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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12369/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La Procura aveva proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi dovuti a un difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’opposizione per tardività, ritenendo non dimostrato che fosse stata proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, sulla base della data del "visto PM" risultante dal registro informatico. In cassazione la Procura ha dedotto, con due motivi, l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non aver mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che le risultanze del sistema SICID non bastassero a provarla, nonché la violazione dell’art. 2697 c.c., per non avere il giudice considerato l’attestazione del direttore amministrativo secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in primo luogo, la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. per mancanza di una sommaria esposizione dei fatti di causa. Ha poi affermato che, nei giudizi di opposizione ai decreti di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in assenza di notificazione o comunicazione del provvedimento si applica comunque il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. Poiché il decreto era stato adottato nel 2018 e l’opposizione era stata proposta solo nel 2020, essa era comunque tardiva e il ricorso non poteva essere accolto neppure a prescindere dalla questione sulla rituale comunicazione. Nessuna statuizione sulle spese, perché l’intimato non ha svolto difese; esclusa anche la condanna al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 170 D.P.R. 115/2002

    L’opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato si propone ai sensi di questa norma.

  • art. 84 D.P.R. 115/2002

    Il decreto di pagamento deve essere comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.

  • art. 15 D.Lgs. 150/2011

    Il procedimento di opposizione è disciplinato dal rito sommario speciale richiamato da questa disposizione.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile se manca la sommaria esposizione dei fatti di causa.

  • art. 136 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla comunicazione degli atti processuali, ma la censura è stata ritenuta comunque assorbita dall’inammissibilità.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell’onere della prova, ma la censura non è stata scrutinata nel merito perché l’opposizione era comunque tardiva.

  • art. 327 c.p.c.

    In mancanza di notificazione o comunicazione del provvedimento, si applica il termine lungo d’impugnazione anche all’opposizione ex D.Lgs. 150/2011.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    Norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale che ha disciplinato la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 35 D.Lgs. 149/2022

    Indicato per l’applicazione del testo processuale ratione temporis.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Richiamato per il contributo unificato aggiuntivo, ma la Corte ha escluso i relativi presupposti.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è causa di inammissibilità la mancanza della sommaria esposizione dei fatti di causa, perché impedisce alla Corte di comprendere compiutamente la vicenda sostanziale e processuale.
  • L’opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato deve essere proposta nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; in difetto di tali forme, opera il termine lungo d’impugnazione ex art. 327 c.p.c., applicabile anche al rito di opposizione ex D.Lgs. 150/2011.
  • Quando l’opposizione sia stata proposta oltre il termine lungo, la questione circa la ritualità o meno della comunicazione del decreto diviene irrilevante, perché il provvedimento è comunque definitivo e l’opposizione è tardiva.
  • Nei giudizi conclusi con inammissibilità del ricorso e senza attività difensiva dell’intimato, non si provvede sulle spese di lite e non necessariamente si applica l’ulteriore contributo unificato, se non ne ricorrono i presupposti processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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