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Risoluzione

Risoluzione n. 50 del 4/04/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che gli acquisti di beni e servizi effettuati dal CNR per eseguire contratti di ricerca o di promozione della ricerca con l'Unione Europea possono beneficiare della non imponibilità IVA ex art. 72, comma 3, n. 3, D.P.R. 633/1972, se documentati e funzionali al progetto. Conferma inoltre che, per i contratti stipulati nell'ambito delle funzioni istituzionali dell'ente, le somme percepite dalla UE non concorrono al reddito imponibile IRES ai sensi dell'art. 74, comma 2, TUIR.

Non imponibilità IVA e rilevanza IRES dei contratti di ricerca/promozione della ricerca con l'Unione Europea

Contratti di ricerca e promozione della ricerca con l'Unione Europea

La risoluzione esamina un interpello del Consiglio Nazionale delle Ricerche relativo ai contratti stipulati con l'Unione Europea nell'ambito dei programmi quadro comunitari, in particolare Quinto e Sesto Programma Quadro. Il documento affronta due profili: il regime IVA degli acquisti di beni e servizi funzionali all'esecuzione dei progetti e la rilevanza, ai fini IRES, delle somme percepite dal CNR in forza di tali accordi.

Quesiti posti dal CNR

Il CNR chiede se, per gli acquisti presso terzi di beni e servizi necessari all'esecuzione dei contratti di ricerca conclusi con l'Unione Europea, possa applicarsi la non imponibilità IVA prevista dall'art. 72, comma 3, n. 3, del D.P.R. n. 633/1972. L'ente ritiene che la norma copra anche i cosiddetti contratti di promozione della ricerca, intesi come accordi di collaborazione finalizzati alla diffusione di risultati di interesse collettivo, diversi dai contratti di commessa di ricerca.

Il secondo quesito riguarda la possibilità di escludere dal reddito complessivo dell'ente, ai fini IRES, le somme percepite dalla UE in esecuzione di tali contratti, invocando l'art. 143 del TUIR.

Posizione sostenuta dall'istante

Secondo il CNR, il regime di non imponibilità IVA dovrebbe applicarsi perché sussiste a monte un vincolo giuridico tra l'Unione Europea e l'ente, idoneo a garantire che gli acquisti a valle siano destinati a finalità istituzionali dell'Unione. L'ente dichiara inoltre che, per fruire del beneficio, rilascerebbe ai fornitori una dichiarazione contenente gli estremi del contratto con la UE e lo scopo degli acquisti.

Per quanto riguarda l'imposizione diretta, il CNR sostiene che gli accordi di ricerca non abbiano natura sinallagmatica né finalità lucrative, anche perché il Regolamento CE, Euratom n. 1605/2002 prevede che le sovvenzioni non possano produrre profitto per il beneficiario.

Quadro normativo richiamato dall'Agenzia

L'Agenzia richiama innanzitutto l'art. 72 del D.P.R. n. 633/1972, che al comma 1 recepisce le agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali in materia di imposte sulla cifra d'affari, e al comma 2 equipara alle operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 le cessioni e prestazioni di servizi non soggette all'imposta ai sensi del comma 1.

Il comma 3, n. 3, estende il regime di non imponibilità alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate alle Comunità europee nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche se effettuate ad imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con le Comunità, nei limiti della partecipazione della Comunità stessa.

Sul versante comunitario, sono richiamati il Regolamento CE n. 2321/2002, che disciplina la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università al Sesto Programma Quadro, e il Regolamento CE, Euratom n. 1605/2002 sul bilancio generale delle Comunità europee, in particolare gli artt. 108 e 109 sulle sovvenzioni, che devono finanziare un'azione di interesse comunitario e non possono avere come oggetto o effetto un profitto per il beneficiario.

Valutazione dell'Agenzia sulla natura dei contratti

L'Agenzia osserva che le disposizioni comunitarie mostrano come i contratti di promozione della ricerca abbiano una natura collaborativa piuttosto che strettamente corrispettiva. Richiama inoltre l'art. 1321 c.c., che definisce il contratto come accordo volto a costituire, regolare o estinguere un rapporto patrimoniale, ma rileva che la formulazione dell'art. 72, comma 3, n. 3, D.P.R. 633/1972 non è chiarissima quanto al riferimento esclusivo a questo schema civilistico.

Per rendere effettiva la ratio della norma, l'Agenzia ritiene quindi che il regime di non imponibilità possa applicarsi anche agli accordi di promozione della ricerca stipulati con l'Unione Europea, purché inquadrabili nella categoria dei contratti di ricerca intesa in senso ampio.

Non imponibilità IVA degli acquisti funzionali ai progetti

L'Agenzia conferma che anche le operazioni passive connesse all'esecuzione dei contratti di ricerca conclusi con la UE possono fruire della non imponibilità IVA, compresi gli acquisti di beni e servizi effettuati dal CNR presso terzi, quando siano necessari per la realizzazione del programma di ricerca.

Ai fini del beneficio, è richiesto che:

  • i costi siano comprovati da idonea documentazione giustificativa;
  • dai documenti risulti espressamente che gli acquisti sono stati effettuati specificamente per il progetto di ricerca;
  • la documentazione sia precisa, completa e sottoposta ai controlli degli organi comunitari;
  • il contraente tenga una contabilità regolare e conforme alle normali convenzioni contabili dello Stato in cui è stabilito.

L'Agenzia precisa inoltre che non osta all'applicazione della norma il fatto che l'ente operi nell'ambito della propria attività istituzionale e non commerciale. Al contrario, negare il beneficio in tale ipotesi vanificherebbe la finalità della disposizione, che è quella di evitare che i fondi comunitari siano ridotti dall'onere IVA.

Trattamento IRES delle somme percepite dal CNR

Sul secondo quesito, l'Agenzia richiama la natura di ente pubblico strumentale del CNR e l'art. 74, comma 2, del TUIR, secondo cui non costituisce esercizio di attività commerciale l'espletamento di funzioni statali da parte di enti pubblici.

La risoluzione richiama anche la circolare n. 37/E del 2 maggio 1994, secondo cui non sono imponibili le attività svolte nell'esercizio di funzioni statali, mentre concorrono al reddito complessivo i redditi derivanti da attività svolte in regime di diritto privato, anche se connesse a funzioni statali, come quelle basate su rapporti convenzionali o contrattuali.

Nel caso esaminato, poiché il CNR dichiara che i contratti di promozione della ricerca sono stipulati nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, l'Agenzia conclude che le erogazioni finanziarie ricevute dall'Unione Europea non concorrono alla formazione della base imponibile IRES.

Conclusione

La risoluzione conferma, in sintesi, due principi:

  • gli acquisti di beni e servizi funzionali all'esecuzione di contratti di ricerca o di promozione della ricerca con l'Unione Europea possono essere non imponibili IVA ai sensi dell'art. 72, comma 3, n. 3, D.P.R. 633/1972, se adeguatamente documentati e specificamente destinati al progetto;
  • le somme percepite dal CNR in relazione a tali contratti, quando rientrano nelle funzioni istituzionali dell'ente, non concorrono al reddito imponibile IRES ai sensi dell'art. 74, comma 2, TUIR.

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