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Sentenza

Sentenza n. 717/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502222

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato che aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta del docente per l’anno scolastico 2019/2020

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza n. 1038 del Tribunale di Termini Imerese, depositata il 26 settembre 2024 e passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta del docente per l’anno scolastico 2019/2020 ed era stata ordinata all’amministrazione l’erogazione di 500 euro mediante buoni elettronici di spesa, oltre interessi legali o rivalutazione dalla maturazione del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione e oltre le spese di lite. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione, nonostante la regolare notificazione della pronuncia il 18 febbraio 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. L’amministrazione si è costituita senza dimostrare l’avvenuto pagamento né allegare fatti modificativi o estintivi del credito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale contiene una condanna pecuniaria dell’amministrazione, è passato in giudicato e non è stato eseguito. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di rilasciare al ricorrente la Carta del docente e di accreditarvi l’importo riconosciuto per l’anno scolastico 2019/2020, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. 724/1994, nonché le spese di lite e gli accessori. L’adempimento deve avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, imponendogli di attivarsi su istanza del ricorrente entro un ulteriore termine di 60 giorni e di depositare una relazione sugli adempimenti eseguiti. L’amministrazione è stata inoltre condannata alle spese di lite, liquidate in 200 euro oltre accessori, spese forfettarie e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    La notificazione del titolo all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio costituiscono presupposti per procedere all’esecuzione forzata o all’ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.

  • l. 107/2015

    Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta del docente riconosciuto dal giudicato azionato.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    interessi o rivalutazione

    È richiamato quale parametro per la corresponsione degli accessori dovuti sull’importo spettante dalla data di maturazione del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Richiamato, unitamente all’art. 93 c.p.c., per la distrazione delle spese di lite in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato quale base per la distrazione delle spese di lite in favore dei difensori antistatari.

Massime di principio

  • Quando un giudicato contiene una condanna pecuniaria o impone l’attribuzione di un beneficio determinato e l’amministrazione non dimostra di avervi dato esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’integrale esecuzione del titolo, compresi gli accessori maturati fino all’adempimento.
  • Ai fini dell’azione di ottemperanza nei confronti di un’amministrazione debitrice, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 consentono di procedere contro l’inadempimento dell’amministrazione.
  • In presenza di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando il termine per l’adempimento commissariale e subordinandone l’attivazione a un’istanza della parte vittoriosa.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione che contesti l’inesistenza o l’estinzione dell’obbligo risultante dal giudicato deve allegare e dimostrare l’avvenuto adempimento o i fatti modificativi o estintivi del credito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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