Circolare numero 77 del 25-3-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina, dopo la legge n. 30/1997, l’applicazione graduale degli aumenti contributivi derivanti dal trasferimento di aliquote al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con specifiche regole per le cooperative disciplinate dal DPR n. 602/1970. Fornisce inoltre istruzioni operative per il recupero o il versamento delle differenze contributive tramite modello DM10/2, con codici dedicati e termini per la sistemazione dei periodi pregressi. Infine, chiarisce che vanno abbandonati i recuperi contributivi nei confronti delle aziende turistiche stagionali operanti in comuni montani che hanno occupato coltivatori diretti nel periodo indicato dalla normativa.
Aliquote contributive trasferite al FPLD e oneri per assunzioni di coltivatori diretti in comuni montani
Aliquote trasferite al FPLD e istruzioni operative per cooperative e datori di lavoro
La circolare interviene sull’applicazione delle aliquote trasferite dalle gestioni delle prestazioni temporanee al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), alla luce della legge 28 febbraio 1997, n. 30, di conversione del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. Vengono inoltre fornite istruzioni specifiche per le cooperative disciplinate dal DPR 30 aprile 1970, n. 602, nonché un chiarimento in materia di recuperi contributivi per aziende turistiche operanti in comuni montani.
Quadro normativo di riferimento
La legge n. 30/1997 ha inserito nell’art. 27 i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. In particolare:
- il comma 2-bis prevede che, nei casi in cui il trasferimento di aliquote al FPLD determini aumenti contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro, l’aumento sia applicato con incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni, a partire dal 1 gennaio 1997;
- il comma 2-ter estende la regola ai prosecutori volontari autorizzati con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995;
- il comma 2-quater disciplina, per le cooperative, il calcolo delle aliquote trasferite sulla base del salario convenzionale di cui all’art. 4 del DPR n. 602/1970, nei casi in cui il provvedimento ex art. 6, comma 1, sia stato adottato anteriormente al 1 gennaio 1996.
La circolare richiama inoltre la precedente disciplina e conferma le istruzioni già fornite con la circolare n. 103 del 15 maggio 1996, nonché il messaggio n. 25893 del 30 gennaio 1997.
Datori di lavoro con aumenti contributivi effettivi
Per i datori di lavoro per i quali il trasferimento delle aliquote comporti un effettivo aumento di onere contributivo, l’incremento del FPLD deve essere applicato in modo graduale, nella misura di 0,50 punti percentuali ogni due anni, con decorrenza dal 1 gennaio 1997. La sistemazione delle differenze pregresse avviene tramite modello DM10/2, utilizzando il codice di nuova istituzione M191 e la dicitura "DIFF. IVS" nei quadri B-C.
Sulle differenze dovute devono essere calcolate le somme aggiuntive previste dall’art. 1, comma 217, lett. a), della legge n. 662/1996, da computare dal 21° giorno del mese successivo a quello di competenza. Tali somme vanno esposte separatamente con il codice Q920 e la dicitura "SOMME AGGIUNTIVE". Se, al contrario, il datore di lavoro ha versato in eccesso l’incremento dell’aliquota FPLD per periodi successivi al 1 novembre 1996, può recuperare la differenza mediante il codice L326 nel quadro D, con la dicitura "REC. IVS".
La regolarizzazione dei periodi pregressi con tali modalità è consentita fino al giorno 20 del terzo mese successivo alla circolare; oltre tale termine deve essere utilizzata la procedura ordinaria di regolarizzazione contributiva.
Cooperative disciplinate dal DPR n. 602/1970 con provvedimento anteriore al 1 gennaio 1996
Per le cooperative per le quali, prima del 1 gennaio 1996, sia stato adottato il provvedimento di determinazione della retribuzione imponibile ai sensi dell’art. 6, comma 1, del DPR n. 602/1970, le aliquote trasferite dalle gestioni delle prestazioni temporanee al FPLD devono essere calcolate sul salario convenzionale di cui all’art. 4 del medesimo decreto. Il criterio vale per tutta la durata del provvedimento, comunque non superiore a sei anni.
La circolare conferma espressamente la disciplina già applicata in base alle istruzioni della circolare n. 103 del 15 maggio 1996.
Cooperative che revocano l’opzione per la contribuzione sulla retribuzione effettiva
Le cooperative che avevano esercitato la facoltà di versare la contribuzione pensionistica sulla retribuzione effettiva e che successivamente revocano tale scelta devono applicare, dal mese in cui la revoca produce effetto, l’aliquota trasferita al FPLD sulla retribuzione convenzionale di cui all’art. 4 del DPR n. 602/1970, sempre che il provvedimento ex art. 6, comma 1, sia anteriore al 1 gennaio 1996.
La circolare sottolinea il principio di irretroattività della modifica della scelta: il nuovo criterio opera solo dalla decorrenza della revoca, senza effetti retroattivi.
Cooperative che versano sulla retribuzione effettiva
Per le cooperative che continuano a versare la contribuzione pensionistica sulla retribuzione effettiva ai sensi dell’art. 6, ultimo comma, del DPR n. 602/1970, la disciplina è applicata in modo particolare. Nel 1996 l’aliquota trasferita al FPLD nella misura del 4,43% va calcolata sulla retribuzione convenzionale ex art. 4; dal 1 gennaio 1997 la quota da applicare sulla retribuzione effettiva aumenta di 0,50 punti percentuali, mentre la parte residua da calcolare sulla retribuzione convenzionale scende al 3,93%.
Lo stesso meccanismo dovrà essere ripetuto con cadenza biennale, riducendo progressivamente di 0,50 punti percentuali l’importo da indicare con il codice R250, fino al suo azzeramento con effetto dal 1 gennaio 2013.
Compilazione del DM10/2 per le cooperative
Le cooperative che applicano il regime della retribuzione effettiva devono seguire precise modalità di esposizione nel DM10/2:
- nei righi fissi 10 e 11 dei quadri B-C vanno riportate le retribuzioni effettive dei lavoratori soci;
- su tali retribuzioni si calcola il contributo dovuto al FPLD con l’aliquota incrementata di 4,43 punti percentuali, oltre ai contributi dello 0,20% per l’assistenza malattia pensionati e dello 0,10% per gli asili nido;
- sulle retribuzioni convenzionali ex art. 4 del DPR n. 602/1970 si calcolano le restanti contribuzioni;
- il totale dei contributi va esposto nella relativa casella dei quadri B-C;
- la differenza tra retribuzione effettiva e convenzionale va assoggettata all’aliquota del 3,93% e indicata nel quadro D con il codice R250 e la dicitura "DIFF. ART. 27, C. 2-QUATER L. 30/97".
Recupero delle eccedenze e versamenti dovuti dalle cooperative
Le cooperative che, sulla base delle precedenti istruzioni, hanno versato per i periodi successivi al 1 gennaio 1996 l’incremento di 4,43 punti percentuali sulla retribuzione effettiva possono recuperare l’importo a credito ricalcolando l’aliquota dovuta al 4,43% dal 1 gennaio 1996 e al 3,93% dal 1 gennaio 1997 sulla differenza tra retribuzione effettiva e convenzionale. Il credito va esposto nel quadro D con il codice R251 e la dicitura "CONG. ART. 27, C. 2-QUATER L. 30/97".
Le cooperative che, dal 1 gennaio 1997, devono invece versare l’incremento di 0,50 punti percentuali sulla differenza tra retribuzione effettiva e convenzionale devono utilizzare il codice M192 con la dicitura "DIFF. IVS COOP" nei quadri B-C, senza indicare numeri di dipendenti, giornate o retribuzioni. Anche in questo caso si applicano le somme aggiuntive previste dalla legge n. 662/1996, da esporre con codice Q920 e dicitura "SOMME AGGIUNTIVE".
La sistemazione dei periodi pregressi secondo tali regole può essere effettuata entro il giorno 20 del terzo mese successivo alla circolare; eventuali sistemazioni successive devono essere eseguite con la procedura delle regolarizzazioni contributive.
Coltivatori diretti nei comuni montani e aziende turistiche
La seconda parte della circolare chiarisce che la legge n. 30/1997 non ha modificato l’art. 18 del D.L. n. 669/1996. Conseguentemente, devono essere abbandonati i recuperi contributivi nei confronti delle aziende turistiche stagionali con sede e operanti nei comuni montani che abbiano occupato, in forma stagionale o a tempo parziale, coltivatori diretti iscritti alla relativa gestione nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e l’entrata in vigore del DPR 11 luglio 1995, n. 378.
Punti principali
Incremento graduale dell’aliquota FPLD per aumenti contributivi effettivi
Il comma 2-bis dell’art. 27, come modificato dalla legge n. 30/1997, conferma che quando il trasferimento di aliquote dalle gestioni delle prestazioni temporanee al FPLD comporta aumenti contributivi effettivi a carico del datore di lavoro, l’aumento si applica in modo progressivo: 0,50 punti percentuali ogni due anni, con decorrenza dal 1 gennaio 1997. La disposizione vale anche per i prosecutori volontari autorizzati dopo il 31 dicembre 1995.
Sistemazione dei periodi pregressi per datori di lavoro ordinari
Per le differenze contributive non versate dal 1 gennaio 1997, le aziende devono utilizzare un rigo in bianco dei quadri B-C del DM10/2 con codice M191 e dicitura "DIFF. IVS". Sulla differenza si applicano le somme aggiuntive previste dall’art. 1, comma 217, lett. a), della legge n. 662/1996, da calcolare dal 21° giorno del mese successivo a quello di riferimento, da esporre con codice Q920 e dicitura "SOMME AGGIUNTIVE". Se invece è stato versato in più l’incremento dell’aliquota FPLD per periodi successivi al 1 novembre 1996, il recupero avviene nel quadro D con codice L326 e dicitura "REC. IVS". La sistemazione dei periodi pregressi è ammessa fino al giorno 20 del terzo mese successivo a quello della circolare; oltre tale termine occorre usare la procedura di regolarizzazione contributiva.
Cooperative con provvedimento ex art. 6, comma 1, DPR n. 602/1970 anteriori al 1 gennaio 1996
Per le cooperative per le quali, prima del 1 gennaio 1996, era già stato adottato il provvedimento di determinazione della retribuzione imponibile ai sensi dell’art. 6, comma 1, del DPR n. 602/1970, il trasferimento di aliquote al FPLD va calcolato sul salario convenzionale di cui all’art. 4 del DPR n. 602/1970 per tutta la durata del provvedimento, comunque non superiore a sei anni. È richiamata la conferma delle istruzioni già fornite con la circolare n. 103 del 15 maggio 1996.
Cooperative che hanno revocato l’opzione per la contribuzione sulla retribuzione effettiva
Le cooperative che avevano scelto il versamento della contribuzione pensionistica sulla retribuzione effettiva e revocano tale opzione applicano, dal mese in cui la revoca produce effetti, l’aliquota trasferita al FPLD sulla retribuzione convenzionale ex art. 4 del DPR n. 602/1970, purché il provvedimento ex art. 6, comma 1, sia stato emanato prima del 1 gennaio 1996. La circolare richiama il principio di irretroattività della modifica dell’opzione.
Cooperative che continuano a versare sulla retribuzione effettiva
Per le cooperative che versano la contribuzione pensionistica sulla retribuzione effettiva, l’incremento derivante dal trasferimento di aliquota si applica gradualmente secondo il comma 2-bis. Per il 1996 l’aliquota trasferita al FPLD è pari al 4,43%; dal 1 gennaio 1997 l’aliquota aumenta di 0,50 punti percentuali, portando la quota residua da calcolare sulla retribuzione convenzionale a 3,93 punti percentuali. Lo stesso meccanismo si ripete ogni due anni, fino all’integrale assorbimento dei 4,43 punti percentuali, con azzeramento del codice dedicato dal 1 gennaio 2013.
Adempimenti DM10/2 per le cooperative con retribuzione effettiva
Le cooperative interessate devono continuare a esporre nei righi fissi 10 e 11 dei quadri B-C le retribuzioni effettive; su tali retribuzioni calcolano il contributo FPLD con l’aliquota incrementata di 4,43 punti percentuali e anche i contributi dello 0,20% per assistenza malattia pensionati e dello 0,10% per asili nido. Sulle retribuzioni convenzionali ex art. 4 del DPR n. 602/1970 calcolano le restanti contribuzioni. La differenza tra retribuzione effettiva e convenzionale è assoggettata all’aliquota del 3,93% e indicata nel quadro D con codice R250 e dicitura "DIFF. ART. 27, C. 2-QUATER L. 30/97".
Recupero dei periodi pregressi e versamenti successivi delle cooperative
Le cooperative che, per i periodi successivi al 1 gennaio 1996, hanno versato l’incremento di 4,43 punti percentuali sulla retribuzione effettiva possono recuperare l’eccedenza calcolando l’aliquota del 4,43% dal 1 gennaio 1996 e del 3,93% dal 1 gennaio 1997 sulla differenza tra retribuzione effettiva e convenzionale; il credito va esposto nel quadro D con codice R251 e dicitura "CONG. ART. 27, C. 2-QUATER L. 30/97". Le cooperative che dal 1 gennaio 1997 devono versare l’incremento dello 0,50% sulla differenza tra retribuzione effettiva e convenzionale usano il codice M192 con dicitura "DIFF. IVS COOP" nei quadri B-C, senza compilare i campi numero dipendenti, giornate e retribuzioni. Anche su tali differenze si applicano le somme aggiuntive ex legge n. 662/1996, da esporre con codice Q920. La sistemazione dei periodi pregressi è ammessa fino al giorno 20 del terzo mese successivo alla circolare; oltre tale termine si procede con le regolarizzazioni contributive.
Assunzioni di coltivatori diretti in comuni montani e aziende turistiche
La legge n. 30/1997 non ha modificato l’art. 18 del D.L. n. 669/1996. Pertanto, devono essere abbandonati i recuperi contributivi disposti nei confronti delle aziende turistiche stagionali con sede e operanti nei comuni montani che abbiano occupato, in forma stagionale o a tempo parziale, coltivatori diretti iscritti alla relativa gestione nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della legge n. 97/1994 e l’entrata in vigore del DPR n. 378/1995.
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