Sentenza n. 1031/2026 - Catania, Sezione 4
per l'annullamento, previa sospensione cautelare, - per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Deliberazione n. 1500 del 19.11.2025 con la quale: i) sono stati approvati tutti gli atti e i verbali di gara (n. 1 del 07.10.2025, n. 2 del 12.11.2025 e n. 3 del 13.11.2025 (con i relativi allegati tra cui la graduatoria conclusiva (allegato “M” di cui al verbale n. 3 del 13.11.2025); ii) è stata approvata la graduatoria del vincitore, di cui all’allegato “I” del verbale n. 3 del 13.11.2025; iii) è stato conferito al Dr. Giuseppe Andò l’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa di Cardiologia dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina, previa sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro e quant’altro previsto in materia di assunzione, con decorrenza dalla data che verrà indicata nel relativo contratto individuale di lavoro; - di tutti i verbali di gara nn. 1-3, e segnatamente il verbale n. 3 con il quale la Commissione esaminatrice ha formulato la graduatoria conclusiva come da allegato “G”, recante i punteggi attribuiti a ciascun candidato, nonché gli allegati “I”, “L” ed “M” riguardanti rispettivamente la graduatoria finale del vincitore e la graduatoria conclusiva dei punteggi complessivi riportati dai singoli candidati; - ove e per quanto occorra, del bando di selezione pubblicato sulla GURS – Serie speciale concorsi, al n. 12 del 26.07.2024 e sulla GURI – 4° Serie speciale – concorsi ed esami, al n. 71 del 03.09.2024, e pubblicati sul sito internet, e di ogni altra norma, clausola, documento e atto della selezione, con particolare riferimento ai criteri di valutazione e alla previsione dell’attribuzione di punteggi in egual misura al curriculum e al colloquio orale; - ove e per quanto occorra, della Deliberazione n. 999 del 18.07.2025 avente ad oggetto la nomina dei componenti della Commissione di Valutazione dell’avviso di selezione pubblica; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto; nonché - previa declaratoria di nullità e/o illegittimità delle operazioni di valutazione svolte nei confronti dei candidati risultati idonei e della conseguente selezione dell’odierno vincitore, nonché – ove medio tempore stipulato - del relativo contratto di lavoro, per l’accertamento del diritto della ricorrente al riesame della valutazione e del suo posizionamento nella graduatoria della procedura selettiva, ovvero a vedersi assegnato per la valutazione del curriculum un punteggio maggiore rispetto a quello con il quale è stata collocata nella graduatoria finale della procedura selettiva in oggetto; nonché del diritto ad essere collocata al primo posto in graduatoria; in via subordinata, per l’annullamento, previa declaratoria di illegittimità, dell’intera procedura di selezione pubblica, per titoli e colloqui, indetta dall’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina con deliberazione n. 873/DG del 12.07.2024, parzialmente modificata con deliberazione n. 1199/DG dell’11.10.2024, per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa di Cardiologia; e per la condanna dell’Amministrazione resistente a: - riesaminare e rettificare le graduatorie approvate ed i relativi esiti, attribuendo alla ricorrente il corretto e legittimo punteggio ai fini dell’utile collocazione al primo posto in graduatoria; - adottare ogni comportamento e provvedimento necessario alla piena tutela degli interessi fatti valere dalla ricorrente, ivi compresa, ove occorra e in via subordinata, la rinnovazione integrale della procedura di selezione indetta dall’A.O. Papardo; - risarcire di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patendi dalla ricorrente in conseguenza dell’illegittimità degli atti impugnati: i) in forma specifica, mediante l’attribuzione del punteggio utile ai fini della corretta collocazione al primo posto in graduatoria, con la conseguente attribuzione dell’incarico di direttore dell’U.O.C. di cardiologia; - ii) in subordine, per equivalente monetario a titolo di lucro cessante, danno emergente e danno curriculare nella somma che risulterà in corso di giudizio ovvero mediante determinazione dei criteri risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 4, cod. proc. Amm. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Di Salvo Maria Elena il 23/2/2026: Per l’annullamento, previa sospensione: - della Deliberazione n. 1500 del 19.11.2025 con la quale: i) sono stati approvati tutti gli atti e i verbali di gara (n. 1 del 07.10.2025, n. 2 del 12.11.2025 e n. 3 del 13.11.2025 (con i relativi allegati tra cui la graduatoria conclusiva (allegato “M” di cui al verbale n. 3 del 13.11.2025); ii) è stata approvata la graduatoria del vincitore, di cui all’allegato “I” del verbale n. 3 del 13.11.2025; iii) è stato conferito al Dr. Giuseppe Andò l’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa di Cardiologia dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina, previa sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro e quant’altro previsto in materia di assunzione, con decorrenza dalla data che verrà indicata nel relativo contratto individuale di lavoro; - di tutti i verbali di gara nn. 1-3, e segnatamente il verbale n. 3 con il quale la Commissione esaminatrice ha formulato la graduatoria conclusiva come da allegato “G”, recante i punteggi attribuiti a ciascun candidato, nonché gli allegati “I”, “L” ed “M” riguardanti rispettivamente la graduatoria finale del vincitore e la graduatoria conclusiva dei punteggi complessivi riportati dai singoli candidati; - ove e per quanto occorra, del bando di selezione pubblicato sulla GURS – Serie speciale concorsi, al n. 12 del 26.07.2024 e sulla GURI – 4° Serie speciale – concorsi - ed esami, al n. 71 del 03.09.2024, e pubblicati sul sito internet, e di ogni altra norma, clausola, documento e atto della selezione, con particolare riferimento ai criteri di valutazione e alla previsione dell’attribuzione di punteggi in egual misura al curriculum e al colloquio orale; - ove e per quanto occorra, della Deliberazione n. 999 del 18.07.2025 avente ad oggetto la nomina dei componenti della Commissione di Valutazione dell’avviso di selezione pubblica; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto; nonché - previa declaratoria di nullità e/o illegittimità delle operazioni di valutazione svolte nei confronti dei candidati risultati idonei e della conseguente selezione dell’odierno vincitore, nonché – ove medio tempore stipulato - del relativo contratto di lavoro, per l’accertamento del diritto della ricorrente al riesame della valutazione e del suo posizionamento nella graduatoria della procedura selettiva, ovvero a vedersi assegnato per la valutazione del curriculum un punteggio maggiore rispetto a quello con il quale è stata collocata nella graduatoria finale della procedura selettiva in oggetto; nonché del diritto ad essere collocata al primo posto in graduatoria; - in via subordinata, per l’annullamento, previa declaratoria di illegittimità, dell’intera procedura di selezione pubblica, per titoli e colloqui, indetta dall’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina con deliberazione n. 873/DG del 12.07.2024, parzialmente modificata con deliberazione n. 1199/DG dell’11.10.2024, per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa di Cardiologia; e per la condanna dell’Amministrazione resistente a: - riesaminare e rettificare le graduatorie approvate ed i relativi esiti, attribuendo alla ricorrente il corretto e legittimo punteggio ai fini dell’utile collocazione al primo posto in graduatoria; - adottare ogni comportamento e provvedimento necessario alla piena tutela degli interessi fatti valere dalla ricorrente, ivi compresa, ove occorra e in via subordinata, la rinnovazione integrale della procedura di selezione indetta dall’A.O. Papardo; - risarcire di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patendi dalla ricorrente in conseguenza dell’illegittimità degli atti impugnati: i) in forma specifica, mediante l’attribuzione del punteggio utile ai fini della corretta collocazione al primo posto in graduatoria, con la conseguente attribuzione dell’incarico di direttore dell’U.O.C. di cardiologia; ii) in subordine, per equivalente monetario a titolo di lucro cessante, danno emergente e danno curriculare nella somma che risulterà in corso di giudizio ovvero mediante determinazione dei criteri risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 4, cod. proc. Amm.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione di conferimento dell'incarico quinquennale di direttore della Struttura Complessa di Cardiologia, unitamente agli atti e verbali della procedura selettiva, alla graduatoria e, in via subordinata, all'intera procedura
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione con cui l'Azienda Ospedaliera ha approvato gli atti della selezione e conferito l'incarico al candidato risultato primo in graduatoria, chiedendo il riesame della propria valutazione, la rettifica del punteggio e l'attribuzione dell'incarico, nonché il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente. Ha dedotto: violazione dei requisiti e dei presupposti di ammissione previsti dal bando, degli artt. 3 e 97 Cost. e dei principi di autoresponsabilità, imparzialità, trasparenza, par condicio e buon andamento; violazione dei criteri di valutazione del curriculum professionale, dell'art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, del regolamento aziendale e della lex specialis, nonché del principio di autovincolo; difetto di motivazione, illogicità manifesta ed eccesso di potere; illegittima composizione della commissione esaminatrice per violazione dell'art. 20 della legge n. 118/2022. Con motivi aggiunti, proposti dopo l'accesso alla documentazione, ha specificato le medesime censure. L'Azienda sanitaria e il controinteressato hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 3868/2026.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata e ha esaminato preliminarmente l'eccezione di difetto di giurisdizione. L'ha ritenuta fondata, dichiarando inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Il Collegio ha ritenuto che, anche dopo la modifica dell'art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992 introdotta dalla legge n. 118/2022, la procedura per il conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa non costituisca un pubblico concorso in senso tecnico. La novella ha introdotto una valutazione comparativa secondo criteri predeterminati, una graduatoria e l'obbligo di conferire l'incarico al candidato con il miglior punteggio, ma non ha trasformato la procedura in una procedura concorsuale per l'assunzione né in una progressione di carriera. La selezione resta infatti priva di vere prove selettive, fondata sui curricula e sul colloquio, e riservata a dirigenti già titolari di un rapporto di lavoro con l'amministrazione. L'incarico si innesta quindi su un rapporto di lavoro preesistente e l'atto di conferimento mantiene natura privatistica e gestionale, riconducibile ai poteri del datore di lavoro. Ne deriva l'applicazione dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, con giurisdizione del giudice ordinario, e non del comma 4, relativo alle procedure concorsuali per l'assunzione. Il processo può essere riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda nei limiti previsti dall'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992
La commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare.
La disciplina della selezione per il conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa, anche dopo la novella del 2022, non configura un pubblico concorso in senso tecnico; la procedura conserva natura gestionale e privatistica.
art. 20 legge 118/2022
La modifica normativa ha previsto criteri predeterminati, valutazione comparativa, graduatoria e vincolo di conferimento dell'incarico al candidato con il miglior punteggio, senza mutare la natura privatistica della procedura né attrarla nella giurisdizione amministrativa.
art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001
Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
Le controversie sul conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa appartengono alla giurisdizione ordinaria perché riguardano un incarico gestionale conferito nell'ambito di un rapporto di lavoro preesistente.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
La deroga a favore del giudice amministrativo riguarda le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione o alla costituzione ex novo del rapporto di lavoro e non il conferimento di un incarico dirigenziale che si innesta su un rapporto già esistente.
art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001
L'atto di conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa è espressione dei poteri del privato datore di lavoro, anche quando adottato da un'azienda sanitaria.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
La causa può essere riproposta davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda nei limiti stabiliti dalla norma.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Anche dopo la previsione di criteri predeterminati, valutazione comparativa, graduatoria e obbligo di conferire l'incarico al candidato con il miglior punteggio, la procedura per il conferimento dell'incarico di direzione di una struttura sanitaria complessa non costituisce un pubblico concorso in senso tecnico quando riguarda dirigenti già titolari di un rapporto di lavoro con l'amministrazione.
- Le controversie relative al conferimento di un incarico di direzione di struttura sanitaria complessa appartengono alla giurisdizione ordinaria, poiché l'incarico si innesta su un rapporto di lavoro preesistente e l'atto di conferimento è espressione di poteri privatistici e gestionali del datore di lavoro.
- La giurisdizione amministrativa prevista per le procedure concorsuali di cui all'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 riguarda le procedure finalizzate all'assunzione o alla costituzione ex novo del rapporto di lavoro e non le selezioni per il conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito di rapporti già esistenti.
- La novella dell'art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992 ha rafforzato il vincolo derivante dalla graduatoria e limitato la discrezionalità del direttore generale, ma non ha modificato la natura privatistica dell'incarico né il riparto di giurisdizione.
- In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa in favore del giudice ordinario, il processo può essere riproposto davanti al giudice indicato entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda secondo l'art. 11, comma 2, c.p.a.
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