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Risoluzione

Risoluzione n. 44 del 30/03/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate esclude, nel caso di una stabile organizzazione italiana di una società statunitense qualificata come public company, l’applicazione della disciplina sulla thin capitalization ai finanziamenti provenienti dai soci qualificati, poiché nessun socio supera il 5% del capitale. La risoluzione chiarisce però che, in generale, gli oneri finanziari della stabile organizzazione vanno valutati anche alla luce del fondo di dotazione e della reale capacità di indebitamento, con possibile utilizzo del ruling internazionale per definire preventivamente gli interessi deducibili.

Applicazione dell'art. 98 TUIR alla stabile organizzazione di una public company estera

Applicazione dell'art. 98 TUIR alla stabile organizzazione di una public company estera

La risoluzione affronta il trattamento fiscale degli interessi passivi relativi a finanziamenti collegati a una stabile organizzazione italiana di una società statunitense appartenente a un gruppo internazionale. Il documento si concentra sia sulla disciplina della sottocapitalizzazione di cui all'art. 98 del TUIR, sia sui criteri più generali per individuare gli interessi deducibili dal reddito della stabile organizzazione.

Quesito posto dal contribuente

La stabile organizzazione italiana di Alfa & Company, società statunitense operante come "public company", chiede quale sia il trattamento ai fini IRES degli interessi relativi:

  • al finanziamento ottenuto dalla stabile organizzazione italiana di una società finanziaria del gruppo, mediante operazioni di factoring finanziario;
  • ai finanziamenti erogati dalla casa madre;
  • ai finanziamenti erogati o garantiti dai soci della casa madre.

Il soggetto istante evidenzia che la casa madre è una public company, cioè una società in cui nessun socio detiene una partecipazione superiore al 5%.

Soluzione proposta dal contribuente

Il contribuente ritiene non applicabile la disciplina contro la sottocapitalizzazione:

  • ai finanziamenti erogati o garantiti dai soci della casa madre, perché non sarebbero soddisfatte le condizioni di cui all'art. 98, comma 3, lettera c), del TUIR;
  • ai finanziamenti erogati dalla stabile organizzazione della società finanziaria del gruppo mediante factoring;
  • alle somme ricevute dalla casa madre, che pur assumendo natura di finanziamento ai fini delle imposte dirette, non dovrebbero rilevare ai fini della thin capitalization rule.

Secondo l’istante, per le stabili organizzazioni di società non residenti la disciplina si applicherebbe solo ai finanziamenti erogati da soci qualificati o da parti correlate alla società estera debitrice, per la parte imputabile alla stabile organizzazione in Italia.

Valutazione dell'Agenzia delle Entrate sulla thin capitalization

L’Agenzia richiama l'art. 98 del TUIR, evidenziandone la funzione:

  • prevenire la trasformazione di dividendi in interessi attivi;
  • contrastare la sottocapitalizzazione quando finalizzata a vantaggi fiscali.

La norma limita la deducibilità degli oneri finanziari relativi a finanziamenti erogati o garantiti da soci qualificati. In sintesi, se il rapporto tra finanziamenti e patrimonio netto riferibili al singolo socio finanziatore supera il rapporto di 4 a 1, gli oneri finanziari relativi alla parte eccedente risultano indeducibili.

Per le stabili organizzazioni, secondo la circolare n. 11 del 2005, occorre considerare:

  • i finanziamenti erogati o garantiti dai soci qualificati della società estera, o da parti correlate;
  • la sola quota di finanziamento imputabile alla stabile organizzazione;
  • il patrimonio netto come coincidente con il fondo di dotazione della stabile organizzazione.

Nel caso esaminato, trattandosi di una public company e non essendovi soci con partecipazione superiore al 5%, la norma non risulta applicabile ai finanziamenti eventualmente erogati o garantiti dai soci.

Principi generali sulla deducibilità degli oneri finanziari della stabile organizzazione

Pur escludendo l’applicabilità dell'art. 98 TUIR nel caso concreto, l’Agenzia formula considerazioni più ampie sulla deducibilità degli oneri finanziari della stabile organizzazione.

Viene osservato che occorre valutare preliminarmente se e in che misura le risorse messe a disposizione dalla casa madre possano generare interessi passivi deducibili. La questione riguarda sia i casi in cui:

  • la casa madre attribuisce alla stabile organizzazione risorse proprie o parte dei finanziamenti da essa contratti;
  • il contratto di finanziamento è stipulato direttamente dalla stabile organizzazione.

La stabile organizzazione è, dal punto di vista giuridico, una mera diramazione della casa madre, ma fiscalmente è considerata entità separata sia dall’ordinamento interno sia in sede OCSE, ai sensi dell'art. 7 del Modello di Convenzione, anche nella convenzione contro le doppie imposizioni con gli Stati Uniti. Tale impostazione serve a consentire allo Stato della fonte di tassare il reddito prodotto nel proprio territorio.

Fondo di dotazione e criteri di congruità fiscale

L’Agenzia sottolinea l’interesse dello Stato della stabile organizzazione a valutare il rapporto tra indebitamento e mezzi propri attribuiti. Un’insufficiente capitalizzazione può determinare un eccessivo indebitamento della stabile organizzazione e un trasferimento di reddito a favore dello Stato di residenza della casa madre.

Richiamando il Commentario OCSE all'art. 7, paragrafo 18.3, viene affermato che la stabile organizzazione deve avere una struttura patrimoniale appropriata per l’impresa e per le funzioni esercitate; per tale motivo, il divieto di dedurre le spese connesse ai finanziamenti interni, cioè quelli che rappresentano mera attribuzione di risorse della casa madre, dovrebbe continuare ad applicarsi in via generale.

La stabile organizzazione deve quindi disporre di un proprio fondo di dotazione, anche figurativo ai fini fiscali. Se non emerge dal bilancio, esso va determinato fiscalmente per verificare la corretta deduzione degli interessi passivi, come avviene per le imprese indipendenti.

Criterio di deducibilità degli interessi

Secondo l’Agenzia, possono essere considerati deducibili solo gli interessi passivi che un’impresa indipendente avrebbe sostenuto, e quindi soltanto quelli derivanti da finanziamenti che sarebbero stati accesi se la stabile organizzazione avesse potuto disporre di un fondo di dotazione adeguato.

Nel caso prospettato, il contribuente afferma l’esistenza di una strategia di gruppo orientata alla massimizzazione del valore per gli azionisti mediante:

  • minimizzazione dell’attivo investito nelle attività commerciali e industriali;
  • concentrazione del capitale nelle entità finanziarie del gruppo, maggiormente indebitabili.

L’Agenzia rileva che, in un simile contesto, si favorisce l’indebitamento delle società operative, inclusa la stabile organizzazione istante, verso altre società con funzione finanziaria.

Determinazione del fondo di dotazione e strumenti di interpello

La risoluzione precisa che la determinazione del fondo di dotazione congruo della stabile organizzazione è una questione di fatto, da valutare caso per caso e secondo principi condivisi in ambito internazionale. Nella valutazione possono essere considerati, tra gli altri elementi:

  • il grado di capitalizzazione complessivo della società;
  • le attività svolte dalla stabile organizzazione;
  • gli asset materiali e immateriali disponibili;
  • i rischi assunti dalla stabile organizzazione.

Per una definizione corretta e definitiva degli interessi deducibili dal reddito della stabile organizzazione, il contribuente può presentare istanza di interpello ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nell'ambito del c.d. ruling internazionale.

Conclusione operativa

La risoluzione conclude che:

  • la thin capitalization rule di cui all'art. 98 TUIR non si applica, nel caso concreto, ai finanziamenti dei soci della casa madre, perché la società è una public company e nessun socio supera il 5%;
  • resta fermo, in generale, il principio secondo cui la stabile organizzazione deve avere un fondo di dotazione adeguato e che gli interessi passivi sono deducibili solo nei limiti in cui sarebbero sostenuti da un’impresa indipendente con una struttura patrimoniale congrua;
  • per una determinazione preventiva degli importi deducibili è possibile il ricorso al ruling internazionale.

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