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Sentenza

Sentenza del 26/11/2015 n. 783 - Corte di Giustizia CEE

Unione doganale e tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Voce 9025 - Nozione di "termometro" - Indicatori monouso che segnalano l'esposizione a una temperatura di reazione predeterminata.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la classificazione tariffaria di indicatori monouso di temperatura ambiente, costituiti da carta, eventualmente rivestita di plastica, che segnalano mediante un cambiamento irreversibile di colore il raggiungimento di una o più temperature soglia. L'autorità doganale li aveva classificati nella sottovoce residuale 3824 90 98, relativa a prodotti e preparazioni chimiche non altrimenti classificati, applicando un dazio del 6,5%. L'importatrice sosteneva invece che dovessero rientrare nella voce 9025, relativa ai termometri, oppure nella voce 4823 per i prodotti cartacei.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che la voce 9025 della nomenclatura combinata comprende anche gli indicatori di temperatura di carta o rivestiti di plastica che rilevano il raggiungimento di temperature predeterminate attraverso una variazione di colore, anche se funzionano una sola volta, non consentono una lettura continua della temperatura e non producono un valore numerico. Le note esplicative del Sistema armonizzato non sono tassative né possono restringere la portata della voce 9025. La misurazione della temperatura è la caratteristica specifica decisiva e prevale sulle voci residuali 3824 e 4823. La causa è stata quindi definita in senso favorevole all'importatrice, con rimborso dei dazi riscossi in eccesso da parte dell'autorità doganale; la liquidazione delle spese è stata rimessa al giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, allegato I, nomenclatura combinata, voce 9025

    La voce 9025 comprende, tra gli altri, i "termometri".

    La nozione di termometro comprende ogni prodotto destinato, in base alle sue caratteristiche oggettive, a misurare la temperatura. Non sono necessari un meccanismo sofisticato, una misurazione continua, la riproducibilità del risultato o il riutilizzo dello strumento.

  • Regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione

    Ha modificato la nomenclatura combinata applicabile alla classificazione doganale dei prodotti oggetto della controversia.

  • Regola generale 3, lettera a), della nomenclatura combinata

    La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale.

    La voce 9025, specificamente riferita agli strumenti di misurazione della temperatura, prevale sulle voci residuali 3824, relativa a prodotti chimici non altrimenti classificati, e 4823, relativa ad altri prodotti cartacei.

  • Nota 3, lettera e), del capitolo 38 della nomenclatura combinata

    Sono compresi nella voce 3824 [...] i pirometri fusibili per il controllo della temperatura dei forni.

    La disposizione riguarda una categoria specifica di pirometri fusibili destinati a monitorare la cottura nei forni e non si applica agli indicatori che effettuano una semplice misurazione della temperatura ambiente.

  • Note esplicative del Sistema armonizzato relative alla voce 9025

    Le note esplicative hanno valore interpretativo ma non vincolante e l'elenco degli strumenti indicati come termometri o pirometri non è esaustivo. Non possono limitare il testo della nomenclatura combinata.

  • Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci

    Impone l'armonizzazione delle nomenclature tariffarie nazionali e l'applicazione delle regole generali e delle note del Sistema armonizzato, senza consentire modifiche alla loro portata.

Massime di principio

  • Per la classificazione doganale occorre guardare anzitutto alle caratteristiche e alle proprietà oggettive del prodotto, non alla sua forma, al materiale prevalente o alla complessità tecnica.
  • Un dispositivo è classificabile come termometro se la sua funzione specifica è rilevare o misurare la temperatura, anche quando indica soltanto il superamento di una soglia prestabilita.
  • Il carattere monouso, l'irreversibilità del cambiamento di colore, l'assenza di una scala numerica e la mancanza di una registrazione continua non escludono la classificazione nella voce dei termometri.
  • Le voci residuali si applicano solo quando il prodotto non è già specificamente compreso in un'altra voce; in caso di sovrapposizione prevale la voce più precisa.
  • Le note esplicative doganali sono strumenti utili per interpretare le voci, ma non sono tassative e non possono restringere il significato del testo normativo.
  • Una specifica esclusione prevista per prodotti con funzione diversa, come i pirometri fusibili destinati a controllare la cottura nei forni, non può essere estesa automaticamente a prodotti che svolgono una semplice misurazione della temperatura.

Testo integrale

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