Sentenza del 23/12/2021 n. 1582 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRPEF - Prestazioni di un fondo pensione - Ritenuta alla fonte - Base imponibile - Franchigia per i contributi versati - Limitatamente ai contributi obbligatori - Legittimo - Fondo di previdenza complementare - Natura volontaria - Sussiste - Riduzione base imponibile - Non si applica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della ritenuta IRPEF applicata sulle prestazioni erogate da un fondo di previdenza complementare; il ricorrente contestava che la base imponibile dovesse essere ridotta escludendo i contributi versati dal lavoratore tramite applicazione della franchigia, sostenendo che tali contributi non dovessero concorrere alla formazione del reddito imponibile
La decisione
Il giudice ha rigettato il ricorso: la base imponibile IRPEF delle prestazioni erogate dal fondo pensione derivanti dal rapporto lavoro è costituita dall'intera somma erogata, comprensiva dei contributi versati dal lavoratore. L'esenzione o il diverso regime di computo della base imponibile (ad es. franchigia) può essere riconosciuta solo per i contributi di carattere obbligatorio versati in ottemperanza a disposizioni di legge. Poiché il fondo di previdenza complementare ha natura volontaria, la riduzione della base imponibile non si applica
Norme richiamate
IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)
Le prestazioni di fonte lavoro erogate dal fondo pensione concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF nell'intera misura ricevuta, salvo le esenzioni o regimi speciali espressamente previsti dalla legge per contributi obbligatori
Normativa sulla previdenza complementare (disposizioni di legge che regolano i fondi pensione)
Il fondo di previdenza complementare è normalmente di natura volontaria; le agevolazioni fiscali o franchigie sulla base imponibile si applicano solo ai contributi di carattere obbligatorio previsti da norme di legge
Massime di principio
- Se il fondo pensione è di natura volontaria, le prestazioni percepite sono imponibili ai fini IRPEF sull'intero importo, inclusi i contributi versati dal lavoratore
- La franchigia o esclusione della base imponibile si applica esclusivamente ai contributi obbligatori disposti da norme di legge; contributi volontari non sono automaticamente esclusi
- In caso di versamenti misti (obbligatori e volontari) è necessario distinguere e documentare la quota riferibile a contributi obbligatori per poterla escludere dalla base imponibile
- Il sostituto d'imposta o l'Amministrazione possono applicare la ritenuta sull'intero ammontare se non è dimostrata la natura obbligatoria dei contributi
- Per ottenere eventuali riduzioni fiscali il contribuente deve conservare e fornire documentazione probatoria sulla natura normativa dei contributi versati
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