Sentenza n. 28/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del silenzio rigetto serbato dal Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli, sulla istanza di accesso del 9 luglio 2025; e per l'esibizione in forma integrale di tutta la documentazione urbanistica ed edilizia richiesta con la PEC del 9/7/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso del 9 luglio 2025, relativa a documentazione urbanistica ed edilizia
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata al Ministero della Cultura il 9 luglio 2025, chiedendo l'esibizione integrale della documentazione urbanistica ed edilizia richiesta. Nel corso del giudizio ha dichiarato di avere ottenuto integralmente la documentazione in data 11 settembre 2025 e ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere, insistendo soltanto per la condanna dell'amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. Il Comune di Ischia, anch'esso intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché il ricorrente ha conseguito integralmente il bene della vita perseguito, ossia l'accesso alla documentazione richiesta, circostanza confermata e comprovata dal Ministero della Cultura. Il Collegio non ha accolto la richiesta di condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, disponendone la compensazione. La compensazione è stata motivata dalla scansione temporale della vicenda: il ricorso è stato proposto in modo ritenuto ingiustificatamente repentino, poiché avrebbe potuto e dovuto essere evitato attendendo ancora alcuni giorni, anche in considerazione della sospensione feriale dei termini e dei principi di buona fede e correttezza, nonché delle peculiarità della controversia.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente, rendendo non più attuale l'interesse alla decisione sull'impugnazione del silenzio e all'ordine di esibizione.
- La regolazione delle spese nel giudizio di accesso può discostarsi dal criterio della soccombenza virtuale quando il ricorso sia stato proposto in modo prematuro e avrebbe potuto essere evitato attendendo per un congruo periodo, tenendo conto anche della sospensione feriale dei termini e dei principi di buona fede e correttezza processuale.
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