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Risoluzione

Risoluzione n. 51 del 4/04/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che i proventi derivanti dalla cessione o locazione delle quote latte e dei diritti di reimpianto dei vigneti, se effettuati da imprenditori agricoli in regime catastale, rientrano nel reddito agrario e non generano plusvalenze autonomamente tassabili. Ai fini IVA, tali cessioni sono imponibili con aliquota ordinaria.

Disciplina fiscale di cessione quote latte e diritti di reimpianto vigneti

Disciplina fiscale delle cessioni di quote latte e diritti di reimpianto dei vigneti

La risoluzione esamina il trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla cessione, e più in generale dal trasferimento oneroso o temporaneo, delle quote latte e dei diritti di reimpianto dei vigneti. Il tema è affrontato con riferimento ai produttori agricoli che determinano il reddito su base catastale, verificando se tali proventi debbano essere tassati autonomamente oppure siano assorbiti nel reddito agrario.

Quesito e posizione delle associazioni istanti

Le associazioni di categoria degli agricoltori avevano chiesto un parere nell’ambito dell’attività di ordinaria consulenza giuridica. La loro tesi era che i proventi da cessione delle quote latte e dei diritti di reimpianto non costituissero redditi autonomamente imponibili, perché già compresi nella determinazione catastale del reddito agrario.

A sostegno di questa impostazione venivano richiamati:

  • una decisione della Commissione tributaria provinciale di Ravenna, relativa ai diritti di reimpianto dei vigneti;
  • una decisione della Commissione tributaria provinciale di Cremona, relativa alle quote latte.

Richiami giurisprudenziali e prassi amministrativa

La risoluzione ricostruisce il quadro interpretativo già formatosi in sede giurisprudenziale e amministrativa.

La sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ravenna n. 138 dell’11 dicembre 2002 aveva qualificato i diritti di reimpianto come bene immateriale strumentale dell’azienda agricola, rilevando che:

  • il costo di acquisto del diritto è compreso nella determinazione del reddito agrario;
  • anche la cessione del diritto, se effettuata da un agricoltore in regime catastale, non genera plusvalenze autonome;
  • il corrispettivo percepito può essere letto come reddito sostitutivo del reddito agrario, ai sensi dell’art. 6 del TUIR.

La sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cremona n. 113 del 24 agosto 2001 aveva seguito un’impostazione analoga per le quote latte, ritenendo che il diritto a svolgere una determinata produzione agricola sia incorporato nella definizione e quantificazione del reddito agrario e che, quindi, il corrispettivo della cessione rientri nella relativa tassazione.

La risoluzione richiama inoltre:

  • la circolare n. 141 del 1998, che ai fini IRAP aveva considerato la cessione di quote latte, al pari di quella di beni strumentali, come operazione riferibile all’attività agricola;
  • la risoluzione n. 27 del 2003, che ai fini delle agevolazioni per nuovi investimenti aveva riconosciuto ai diritti di reimpianto natura di oneri direttamente imputabili alla realizzazione del vigneto.

Quadro comunitario di riferimento

La disciplina viene letta alla luce della normativa comunitaria sulle quote latte e sui diritti di reimpianto.

Per le quote latte, il regolamento CE n. 3950/92 prevede:

  • l’applicazione di un prelievo sul latte eccedente un determinato quantitativo;
  • la fissazione di limiti di riferimento individuali per le aziende;
  • il trasferimento del quantitativo di riferimento con l’azienda in caso di vendita, locazione o successione;
  • la possibilità per gli Stati membri di accordare indennità a chi abbandona la produzione lattiera;
  • la facoltà di assegnare quantitativi dietro pagamento o consentire trasferimenti tra produttori anche senza trasferimento di terre.

Per i diritti di reimpianto dei vigneti, il regolamento CE n. 1493/99 dispone che:

  • nuovi impianti di viti per la produzione di vino siano vietati fino al 31 luglio 2010, salvo le deroghe previste;
  • i diritti di reimpianto siano attribuiti ai produttori che abbiano estirpato una superficie vitata;
  • i diritti siano esercitati nell’azienda di assegnazione oppure, in deroga, trasferiti a un’altra azienda nello stesso Stato o nella stessa regione;
  • gli Stati debbano assicurare controlli rigorosi e l’estirpazione degli impianti illegali.

Inquadramento dei diritti come beni immateriali aziendali

Secondo la risoluzione, i regolamenti comunitari configurano un sistema di contingentamento produttivo che riserva la possibilità di operare nei settori interessati ai soggetti titolari del diritto alla produzione, entro i limiti assegnati. Le quote latte e i diritti di reimpianto rappresentano quindi un vero e proprio diritto a produrre.

Ne deriva che tali diritti, quando siano trasferiti o concessi temporaneamente, devono essere considerati componenti dell’azienda agricola, e in particolare beni immateriali, analogamente a licenze o concessioni. Il trasferimento:

  • temporaneo, come la locazione;
  • definitivo, come la cessione; si configura pertanto come cessione di un bene immateriale dell’azienda agricola.

Effetti sul reddito agrario

La risoluzione afferma che il reddito agrario è determinato forfetariamente sulla base della rendita catastale, in modo indipendente dalla concreta misura di costi e ricavi. Tale rendita esprime il reddito medio ordinario del terreno e si collega alla produzione agricola ritraibile secondo il tipo di coltivazione praticata.

In questo quadro, rientrano nel reddito agrario le attività riconducibili all’esercizio ordinario dell’agricoltura, cioè quelle collegate allo sfruttamento del terreno. Anche le cessioni di beni materiali o immateriali utilizzati per l’attività agricola sono considerate in rapporto diretto con il terreno.

Per questo motivo, il trasferimento oneroso, definitivo o temporaneo, di situazioni giuridiche strettamente funzionali all’esercizio dell’attività agricola risulta compreso nel reddito agrario, al pari della cessione di beni strumentali. I relativi introiti:

  • sono assorbiti dal criterio catastale;
  • non generano plusvalenze autonomamente tassabili.

La stessa conclusione vale per i costi sostenuti per acquistare quote latte o diritti di reimpianto, che restano assorbiti nella determinazione forfetaria del reddito agrario derivante dalla produzione lattiera o vinicola, indipendentemente dal fatto che il diritto sia stato acquisito a titolo oneroso o gratuito.

Trattamento IVA

Sul piano dell’imposta sul valore aggiunto, la risoluzione precisa che la cessione dei diritti in esame è soggetta a IVA con aliquota ordinaria.

La ragione è che tali operazioni sono poste in essere nell’esercizio di impresa e non rientrano tra quelle assoggettate ad aliquota ridotta ai sensi della Tabella A allegata al DPR n. 633 del 1972.

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