Sentenza del 10/07/2020 n. 370 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Deducibilità spese di pubblicità aziendale. Inerenza. Presupposti. Art. 109 TUIR
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sulla deducibilità delle spese di pubblicità e sponsorizzazione dichiarate nell'anno 2010. L'Ufficio contestava la mancata inerenza delle spese ai sensi dell'art. 109 TUIR, rilevando l'assenza di prova del pagamento e dell'effettività delle prestazioni rese dalle associazioni sportive sponsorizzate, l'inesistenza di alcune associazioni, elementi di cartolarità e di incongruità delle spese rispetto al volume d'affari del contribuente. Il contribuente sosteneva la natura pubblicitaria delle spese e richiamava la presunzione di cui all'art. 90, comma 8, L. 289/2002 e sosteneva che la scelta imprenditoriale circa la forma pubblicitaria fosse insindacabile.
La decisione
La Commissione d'Appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, annullando la sentenza di primo grado e confermando l'avviso di accertamento. Il Collegio ha ritenuto che l'Ufficio avesse correttamente contestato la mancanza di inerenza e di effettività delle spese, avendo prodotto elementi probatori quali verbali di accesso che evidenziavano l'inesistenza di alcune associazioni, sentenze penali con condanne per fatture relative a operazioni inesistenti e l'assenza di prove circa le prestazioni pubblicitarie effettivamente rese e del ritorno economico. Le spese pubblicitarie sono state quindi dichiarate indeducibili e il contribuente è stato condannato alla rifusione delle spese giudiziali.
Norme richiamate
art. 109, comma 5, D.P.R. 917/1986 (TUIR)
le spese e gli altri componenti negativi ... sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito
La deducibilità è subordinata all'inerenza della spesa rispetto all'attività produttiva di reddito; l'Ufficio può sindacare tale inerenza e il contribuente ha l'onere di dimostrarla, anche in termini di effettivo ritorno economico o potenzialità di produrre ricavi.
art. 90, comma 8, L. 289/2002
presunzione in favore della natura pubblicitaria delle sponsorizzazioni fino a 200.000 euro
Questa norma vale solo per la qualificazione della natura della spesa (pubblicità vs spese di rappresentanza) e non esonera dall'accertamento dell'inerenza ai fini della deducibilità: la presunzione definisce natura, non prova il concreto vantaggio economico.
art. 42, D.P.R. 600/1973
L'atto di accertamento deve rispettare i requisiti formali previsti; la Commissione ha ritenuto infondata l'eccezione circa l'assenza di firma dirigenziale, avendo l'Ufficio prodotto la delega di firma del funzionario che ha sottoscritto l'avviso.
art. 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992
consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se disponibile in precedenza
La Corte ha confermato la facoltà delle parti di produrre documenti in appello anche se disponibili in primo grado; la nuova documentazione va valutata in relazione al possibile pregiudizio per la controparte.
Massime di principio
- L'inerenza della spesa pubblicitaria ai fini della deducibilità soggiace a controllo dell'Amministrazione finanziaria: il contribuente deve dimostrare l'effettiva correlazione fra spesa e prospettive di ricavo, non basta la mera documentazione cartacea del contratto.
- La presunzione di natura pubblicitaria prevista dall'art. 90, comma 8, L. 289/2002 riguarda solo la qualificazione della spesa e non sostituisce l'accertamento dell'inerenza richiesto dall'art. 109 TUIR.
- Documentazione utile a difesa: contratti dettagliati, prova dei pagamenti, materiale pubblicitario effettivamente distribuito/esposto, evidenze di manifestazioni o eventi svolti, dati che dimostrino incremento o potenzialità di clientela nell'area interessata.
- Indici negativi che rendono probabile la disconoscibilità della deducibilità: beneficiari inesistenti o 'cartolari', fatture per operazioni inesistenti, discrepanze fra entità delle spese e volume d'affari, mancanza di elementi che dimostrino ritorno economico.
- Onere probatorio: una volta emersi dubbi dall'Ufficio (incongruità, cartolarità, inesistenza dei beneficiari), spetta al contribuente fornire elementi concreti di regolarità e utilità economica delle spese.
- In appello è possibile produrre nuovi documenti anche se disponibili in primo grado, ma la loro rilevanza sarà valutata in relazione al pregiudizio e al contributo probatorio che apportano.
- Prima di intraprendere sponsorizzazioni occorre valutare congruità e correlazione territoriale/mediatica rispetto all'attività: sponsorizzazioni verso soggetti di scarso rilievo o non correlati al mercato di riferimento aumentano il rischio di disconoscimento fiscale.
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