Sentenza del 23/12/2021 n. 41316 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa nei confronti della società scissa e notificata alla beneficiaria della scissione (Edil C.M. R. E. s.r.l.), la quale aveva impugnato la cartella per vizi propri (difformità dal modello ministeriale e abnormità nei compensi di riscossione). In primo grado la CTP ha annullato la cartella; la CTR ha poi rigettato l'appello dell'Agenzia ritenendo formatosi il giudicato sulle questioni relative ai vizi propri per mancata impugnazione da parte dell'agente della riscossione (Equitalia), pur avendo questi partecipato al primo grado. L'Agenzia e Equitalia hanno proposto ricorso per cassazione denunciando, tra l'altro, la violazione dell'obbligo di integrazione del contraddittorio (art. 331 c.p.c.) e altri profili procedurali e di diritto tributario.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili alcuni ricorsi incidentali per "consumazione del potere d'impugnazione", ha accolto motivi rilevanti prospettati dai ricorrenti (Agenzia/Equitalia) relativi alla violazione dell'art. 331 c.p.c. e collegati e ha dichiarato la nullità del giudizio di secondo grado e della sentenza di appello per mancata integrazione del contraddittorio (mancata evocazione dell'agente della riscossione in appello). Il giudizio è stato rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione; le restanti questioni sono state assorbite. La Corte ha inoltre previsto l'eventuale raddoppio del contributo unificato per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso incidentale di Equitalia Sud, se dovuto.
Norme richiamate
Codice di Procedura Civile
art. 331, artt. 327 e 334 c.p.c.
Art. 331 c.p.c.: l'obbligo di integrazione del contraddittorio in appello quando la causa è inscindibile o dipendente determina la nullità del giudizio di secondo grado se non rispettato. Gli artt. 327 e 334 sono richiamati in relazione alle regole sul contraddittorio e sulla forma dell'impugnazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato in relazione ai rimedi nel processo tributario e alle modalità di impugnazione; la violazione è denunciata insieme all'art. 331 c.p.c. per la mancata integrazione del contraddittorio.
D.Lgs. n. 472 del 1997
Richiamato in relazione alle sanzioni/rette (collegamento normativo con questioni di riscossione) e alla loro applicazione nel contesto dell'impugnazione; la Corte ha censurato la falsa applicazione contestata in appello.
Giurisprudenza di legittimità
Cass. n. 26433/2017 e Cass. n. 25437/2020 (richiamate)
Cass. 26433/2017: principio che obbliga all'integrazione del contraddittorio in appello anche nel caso di "litisconsorzio necessario processuale" quando le cause sono inscindibili o dipendenti; Cass. 25437/2020: principio della "consumazione del potere d'impugnazione", per cui se una parte notifica più ricorsi in cassazione contro la stessa decisione si esamina solo il primo, salvo condizioni di inammissibilità/improcedibilità.
Massime di principio
- Se in primo grado ha partecipato un agente della riscossione o altra parte interessata, chi propone l'appello deve evocare tutte le parti partecipanti al primo grado quando le questioni sono inscindibili o dipendenti; l'omissione comporta nullità del giudizio di secondo grado.
- La contestazione di vizi propri della cartella di pagamento (es. difformità dal modello ministeriale, calcolo anomalo dei compensi) può essere strettamente collegata alla questione sostanziale dell'obbligo di pagamento; in tali ipotesi il mancato coinvolgimento di tutte le parti del primo grado rende necessaria l'integrazione del contraddittorio.
- In cassazione la "consumazione del potere d'impugnazione" implica che, se una parte notifica più ricorsi contro la stessa decisione senza sostituzione, viene esaminato solo il primo salvo che questo sia inammissibile o improcedibile; pertanto attenzione alla correttezza e completezza del primo atto di impugnazione.
- Se il giudice di legittimità accerta vizi procedurali gravi (es. violazione art. 331 c.p.c.), può limitarsi a dichiarare la nullità del grado di appello e rinviare la controversia al giudice di merito (diversa composizione) senza decidere nel merito.
- Prassi consigliata per il privato/contribuente: verificare la regolarità formale della cartella, notificare tempestivamente le impugnazioni e, se la contestazione riguarda vizi connessi alla posizione di terzi (es. agente della riscossione), sollecitare che questi siano evocati nelle impugnazioni successive per evitare nullità procedurali.
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