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Circolare

Circolare numero 78 del 26-3-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che le agevolazioni contributive previste per il lavoro subordinato a tempo parziale si applicano anche ai soci di cooperative di produzione e lavoro che prestino attività con orario ridotto, purché siano rispettate le condizioni dell’art. 5, comma 2, del D.L. n. 726/1984. La cooperativa è considerata datrice di lavoro ai fini previdenziali e, quindi, può versare i contributi per i soci part-time come per i lavoratori dipendenti, tenendo conto della disciplina sulla retribuzione minima imponibile come modificata nel 1989. La direttiva è subito operativa per le cooperative che non adottano salari convenzionali; per le cooperative soggette a retribuzioni convenzionali o disciplinate dal D.P.R. n. 602/1970 sono previsti ulteriori chiarimenti.

Applicazione delle agevolazioni contributive al part-time dei soci di cooperative di produzione e lavoro

Applicazione delle agevolazioni contributive al part-time dei soci di cooperative di produzione e lavoro

La circolare interviene per chiarire il trattamento previdenziale dei soci di cooperative di produzione e lavoro che prestano attività con orario ridotto. Il Ministero del Lavoro, richiamando l’impatto favorevole della riduzione degli oneri sociali sull’incremento occupazionale e l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, estende a tali soggetti le agevolazioni contributive previste per il lavoro subordinato a tempo parziale.

Ambito di applicazione e presupposti

Il chiarimento riguarda l’art. 5, comma 5, del D.L. n. 726/1984, convertito con modificazioni nella legge n. 863/1984. Le agevolazioni trovano applicazione anche per i soci di cooperative di produzione e lavoro che svolgano la prestazione sociale con orario ridotto, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui al comma 2 del medesimo articolo. La base interpretativa è la considerazione della cooperativa, ai fini contributivi, come datrice di lavoro dei propri soci, secondo la logica della fictio iuris tipica della materia previdenziale.

Effetti sugli adempimenti contributivi

Sulla base di tale impostazione, le cooperative possono versare i contributi di previdenza e assistenza sociale per i soci lavoratori part-time secondo le modalità previste per i lavoratori dipendenti. La circolare precisa tuttavia che resta rilevante la disciplina della retribuzione minima imponibile, poiché l’art. 5, comma 5, della legge n. 863/1984 è stato successivamente modificato dall’art. 1, comma 4, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Limiti operativi e successive indicazioni

La direttiva viene resa immediatamente operativa solo per le cooperative che non adottano salari convenzionali. Per gli organismi disciplinati dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, nonché più in generale per le cooperative soggette a retribuzioni convenzionali, il Ministero rinvia a ulteriori indicazioni, da emanarsi dopo gli opportuni approfondimenti con l’amministrazione competente.

Punti principali

Estensione delle agevolazioni contributive al part-time dei soci

Il Ministero precisa che le agevolazioni contributive previste dall’art. 5, comma 5, del D.L. n. 726/1984, convertito nella legge n. 863/1984, si applicano anche ai soci di cooperative di produzione e lavoro che svolgano la loro attività sociale con orario ridotto, purché ricorrano le condizioni previste dal comma 2 dello stesso articolo.

Fondamento previdenziale della cooperativa come datore di lavoro

Il chiarimento si basa sulla fictio iuris propria della materia previdenziale, in forza della quale, ai fini contributivi, la cooperativa è considerata datrice di lavoro dei propri soci. Da ciò discende l’equiparazione, per la contribuzione di previdenza e assistenza sociale, al trattamento previsto per i lavoratori subordinati.

Adempimenti contributivi e retribuzione minima imponibile

Le cooperative possono quindi adempiere alla contribuzione per i soci lavoratori part-time secondo le regole previste per i dipendenti. Resta però fermo che la disciplina dell’art. 5, comma 5, in materia di retribuzione minima imponibile è stata modificata dall’art. 1, comma 4, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Ambito di immediata applicazione e riserva per le cooperative a salari convenzionali

La direttiva è immediatamente operativa per le cooperative che non adottano salari convenzionali. Per gli organismi disciplinati dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, e in generale per le cooperative per le quali sono stabilite retribuzioni convenzionali, il Ministero si riserva ulteriori indicazioni dopo i necessari approfondimenti.

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