Sentenza del 10/07/2020 n. 1556 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento per addizionale IRES (c.d. "Robin Tax") ai sensi dell'art. 81, comma 16, D.L. n.112/2008 relativo al periodo d'imposta 2012; maggiore reddito accertato Euro 62.015,00 e maggiore imposta Euro 6.511,00. La contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado con motivazione basata sulla sentenza della Corte Costituzionale n.10/2015 che aveva dichiarato l'illegittimità della norma con una decorrenza attenuata (ex nunc) per tutelare il bilancio dello Stato; l'Ufficio ha proposto appello sostenendo che la deroga alla retroattività non escluderebbe la possibilità di procedere ad accertamenti nei termini ordinari (art. 43 DPR 600/1973) per rapporti anteriori alla pubblicazione della sentenza.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che la sentenza della Corte Costituzionale, pur avendo operato una retroattività attenuata, non legittima l'emanazione di nuovi accertamenti basati su una norma ormai dichiarata incostituzionale a distanza di oltre due anni dalla pubblicazione della pronuncia; sono tutelati solo i rapporti già definiti alla data della decisione costituzionale (pagamento spontaneo o giudicato favorevole all'Amministrazione). Condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite a favore di K. s.p.a., quantificate in Euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 81, comma 16, decreto legge n. 112/2008 (c.d. 'Robin Tax')
La norma su cui si fondava l'accertamento è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale; di conseguenza non può più costituire base normativa per nuovi accertamenti notificati dopo la sentenza, salvo i rapporti già definitivamente conclusi (pagamento spontaneo o giudicato).
Sentenza Corte Costituzionale n. 10 dell'11 febbraio 2015
Dichiarata l'illegittimità della norma ma con decorrenza attenuata (efficacia non retroattiva ex tunc), al fine di salvaguardare il bilancio dello Stato dalle richieste di rimborso; la deroga alla retroattività opera per preservare solo i rapporti già definiti (versamenti spontanei o giudicati definitivi a favore dell'Amministrazione), non per consentire nuovi accertamenti basati su norma ormai invalida.
art. 43 DPR n. 600/1973
L'Ufficio ha invocato i termini ordinari di accertamento previsti da questa norma per giustificare l'attività accertatrice su fatti antecedenti; la Commissione ha ritenuto però che il decorso dei termini di accertamento non possa autorizzare l'uso di una norma già dichiarata incostituzionale come base dell'accertamento.
art. 23 Costituzione
Richiamato implicitamente per il principio che l'imposizione tributaria deve avere base normativa: non è ammissibile fondare pretese fiscali in assenza di una norma di legge vigente.
Massime di principio
- Dopo una pronuncia di incostituzionalità con decorrenza attenuata (ex nunc), l'amministrazione non può emettere nuovi accertamenti fondati sulla norma dichiarata incostituzionale per rapporti sorti dopo la pubblicazione della sentenza.
- La deroga alla retroattività è finalizzata a evitare ondate di rimborsi e tutela solo i rapporti già definiti alla data della sentenza (versamenti spontanei o giudicati favorevoli all'Amministrazione), non a riabilitare la norma per future pretese impositive.
- I termini ordinari di accertamento (es. art. 43 DPR 600/1973) non possono essere usati per sorreggere accertamenti quando manca una base normativa valida a seguito di una sentenza di incostituzionalità.
- Se il contribuente ha già pagato spontaneamente o il credito fiscale è divenuto definitivo a favore dell'Erario prima della sentenza costituzionale, lo Stato può trattenere l'importo; in tutti gli altri casi la pretesa è illegittima.
- In situazioni analoghe il contribuente ha un solido argomento di difesa: impugnare l'accertamento basandosi sull'inefficacia della norma dopo la pronuncia di incostituzionalità, salvo che sussistano pagamenti spontanei o giudicati definitivi antecedenti.
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