi le cessioni relative a marchi, sarebbe applicabile solo quando il marchio è ceduto separatamente;
- se invece il marchio è trasferito come elemento dell'azienda, esso entra nella universalità dei beni aziendali e non può essere trattato autonomamente ai fini IVA.
Viene richiamato anche l'orientamento della Corte di Giustizia UE, in particolare la sentenza 27 novembre 2003, causa C-497/01.
Quadro normativo richiamato
L'Agenzia richiama il combinato disposto di:
- art. 2, comma 3, lettera b), DPR n. 633/1972, che esclude dal novero delle cessioni di beni le cessioni e i conferimenti aventi ad oggetto aziende o rami d'azienda;
- art. 3, comma 2, n. 2), DPR n. 633/1972, che considera prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA le cessioni, concessioni e licenze relative a marchi e insegne, quando effettuate verso corrispettivo.
La questione consiste nel stabilire se la presenza del marchio, nel trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, consenta di applicare separatamente la disciplina IVA relativa al marchio oppure se prevalga la disciplina unitaria della cessione d'azienda.
Valutazione dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia osserva che il marchio, quando è incluso nel trasferimento dell'azienda, assume la natura di bene aziendale. In tale contesto occorre verificare se la sua presenza possa derogare al regime ordinario delle cessioni d'azienda.
Viene richiamata la giurisprudenza di legittimità, in particolare le sentenze della Corte di Cassazione del 2 ottobre 2002, nn. 4452 e 4974, che in passato avevano ritenuto sufficiente la presenza di beni immateriali nell'universitas aziendale per applicare anche l'art. 3, comma 2, n. 2), del DPR n. 633/1972.
Tale orientamento viene però considerato superato per due ragioni principali:
- il primato dell'interpretazione comunitaria in materia IVA, vincolante per il diritto interno;
- la successiva pronuncia della Corte di Giustizia del 27 novembre 2003, causa C-497/01, che esclude la frammentazione del trasferimento dell'azienda quando il marchio è trasferito contestualmente ad essa.
Orientamento comunitario e principio di unitarietà
Secondo la Corte di Giustizia, la nozione di trasferimento di una universalità totale o parziale di beni comprende anche il trasferimento di un'azienda o di una parte autonoma di impresa, inclusi gli elementi materiali e, eventualmente, immateriali che ne fanno parte.
Ne deriva che, per gli ordinamenti che hanno recepito il regime di esclusione della cessione d'azienda dal campo IVA, non è consentito frazionare l'operazione scorporando alcuni beni o diritti ai fini della qualificazione fiscale.
Ulteriore conferma dall'interpretazione nazionale
L'Agenzia richiama anche l'orientamento della Corte di Cassazione che considera i beni aziendali come un insieme organicamente coordinato allo svolgimento dell'attività d'impresa. In più occasioni, valorizzando la finalità economica perseguita dalle parti, la giurisprudenza ha qualificato come cessione d'azienda anche operazioni articolate in trasferimenti separati di singoli beni e diritti, purché finalizzate nel complesso al trasferimento dell'apparato produttivo.
Viene inoltre menzionato il parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato il 16 marzo 2006, secondo cui:
- l'art. 2, comma 3, del DPR n. 633/1972, in quanto norma speciale, si applica in tutti i casi di trasferimento di azienda o ramo d'azienda, a prescindere dai beni che la compongono;
- l'art. 3, comma 2, n. 2), opera invece solo quando la cessione di opere dell'ingegno o beni immateriali avviene fuori da una cessione o conferimento d'azienda o ramo d'azienda.
Conclusione della risoluzione
L'Agenzia conclude che il trasferimento del marchio unitamente all'azienda:
- non è soggetto a IVA;
- sconta la sola imposta di registro in misura proporzionale.
Viene richiamato, quale base applicativa, l'art. 2, comma 1, della Tariffa, parte I, allegata al DPR n. 131/1986.
Esito dell'interpello
La risposta è resa ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del DM 26 aprile 2001, n. 209, e conferma integralmente l'impostazione prospettata dal contribuente.
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