Sentenza del 26/11/2015 n. 316 - Comm. Trib. Prov. Mantova
IRES - Esterovestizione - Onere della prova in materia di residenza fiscale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDal testo non emerge l'esito concreto del giudizio, né sono indicati l'eventuale annullamento o conferma dell'atto impositivo. È però enunciato il principio secondo cui la residenza formalmente estera può essere disconosciuta quando risulti fittizia e finalizzata a ottenere indebiti vantaggi fiscali.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'esterovestizione, ossia la localizzazione solo formale della residenza fiscale di una società in un altro Stato membro, pur mantenendo in Italia la sede effettiva e sostanziale, con l'obiettivo esclusivo o prevalente di beneficiare di un trattamento fiscale più favorevole. Il principio della libertà di stabilimento non impedisce agli Stati di verificare dove sia realmente diretta e organizzata la società, né consente di utilizzare una residenza estera fittizia per eludere la normativa fiscale.
Norme richiamate
Principio dell'Unione europea della libertà di stabilimento
La libertà di stabilimento non può porsi in contrasto con l'esigenza di accertare quale sia la sede effettiva e sostanziale di una società.
Il principio tutela la possibilità di stabilirsi in un altro Stato membro, ma non impedisce alle autorità fiscali di verificare l'effettività dello stabilimento e di contrastare costruzioni societarie meramente artificiose.
Disciplina della residenza fiscale delle società e dell'esterovestizione
La formale residenza in altro Stato membro di una società si considera esterovestizione se viene constatata una fittizia localizzazione della residenza fiscale all'estero al fine unico di godere dei vantaggi fiscali offerti da tale altro Stato membro.
La residenza formale estera non è sufficiente quando la sede effettiva e sostanziale della società si trova altrove e la localizzazione estera risponde a una finalità elusiva.
Massime di principio
- La costituzione o registrazione di una società in un altro Stato membro è lecita, ma deve corrispondere a uno stabilimento effettivo e non soltanto documentale.
- Per valutare la residenza fiscale occorre considerare il luogo in cui si concentrano concretamente la direzione, le decisioni strategiche, l'amministrazione e l'organizzazione dell'impresa.
- L'amministrazione finanziaria può contestare l'esterovestizione quando emergono elementi di localizzazione artificiosa e un collegamento prevalente con l'Italia.
- La presenza di vantaggi fiscali non dimostra da sola l'illecito, ma diventa rilevante se accompagnata dall'assenza di una reale operatività o autonomia gestionale nello Stato estero.
- In una situazione analoga è opportuno conservare prove della sostanza economica estera, quali uffici, personale, amministratori operativi, riunioni, contratti, conti e decisioni effettivamente gestite nello Stato di residenza.
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