Sentenza del 26/11/2015 n. 5118 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cartella non preceduta da avviso bonario - Diritti del contribuente - Sanzioni - Riduzione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento notificata senza la preventiva comunicazione dell'avviso bonario. Il contribuente ha contestato la mancata possibilità di conoscere preventivamente il dettaglio della pretesa tributaria e di beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista in caso di regolarizzazione mediante avviso bonario.
La decisione
È stato riconosciuto al contribuente il diritto di rivolgersi all'Ufficio competente per ottenere la riduzione delle sanzioni al 10 per cento, nonostante la cartella fosse stata notificata senza previo avviso bonario. Secondo la decisione, questa possibilità consente di rispettare il principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria e garantisce al contribuente la conoscibilità della pretesa tributaria.
Norme richiamate
Art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente
I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
La norma impone all'Amministrazione di agire in modo trasparente e collaborativo. In assenza di avviso bonario, il contribuente deve comunque poter conoscere il dettaglio della pretesa e accedere alla riduzione delle sanzioni al 10 per cento.
Massime di principio
- La mancata notifica dell'avviso bonario non comporta necessariamente l'annullamento della cartella, ma può legittimare il contribuente a chiedere la riduzione delle sanzioni prevista per la definizione agevolata.
- Quando l'Amministrazione omette un passaggio informativo o collaborativo, deve essere garantita al contribuente una modalità alternativa per conoscere la pretesa e beneficiare delle condizioni sanzionatorie più favorevoli.
- Il principio di buona fede e collaborazione può impedire che il contribuente subisca un aggravio sanzionatorio dovuto esclusivamente alla mancata comunicazione preventiva dell'Ufficio.
- In situazioni analoghe è opportuno rivolgersi tempestivamente all'Ufficio competente, chiedendo per iscritto il ricalcolo delle sanzioni e richiamando la mancata preventiva comunicazione dell'avviso bonario.
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