Circolare numero 80 del 26-3-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che la normativa introdotta nel 1996 non ha modificato la disciplina sostanziale degli artt. 45 e 56 della legge n. 203/1982 in tema di compartecipazione agraria e piccola colonia, ma ha solo integrato il procedimento amministrativo di accertamento ai fini contributivi e previdenziali. Viene ribadita l’ammissibilità delle colture arboree nei contratti, purché limitate al ciclo produttivo annuale e alle relative fasi di lavorazione. La circolare richiama inoltre gli adempimenti documentali già previsti, l’uso dei poteri istruttori e delle visite ispettive in caso di dubbi, nonché l’applicazione dei valori medi di impiego di manodopera dal 1° gennaio 1997.
Chiarimenti sui contratti agrari di piccola colonia e di compartecipazione familiare e sull’uso dei valori medi di impiego di manodopera
Chiarimenti e precisazioni sui contratti agrari di piccola colonia e compartecipazione familiare
La circolare interviene per chiarire la portata della normativa introdotta nel 1996 in materia di contratti agrari di piccola colonia e di compartecipazione familiare. L’obiettivo è precisare se le nuove disposizioni abbiano inciso sulla validità sostanziale di tali rapporti e fornire indicazioni operative per l’accertamento contributivo e previdenziale da parte delle Sedi.
Inquadramento normativo e rapporto con la legge n. 203/1982
Viene precisato che le disposizioni introdotte dall’art. 4, commi 11, 12, 13 del decreto-legge n. 301 del 3 giugno 1996 e dall’art. 4, comma 14, del decreto-legge n. 405 del 2 agosto 1996, poi recepite nell’art. 9-quinquies, commi 11, 12, 13 e 14, della legge n. 608 del 28 novembre 1996, hanno riguardato soprattutto il procedimento amministrativo di accertamento dei rapporti. Non risulta invece modificata la disciplina sostanziale contenuta negli artt. 45 e 56 della legge n. 203 del 1982, che continua a regolare il diritto di stipulare contratti di compartecipazione familiare e di piccola colonia.
Le nuove norme hanno introdotto ulteriori adempimenti a carico dei destinatari, già oggetto delle precedenti circolari dell’11 luglio 1996, n. 142, e del 18 settembre 1996, n. 182.
Stagionalità delle colture e ammissibilità delle colture arboree
Un tema centrale riguarda la stagionalità delle colture e il suo rilievo ai fini della validità dei contratti. La circolare richiama l’art. 45 della legge n. 203/1982, che vieta la stipulazione di contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione agraria, salvo quelli stagionali e quelli di soccida, nonché l’art. 56, che esclude l’applicazione della legge ai contratti di compartecipazione limitati a singole coltivazioni stagionali e alle concessioni per coltivazioni intercalari.
In questo quadro, si afferma che le colture arboree, quali uliveto, vigneto e frutteto, possono costituire validamente oggetto di contratti di compartecipazione e di piccola colonia. Tuttavia, ciò è ammesso solo se l’accordo attribuisce al concessionario il terreno e l’esecuzione delle opere limitatamente al ciclo produttivo e alle relative fasi di lavorazione. Ne deriva che il contratto deve avere durata limitata al periodo delle lavorazioni e, in ogni caso, non oltre il ciclo di produzione annuale.
Accertamento dei rapporti contributivi e previdenziali
Ai fini dell’accertamento dei rapporti contributivi e previdenziali, la circolare conferma integralmente le disposizioni già impartite con la circolare n. 142 dell’11 luglio 1996. Le Sedi devono attenersi a tali indicazioni nell’attività istruttoria e, in particolare, al punto 1.5 relativo alla ripetizione dell’adempimento.
La documentazione, e soprattutto la copia del contratto, deve essere ripresentata dagli interessati insieme alla dichiarazione di manodopera per i rapporti rinnovati entro il 30 gennaio di ciascun anno di competenza. Le Sedi devono inoltre esaminare con particolare cura i contratti, specialmente quelli relativi a nuovi rapporti, per verificarne il rispetto dei requisiti e delle condizioni di validità.
Poteri istruttori, verifiche e conseguenze del disconoscimento
La circolare richiama l’esigenza di utilizzare tutti i poteri istruttori a disposizione delle Sedi. Nei casi in cui sussistano dubbi sulla reale esistenza di un valido rapporto di compartecipazione o di piccola colonia, è opportuno procedere senza indugio a una verifica aziendale mediante apposite visite ispettive.
Se l’accertamento ha esito negativo e conduce al disconoscimento del rapporto denunciato, occorre verificare sulla base della situazione di fatto se esista un diverso rapporto giuridico suscettibile di obbligo previdenziale. In tal caso, contestualmente al provvedimento di disconoscimento deve essere notificato al soggetto ritenuto obbligato anche l’avviso di accertamento relativo al diverso rapporto emerso. Prima della notifica, deve essere verificata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti dell’obbligo assicurativo previsti dalla legge, sia per il lavoro subordinato, sia per l’azienda coltivatrice diretta, a seconda della natura del rapporto accertato.
Valori medi di impiego di manodopera
La circolare affronta infine l’utilizzo dei valori medi di impiego di manodopera determinati ai sensi dell’art. 9-quinquies, comma 17, per l’accertamento previdenziale e contributivo delle giornate di lavoro. Tali valori si applicano dal 1° gennaio 1997.
Per le denunce presentate per l’anno in corso, le Sedi provinciali devono applicare i valori approvati con il decreto ministeriale previsto dal comma 15 dell’art. 9-quinquies. Se necessario, devono provvedere alla notifica del fabbisogno accertato mediante avviso di accertamento. Per le province nelle quali i decreti ministeriali non siano ancora stati pubblicati, la circolare rinvia a successive istruzioni.
Punti principali
Effetti della normativa del 1996 sulla disciplina sostanziale
Le norme introdotte nel 1996 (art. 4, commi 11-14, dei decreti-legge n. 301/1996 e n. 405/1996, poi recepite nell’art. 9-quinquies, commi 11-14, della legge n. 608/1996) non hanno modificato il diritto di stipulare contratti di compartecipazione familiare e di piccola colonia. La disciplina sostanziale continua a essere regolata dagli artt. 45 e 56 della legge n. 203/1982. Le nuove disposizioni hanno invece inciso sul procedimento amministrativo di accertamento dei rapporti, introducendo ulteriori adempimenti a carico dei destinatari, già richiamati nelle circolari n. 142 dell’11 luglio 1996 e n. 182 del 18 settembre 1996.
Stagionalità delle colture e colture arboree
La circolare affronta il tema della stagionalità quale presupposto per i contratti di compartecipazione agraria e di piccola colonia. L’art. 45 della legge n. 203/1982 vieta i contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione agraria, salvo quelli stagionali e di soccida; l’art. 56 esclude inoltre l’applicazione della legge ai contratti limitati a singole coltivazioni stagionali e alle concessioni per coltivazioni intercalari. In tale quadro, le colture arboree (ad esempio uliveto, vigneto, frutteto) possono essere oggetto di tali contratti, purché l’accordo attribuisca al concessionario il terreno e l’esecuzione delle opere limitatamente al ciclo produttivo e alle relative fasi di lavorazione. La durata del contratto deve quindi essere limitata al tempo necessario alle lavorazioni e, comunque, non oltre il ciclo di produzione annuale.
Accertamento dei rapporti e adempimenti documentali
Per l’accertamento dei rapporti contributivi e previdenziali restano ferme le istruzioni della circolare n. 142/1996, che le Sedi devono continuare ad applicare nell’istruttoria. In particolare, si richiama il punto 1.5 sulla ripetizione dell’adempimento: la documentazione, soprattutto la copia del contratto, deve essere ripresentata dagli interessati insieme alla dichiarazione di manodopera per i rapporti rinnovati entro il 30 gennaio di ciascun anno di competenza. Le Sedi sono invitate a esaminare con particolare attenzione i contratti, soprattutto quelli relativi a nuovi rapporti, per verificarne la conformità ai requisiti e alle condizioni di validità.
Poteri istruttori, verifiche aziendali e disconoscimento del rapporto
In presenza di dubbi sulla reale esistenza di un valido rapporto di compartecipazione o di piccola colonia, le Sedi devono utilizzare tutti i poteri istruttori di cui dispongono e, se necessario, disporre immediatamente una verifica aziendale tramite visite ispettive. Se l’accertamento è negativo e conduce al disconoscimento del rapporto denunciato, occorre verificare se dalla situazione di fatto emerga un diverso rapporto giuridico suscettibile di obbligo previdenziale. In tal caso, contestualmente al provvedimento di disconoscimento, deve essere notificato al soggetto ritenuto obbligato anche l’avviso di accertamento relativo al diverso rapporto, previa verifica dei presupposti e requisiti dell’obbligo assicurativo: quelli previsti per il lavoro subordinato se il rapporto è di subordinazione, oppure quelli propri dell’azienda coltivatrice diretta se si tratta di lavoro autonomo.
Valori medi di impiego di manodopera
I valori medi di impiego di manodopera determinati ai sensi dell’art. 9-quinquies, comma 17, per l’accertamento previdenziale e contributivo delle giornate di lavoro, si applicano dal 1° gennaio 1997. Per le denunce presentate per l’anno in corso, le Sedi provinciali devono applicare i valori approvati con il decreto ministeriale previsto dal comma 15 dell’art. 9-quinquies e, se necessario, notificare il fabbisogno accertato mediante avviso di accertamento. Per le province in cui non siano ancora stati pubblicati i decreti ministeriali previsti dalla norma, la circolare rinvia a successive istruzioni.
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