Sentenza del 26/11/2015 n. 372 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva annullato la cartella relativa al contributo consortile per l'anno indicato. Ha dedotto la violazione o errata applicazione dell'art. 59 del R.D. n. 215/1933, l'erroneità e l'insufficienza della motivazione, nonché l'omessa valutazione della documentazione comprovante il beneficio fondiario derivante ai terreni dall'attività e dalle opere consortili. La proprietaria aveva sostenuto che i terreni, pur ricadendo nel perimetro consortile, non avevano mai beneficiato di interventi di bonifica.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del Consorzio e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che, in presenza dell'inclusione degli immobili nel perimetro di contribuenza, spettasse alla proprietaria dimostrare l'assenza di qualsiasi beneficio, mentre la documentazione prodotta dal Consorzio dimostrava l'idoneità delle opere e degli impianti a procurare un beneficio diretto, specifico, attuale e duraturo ai terreni. È stato inoltre rilevato che il contributo richiesto era quello minimo, destinato alle spese di funzionamento e ai servizi generali dell'ente, e non era parametrato al beneficio individuale risultante dal piano di classifica. La cartella è stata quindi ritenuta legittima. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché la parte appellata non si è costituita.
Norme richiamate
Art. 59 del Regio Decreto n. 215/1933
La norma è stata invocata dal Consorzio per sostenere la legittimità dell'imposizione del contributo consortile e la corretta applicazione della disciplina sui contributi di bonifica.
Artt. 10 e 11 del Regio Decreto n. 215/1933
L'obbligo contributivo presuppone che l'immobile incluso nel perimetro consortile tragga dalle opere consortili un vantaggio diretto e specifico, riferibile al fondo.
Art. 860 del Codice civile
Il contributo per le opere di bonifica è dovuto dal proprietario quando l'immobile beneficia delle opere mediante un vantaggio fondiario, cioè incidente direttamente sull'immobile e non soltanto sul proprietario.
Cassazione civile, Sezione V, sentenza n. 19509 del 29 settembre 2004
In tema di contributi consortili, l'obbligo contributivo presuppone la qualità di proprietario d'immobili siti nel comprensorio e la configurabilità di un vantaggio a favore dell'immobile e non anche l'emanazione del decreto di determinazione del perimetro di contribuenza, la cui adozione ha - peraltro - la funzione di esonerare l'amministrazione dall'onere di provare il beneficio in favore degli immobili in esso compresi.
L'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza esonera il Consorzio dall'onere di provare analiticamente il beneficio, mentre il proprietario deve dimostrare l'assenza di vantaggio. In assenza di perimetrazione, invece, l'onere della prova del beneficio grava sul Consorzio.
Cassazione civile, Sezione I, sentenza n. 4144 del 4 maggio 1996
È necessario che tale utilitas si traduca in un vantaggio di tipo fondiario, cioè strettamente incidente sull'immobile stesso.
Non è sufficiente un'utilità generica o indiretta per il proprietario: il beneficio deve riguardare direttamente il fondo. È irrilevante che il bene abbia destinazione agricola o extra-agricola.
Cassazione civile, Sezione V, sentenza n. 7240 del 12 maggio 2003
Occorre, ai sensi degli artt. 10 e 11 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, che il fondo, incluso nel perimetro consortile, tragga un vantaggio diretto e specifico da quelle opere.
Il beneficio deve essere concreto, attuale e specifico, e deve derivare dall'idoneità delle opere consortili a servire il fondo.
Massime di principio
- Per contestare un contributo consortile, il proprietario deve verificare anzitutto se l'immobile è incluso nel perimetro di contribuenza e se esiste un piano di classifica valido.
- Quando l'immobile è incluso nel perimetro di contribuenza, la giurisprudenza tende a porre sul proprietario l'onere di provare l'assenza di qualsiasi beneficio fondiario; una contestazione generica sull'inesistenza di lavori nelle immediate vicinanze può non essere sufficiente.
- Il beneficio richiesto non deve necessariamente consistere in un intervento eseguito direttamente sul terreno: può derivare anche dall'idoneità di impianti e opere consortili a proteggere o servire stabilmente una pluralità di fondi, purché il vantaggio sia diretto, specifico e riferibile all'immobile.
- La destinazione agricola o non agricola del terreno non esclude, di per sé, l'obbligo contributivo.
- Se il contributo richiesto è il contributo minimo per il funzionamento generale dell'ente, il Consorzio può sostenere la debenza sulla base dell'inclusione nel perimetro e dell'idoneità generale delle opere, senza dover dimostrare un incremento puntuale del valore del singolo immobile.
- Una contestazione efficace dovrebbe essere accompagnata da prove tecniche specifiche, come una perizia o documentazione che dimostri l'inidoneità delle opere a servire il fondo, l'assenza di collegamento idraulico o funzionale, oppure l'erronea inclusione dell'immobile nel perimetro consortile.
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