Sentenza del 10/07/2020 n. 371 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Accertamento con metodo sintetico. Presupposti. Art. 38 DPR 600/73.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 38 DPR 600/73 per l'anno 2006 che ha rettificato il reddito da 0 a 74.819 euro sulla base del redditometro, attribuendo al contribuente la disponibilità di immobili, autorimesse e spese di mantenimento di autovetture intestate a familiari. Il ricorrente ha eccepito: disponibilità di plusvalenze (65.521,62 euro) a giustificazione delle spese, comodato d'uso di locali alla società (con conseguente esclusione di parte della superficie), inesatta quantificazione dei mq. della residenza, applicabilità del nuovo redditometro e nullità dell'atto per sottoscrizione da persona priva di delega.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello confermando la sentenza di primo grado. È stato ritenuto corretto il criterio dell'accertamento sintetico: la disponibilità dei beni costituisce presunzione legale relativa e l'onere della prova grava sul contribuente. Le certificazioni di plusvalenze non hanno dimostrato la materiale disponibilità di risorse (sembrano reinvestite e non tracciabili come utilizzate per le spese contestate). Le eccezioni sul comodato e sulla superficie non sono state ritenute sufficienti a sfondare la presunzione, anche per la situazione reddituale dei familiari che non consente loro di sostenere le spese. L'eccezione sull'applicazione del nuovo redditometro è infondata per ragioni di non retroattività (periodi anteriori al 2009 esclusi). L'eccezione di nullità per mancanza di delega è respinta: la firma su delega è conforme all'art. 42 DPR 600/73 e la delega è atto interno che può essere provato in giudizio. L'appellante è condannato alle spese di lite (euro 1.000,00 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 38 DPR 600/1973
L'accertamento sintetico (redditometro) fondato sulla disponibilità di beni costituisce presunzione legale relativa che sposta l'onere della prova sul contribuente, il quale deve dimostrare con documentazione oggettiva e rigorosa che il reddito imputato non esiste o è inferiore.
art. 42 DPR 600/1973
Consente la firma degli atti su delega; la delega per la sottoscrizione dell'avviso è considerata delega di firma, atto interno alla P.A. che non obbliga all'allegazione preventiva e può essere provato in giudizio.
art. 22 comma 1 DL 78/2010
Stabilisce i limiti di applicazione delle modifiche al redditometro: le novità hanno effetto solo per accertamenti relativi a redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore, con esclusione dei periodi anteriori al 2009.
art. 2728 c.c.
Riferimento alla presunzione legale relativa: la disponibilità di beni genera una presunzione di capacità contributiva e impone al presunto obbligato l'onere di provare il contrario.
D.Lgs. 472/1997
art. 5 e art. 6 (richiamati nel testo)
Norme sulle sanzioni tributarie: l'irrogazione delle sanzioni richiede almeno colpa; eccezioni tardive o nuove deduzioni nella fase di appello possono essere inammissibili.
D.Lgs. 546/1992
Rimessione delle somme indebitamente riscosse: richiesta dal contribuente in caso di accoglimento dell'appello (richiesta rigettata perché appello respinto).
Massime di principio
- La disponibilità di beni indicati nel redditometro costituisce presunzione legale relativa; quindi l'Ufficio non deve fornire ulteriori prove sugli indici, ma il contribuente ha l'onere di dimostrare, con documenti oggettivi, quantitativi e temporali, l'assenza o la minore entità del reddito imputato.
- La mera dimostrazione di una plusvalenza o di operazioni finanziarie non è sufficiente: occorre provare la materiale disponibilità delle somme (tracciabilità bancaria a uso delle spese contestate) e non il loro reinvestimento.
- I comodati d'uso o contratti con terzi devono essere documentati e dimostrare che i costi di gestione e manutenzione sono effettivamente sostenuti dal comodatario o da terzi e non dal contribuente; in mancanza, il valore economico resta imputabile al titolare della disponibilità.
- Gli oneri e le spese sostenute da familiari possono essere imputate al contribuente se i familiari non dispongono di redditi sufficienti a giustificarle; pertanto bisogna produrre prove del reddito e della capacità economica dei familiari per sottrarsi all'attribuzione.
- Le modifiche procedurali e sostanziali del 'nuovo' redditometro non si applicano retroattivamente ai periodi d'imposta anteriori al 2009; chi contesta l'applicazione deve verificare il periodo d'imposta.
- La validità formale dell'avviso non è automaticamente viziata dalla firma del delegato: la delega di firma è atto interno e può essere provata anche in giudizio; l'eccezione richiede specifica e tempestiva contestazione.
- Per difendersi efficacemente in casi di accertamento sintetico, il contribuente dovrebbe produrre documentazione completa: estratti conto bancari dettagliati che mostrino disponibilità e utilizzo delle somme, contratti di comodato registrati, fatture e ricevute di spesa, atti di donazione/regali/risarcimenti con prova di effettiva disponibilità e prova del reddito dei familiari che si ritiene abbiano sostenuto le spese.
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