Sentenza del 26/11/2015 n. 371 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato una cartella esattoriale relativa all'IVA, agli interessi e alle sanzioni, deducendo l'intempestività della liquidazione e della notifica, la mancata previa comunicazione dell'avviso bonario e l'insussistenza del debito perché le somme sarebbero già state pagate. In appello, l'Agenzia delle Entrate ha contestato, tra l'altro, la procedibilità del ricorso per il deposito anticipato rispetto al termine semestrale previsto dall'art. 10 del DPR 787/1980 e ha sostenuto la tempestività dell'iscrizione a ruolo.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento della cartella disposto in primo grado. Ha ritenuto che il mancato rispetto del termine semestrale previsto dall'art. 10 del DPR 787/1980 non comportasse automaticamente improcedibilità o decadenza, in assenza di una specifica sanzione legale e di una concreta lesione del diritto di difesa dell'Ufficio. Nel merito, ha stabilito che, anche se l'iscrizione a ruolo era stata tempestiva, la cartella era stata notificata oltre il termine decadenziale previsto dalla legge. La responsabilità interna tra Agenzia e concessionario non incide sui diritti del contribuente. Il termine di decadenza per la notifica della cartella non poteva essere interrotto dall'avviso bonario. L'appello è stato quindi respinto e non sono state liquidate spese, anche per la mancata costituzione del contribuente in appello.
Norme richiamate
Art. 36-bis del DPR 600/1973
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni e la conseguente liquidazione delle imposte dovute.
Art. 10 del DPR 787/1980
Il termine semestrale per il deposito del ricorso dopo la sua spedizione al Centro di Servizi non è stato considerato assistito da una sanzione automatica di improcedibilità o decadenza. Il termine è stato interpretato come funzionale all'eventuale autotutela dell'Amministrazione.
Art. 24 del DPR 602/1973
Non stabilisce un termine specifico per la consegna del ruolo al concessionario; tuttavia, la tempestività dell'iscrizione a ruolo non sana la tardiva notificazione della cartella.
Art. 25 del DPR 602/1973
Stabilisce i termini entro i quali deve essere notificata la cartella esattoriale. Il rispetto di tali termini rileva direttamente nei rapporti esterni con il contribuente.
Art. 1, comma 5-bis, del DL 106/2005, convertito dalla Legge 156/2005
Per le dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001, individua il termine entro il quale deve essere notificata la cartella, fissandolo al 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione. La norma è stata applicata ratione temporis secondo il principio tempus regit actum.
Massime di principio
- La tempestiva iscrizione a ruolo non è sufficiente: la cartella deve essere notificata entro il termine decadenziale previsto dalla legge.
- Le eventuali responsabilità tra Agenzia delle Entrate e concessionario della riscossione non possono essere opposte al contribuente per giustificare una notifica tardiva.
- La decadenza, diversamente dalla prescrizione, normalmente non è soggetta a interruzione; pertanto, un avviso bonario produce effetti solo se la legge glieli attribuisce espressamente e non può di regola prorogare il termine per notificare la cartella.
- Un vizio processuale comporta improcedibilità o decadenza solo quando ciò sia previsto dalla legge oppure quando sia dimostrata una concreta lesione del diritto di difesa.
- Per valutare la validità di una cartella occorre verificare autonomamente la data di presentazione della dichiarazione, la data di iscrizione a ruolo e soprattutto la data di notificazione, applicando la disciplina vigente ratione temporis.
- Quando la cartella è notificata oltre il termine decadenziale, il giudice può annullarla senza dover esaminare se il tributo fosse effettivamente dovuto o già pagato.
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