Sentenza del 23/12/2021 n. 41315 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società beneficiaria della scissione aveva ricevuto una cartella di pagamento relativa a debiti tributari della società scissa e l'aveva impugnata per vizi propri (difformità dal modello ministeriale e conteggio abnorme dei compensi di riscossione). La CTP ha annullato la cartella; la CTR ha rigettato l'appello dell'Agenzia ritenendo ormai formatosi il giudicato sulle questioni dei vizi propri per omessa impugnazione da parte dell'agente della riscossione. In Cassazione gli appellanti (Agenzia ed Equitalia) hanno denunciato la violazione dell'obbligo di integrazione del contraddittorio in appello (art. 331 c.p.c. e connessi) e altri vizi processuali, nonché la consumazione del potere di impugnazione con ricorsi incidentali multipli.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili alcuni ricorsi incidentali per consumazione del potere d'impugnazione, ha accolto il motivo diretto a censurare la mancata integrazione del contraddittorio (violazione dell'art. 331 c.p.c. e norme correlate), ha dichiarato la nullità del giudizio di secondo grado e della sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione, anche per le spese. Ha inoltre respinto l'istanza di rinvio formulata dalla società connessa a vicende fallimentari (rinvio ritenuto non necessario), e ha disposto l'eventuale raddoppio del contributo unificato in relazione all'inammissibilità di un ricorso incidentale.
Norme richiamate
art. 331 c.p.c.
Obbligo di integrazione del contraddittorio in appello quando la causa è inscindibile o dipendente e partecipanti del primo grado non siano stati evocati in appello; la mancata integrazione determina nullità del giudizio d'appello.
art. 53 D.Lgs. n. 546/1992
Norma richiamata in relazione alle regole sul procedimento davanti alle commissioni tributarie; contestata la sua violazione sul piano processuale rispetto alla necessità di integrare il contraddittorio.
art. 14 D.Lgs. n. 472/1997 (recte: art. 14 D.Lgs. n. 546/1992 secondo la sentenza)
Richiamata in relazione alle discipline sanzionatorie e processuali applicabili nel contesto tributario; la Corte segnala falsa applicazione o errata interpretazione collegata alle regole procedurali e alla necessità di rispettare l'integrazione delle parti.
art. 327, 331, 334 c.p.c.
Richiamate norme del codice di procedura civile relative alla composizione del contraddittorio e agli effetti dell'omessa integrazione; usate per fondare la declaratoria di nullità del giudizio d'appello.
Massime di principio
- Quando in primo grado hanno partecipato più soggetti (es. ente impositore e agente della riscossione) e l'appello concerne questioni inscindibili o dipendenti tra loro, l'appellante deve evocare tutte le parti del primo grado: la mancata evocazione determina nullità dell'appello.
- Se l'agente della riscossione ha partecipato al primo grado, la parte che impugna la sentenza in appello deve integrare il contraddittorio evocando anche l'agente, soprattutto se la decisione di primo grado ha trattato vizi propri della cartella che coinvolgono sia l'ente che l'agente.
- La presentazione di più ricorsi incidentali contro la stessa decisione può determinare la consumazione del potere d'impugnazione: nel giudizio di cassazione è esaminabile il primo ricorso notificato, salvo casi di inammissibilità/improcedibilità del primo o rispetto dei termini di legge per il successivo.
- La declaratoria di nullità del giudizio di secondo grado comporta il rinvio per nuovo esame alla commissione competente in diversa composizione; le questioni sostanziali non vengono decise nel merito fino a che non sia stato corretto il vizio processuale.
- Nel caso di trasferimento di posizioni attive/passive per effetto di operazioni societarie (es. scissione), le controversie tributarie richiedono attenzione alle parti processuali che possono essere coinvolte: la mera partecipazione al primo grado non esime dall'obbligo di essere evocati in appello se la decisione incide sui loro interessi.
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