Sentenza del 23/12/2021 n. 1584 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - Prestazioni di servizi di consulenza - Emissione di autofattura - Regolarità contabile - Diritto alla detrazione - Sussiste - Non deducibilità del costo - Non rileva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva emesso un'autofattura e provveduto alle relative registrazioni per prestazioni di servizi di consulenza, chiedendo la detrazione dell'IVA. L'amministrazione aveva contestato il diritto alla detrazione, deducendo che il relativo costo non fosse deducibile ai fini delle imposte dirette o evidenziando presunte irregolarità contabili.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto il diritto alla detrazione dell'IVA: il giudice ha ritenuto che, una volta accertata l'operazione oggettiva e soggettiva e la corretta emissione dell'autofattura con le conseguenti registrazioni, non può essere negato il diritto alla detrazione per motivi connessi alla non deducibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi. In sintesi, la non deducibilità fiscale del costo ai fini diretti non incide sul diritto alla detrazione IVA.
Norme richiamate
principio di neutralità dell'IVA
La detrazione IVA ha natura neutrale rispetto al carico fiscale finale e mira a non gravare sul soggetto passivo; pertanto il diritto alla detrazione si applica indipendentemente dagli effetti sul reddito imponibile.
norme sull'autofattura e registrazioni IVA
L'emissione dell'autofattura e la corretta tenuta delle registrazioni costituiscono gli elementi formali che legittimano la detrazione dell'IVA laddove l'operazione sia oggettivamente e soggettivamente esistente.
disciplina della distinzione tra detrazione IVA e deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette
La normativa e la giurisprudenza distinguono il diritto alla detrazione IVA dalla disciplina della deducibilità dei costi ai fini IRPEF/IRES: l'insussistenza della deducibilità non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione.
Massime di principio
- Il diritto alla detrazione IVA va valutato autonomamente rispetto alla deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette; la non deducibilità fiscale non giustifica il diniego della detrazione IVA.
- Se l'operazione è effettivamente avvenuta (requisiti oggettivi e soggettivi) e il soggetto passivo ha emesso l'autofattura e registrato correttamente gli imponibili e l'imposta, il diritto alla detrazione è normalmente riconosciuto.
- Le contestazioni dell'amministrazione basate esclusivamente sulla non deducibilità del costo ai fini diretti o su profili extracontabili non sono sufficienti a negare la detrazione IVA senza ulteriori elementi che dimostrino l'irrilevanza o l'inesistenza dell'operazione.
- In pratica, per tutelare la detrazione è importante conservare la documentazione che attesti l'effettiva prestazione, l'autofattura e la regolare tenuta delle registrazioni IVA; eventuali profili di deducibilità fiscale vanno trattati separatamente nella dichiarazione dei redditi.
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