Sentenza del 26/11/2015 n. 5098 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo - Impugnazione tardiva - Ammissibilità - Condizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che aveva respinto le istanze di rimborso dell’ICI versata per gli anni 2007-2008. Ha sostenuto, in via preliminare, la nullità della sentenza per mancata regolare instaurazione del contraddittorio, deducendo di non aver ricevuto la comunicazione della data di trattazione perché inviata a un indirizzo PEC non più valido. In subordine, ha chiesto il riconoscimento del diritto al rimborso, sostenendo che l’ICI non fosse dovuta in relazione a un immobile locato a un soggetto rientrante nell’art. 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato l’appello inammissibile perché proposto oltre il termine lungo previsto dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992. L’impugnazione tardiva sarebbe stata ammissibile solo se la società avesse dimostrato di essere rimasta completamente ignara del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’udienza; tale condizione non ricorreva, poiché la società si era costituita nel giudizio di primo grado. L’omessa comunicazione della data di trattazione avrebbe potuto essere fatta valere con un’impugnazione tempestiva, ma non impediva la formazione del giudicato. La CTR ha inoltre rilevato, ad abundantiam, che l’appello sarebbe stato infondato nel merito, poiché la semplice dichiarazione dell’inquilino non provava validamente l’esenzione ICI. La sentenza di primo grado è stata confermata e la società è stata condannata al pagamento di 200 euro di spese di lite.
Norme richiamate
Art. 38, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
termine lungo per l’impugnazione della sentenza nel processo tributario
L’impugnazione proposta oltre il termine lungo è inammissibile, salvo che la parte dimostri di non aver avuto alcuna conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e dell’avviso di trattazione.
Art. 161, primo comma, codice di procedura civile
L’omessa comunicazione della data di trattazione può essere fatta valere come motivo di impugnazione della sentenza, purché l’impugnazione sia proposta tempestivamente.
Art. 1, legge 8 febbraio 2007, n. 9
La società ha richiamato la norma per sostenere l’esenzione dall’ICI relativa all’immobile locato, ma non ha fornito una prova documentale ritenuta sufficiente.
Principio del giudicato
Decorso il termine per impugnare, la sentenza diviene definitiva; le irregolarità relative alla comunicazione dell’udienza non consentono, da sole e senza prova dell’assoluta ignoranza del processo, di riaprire indefinitamente il termine di impugnazione.
Cassazione, sentenza n. 23323/2013
L’esigenza di dimostrare l’ignoranza assoluta del processo per ammettere l’impugnazione tardiva è compatibile con il diritto di difesa e con i principi dell’ordinamento europeo, poiché bilancia tale diritto con la certezza dei rapporti giuridici.
Cassazione tributaria, sentenza n. 6692/2015
Conferma la rilevanza del principio secondo cui l’omessa comunicazione della data di trattazione deve essere dedotta mediante impugnazione e, se non fatta valere tempestivamente, non impedisce la definitività della sentenza.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la costituzione della parte in giudizio dimostra normalmente la conoscenza dell’azione e impedisce di sostenere, in seguito, una completa ignoranza del processo.
- L’impugnazione oltre il termine lungo è un rimedio eccezionale: richiede la prova concreta che la parte non abbia avuto alcuna conoscenza del procedimento a causa di nullità della notificazione degli atti essenziali.
- La mancata o irregolare comunicazione della data dell’udienza deve essere contestata con un’impugnazione tempestiva; se la parte lascia decorrere il termine, la sentenza può passare in giudicato.
- La conoscenza del processo non coincide necessariamente con la conoscenza della data specifica dell’udienza: chi si è costituito deve attivarsi per monitorare il procedimento e tutelare tempestivamente i propri diritti.
- Nel merito delle agevolazioni o esenzioni tributarie, una dichiarazione unilaterale dell’inquilino può non essere sufficiente; è opportuno produrre documentazione oggettiva e completa che dimostri tutti i presupposti richiesti dalla legge.
- La decisione evidenzia il bilanciamento tra diritto di difesa e certezza dei rapporti giuridici: le irregolarità processuali non consentono di eludere indefinitamente i termini di impugnazione in assenza di una reale e provata impossibilità di conoscere il processo.
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