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Circolare

Circolare numero 16 del 25-03-1997 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per i soggetti residenti o operanti in alcuni comuni della provincia di Napoli colpiti da eventi alluvionali, è sospeso il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei contributi per il Servizio sanitario nazionale dal 10 gennaio 1997 al 20 aprile 1997. La sospensione riguarda anche alcuni adempimenti denunciativi e non comporta automatismi: per beneficiarne occorre presentare apposita domanda entro il 21 aprile 1997 alla Sede Compartimentale di Napoli, con la documentazione richiesta. I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 21 aprile 1997 senza sanzioni o interessi; non sono previsti rimborsi per chi abbia già pagato.

Sospensione dei termini contributivi per i comuni della provincia di Napoli colpiti dagli eventi alluvionali del 1996-1997

Sospensione dei termini contributivi nei comuni della provincia di Napoli colpiti dagli eventi alluvionali

La circolare fornisce chiarimenti applicativi sull'ordinanza n. 2508 del 22 febbraio 1997, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, che integra le precedenti ordinanze n. 2499 e n. 2507 relative agli interventi urgenti per fronteggiare i danni causati dalle avversità atmosferiche, dagli eventi alluvionali e dai conseguenti dissesti idrogeologici verificatisi tra novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997 in Campania. Il documento si concentra sugli effetti della sospensione dei termini in materia contributiva per i soggetti interessati nei comuni della provincia di Napoli indicati dalla normativa emergenziale.

Ambito territoriale e soggetti beneficiari

La sospensione opera nei comuni della provincia di Napoli espressamente individuati dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2507 del 30 gennaio 1997, ossia: Castellammare di Stabia, limitatamente alla zona colpita dall'interruzione stradale in località Pozzano, Vico Equense, Piano di Sorrento, Meta, Sorrento, Gragnano, Massalubrense, Pimonte, Casola, Lettere e Sant'Agnello.

Il beneficio spetta:

  • ai soggetti residenti nei comuni indicati;
  • ai soggetti che svolgono attività negli stessi comuni, anche se residenti o con sede legale altrove, ma limitatamente alle obbligazioni derivanti da tale attività.

Oggetto della sospensione

Dal 10 gennaio 1997 al 20 aprile 1997 è sospeso il pagamento:

  • dei contributi di previdenza e assistenza sociale;
  • della quota dei contributi a carico dei dipendenti;
  • dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e successive modificazioni.

La sospensione si riferisce ai termini connessi ai versamenti dei contributi relativi ai mesi di dicembre 1996, gennaio 1997, febbraio 1997 e marzo 1997, e si estende anche ai debiti contributivi già oggetto di rateazione.

Effetti sulla disciplina sanzionatoria e sugli adempimenti

La circolare precisa che, durante il periodo di sospensione, non devono essere comminate sanzioni civili e/o amministrative per gli inadempimenti ricadenti nel periodo agevolato. La sospensione si applica inoltre:

  • ai termini relativi ad azioni legali;
  • ai termini concernenti procedimenti amministrativi che richiedano adempimenti entro scadenze comprese nel periodo di sospensione.

Viene inoltre chiarito che il beneficio si estende ai termini per la presentazione delle denunce mensili e trimestrali (modelli 031/R e 031/CM). In caso di mancato adempimento nel periodo interessato, non devono essere applicate le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. Le denunce devono comunque essere presentate entro il 21 aprile 1997, anche per le imprese che utilizzano supporti magnetici.

Limiti della sospensione

La sospensione riguarda anche la quota dei contributi a carico dei dipendenti, ma non può essere applicata al versamento delle trattenute operate sui lavoratori pensionati ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 463/1983, convertito dalla legge 638/1983, nel testo modificato dal D.L. 338/1989 e dalla successiva normativa richiamata.

La circolare precisa altresì che non sono previsti rimborsi o restituzioni per eventuali somme già versate all'Ente dai datori di lavoro che non abbiano usufruito del beneficio della sospensione.

Recupero dei versamenti sospesi e termine finale

Le somme dovute e non corrisposte per effetto dell'ordinanza n. 2508 del 22 febbraio 1997 devono essere versate in unica soluzione entro il 21 aprile 1997, senza applicazione di sanzioni, interessi o altri oneri.

Lo stesso termine del 21 aprile 1997 costituisce anche il limite finale per la presentazione delle denunce eventualmente sospese.

Domanda di sospensione e documentazione richiesta

La sospensione non opera automaticamente, ma richiede un'apposita domanda da presentare entro il 21 aprile 1997 presso la Sede Compartimentale di Napoli.

Alla domanda devono essere allegati:

  • il certificato di residenza del titolare, con attestazione del Comune che confermi la permanenza della residenza;
  • per i soggetti diversi dalle persone fisiche, il certificato della Camera di Commercio o del Tribunale competente dal quale risulti la sede nei comuni interessati;
  • per le imprese non residenti, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti lo svolgimento dell'attività nel territorio dei comuni colpiti e che le obbligazioni contributive da differire riguardino esclusivamente tale attività.

La domanda può essere redatta anche sul retro delle certificazioni o dichiarazioni allegate.

Modalità di compilazione dei modelli 031/R

Per la corretta gestione amministrativa del beneficio, le imprese interessate devono indicare nei modd. 031/R:

  • nel quadro B, il codice "A03";
  • nel quadro C, oltre al periodo di riferimento e agli importi relativi al periodo di sospensione, il codice causale "025" in sostituzione del codice ordinario "020".

Tale modalità è richiesta per evitare l'automatica applicazione delle sanzioni civili sulle somme versate tardivamente.

Punti principali

Ambito soggettivo e territori interessati

Il beneficio riguarda i comuni della provincia di Napoli individuati dall'ordinanza n. 2507 del 30 gennaio 1997: Castellammare di Stabia, limitatamente alla zona interessata dall'interruzione stradale in località Pozzano, Vico Equense, Piano di Sorrento, Meta, Sorrento, Gragnano, Massalubrense, Pimonte, Casola, Lettere e Sant'Agnello. Ne beneficiano i soggetti residenti in tali comuni e anche coloro che vi svolgono attività, pur avendo residenza o sede legale altrove, ma solo per le obbligazioni connesse a tale attività.

Oggetto della sospensione

È sospeso, dal 10 gennaio 1997 al 20 aprile 1997, il pagamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale, inclusa la quota a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per il Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 41/1986 e successive modificazioni. La sospensione riguarda anche i termini connessi ai versamenti riferiti ai mesi di dicembre 1996 e gennaio, febbraio e marzo 1997, oltre ai debiti contributivi già rateizzati.

Effetti sugli adempimenti e sulle sanzioni

Durante il periodo di sospensione non devono essere irrogate sanzioni civili e/o amministrative per i termini ricadenti nel periodo agevolato. La sospensione si estende anche ai termini relativi ad azioni legali e a procedimenti amministrativi che richiedano adempimenti entro scadenze comprese nel medesimo periodo. La sospensione opera anche per le denunce mensili e trimestrali (modd. 031/R e 031/CM): in caso di mancato invio nel periodo interessato non si applicano le sanzioni amministrative previste, ma le denunce devono comunque essere presentate entro il 21 aprile 1997, anche se trasmesse su supporti magnetici.

Esclusioni e limitazioni

La sospensione del versamento si estende alle quote contributive a carico dei dipendenti, ma non si applica alle trattenute operate sui lavoratori pensionati ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 463/1983, convertito dalla legge 638/1983, come modificato dalla normativa successiva richiamata. Inoltre, non sono previsti rimborsi o restituzioni per eventuali somme già versate da datori di lavoro che non abbiano utilizzato il beneficio.

Versamento differito e scadenza finale

Le somme sospese devono essere versate in unica soluzione entro il 21 aprile 1997, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Il termine finale del differimento coincide quindi con la data entro cui devono essere regolarizzati sia i contributi sospesi sia le denunce eventualmente non presentate nel periodo agevolato.

Domanda di sospensione e documentazione

La sospensione non è automatica, ma richiede una domanda espressa da presentare entro il 21 aprile 1997 presso la Sede Compartimentale di Napoli. Alla domanda va allegata la documentazione che provi il diritto al beneficio: certificato di residenza del titolare con attestazione comunale, certificato della Camera di Commercio o del Tribunale per i soggetti diversi dalle persone fisiche, oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per le imprese non residenti, attestante lo svolgimento dell'attività nei comuni colpiti e il nesso tra le obbligazioni differite e tale attività. La domanda può essere apposta anche sul retro dei documenti allegati.

Compilazione dei modelli contributivi

Per i modd. 031/R le imprese interessate devono indicare nel quadro B il codice "A03" e nel quadro C, oltre al periodo di riferimento e agli importi relativi al periodo di sospensione, il codice causale "025" in luogo del codice ordinario "020", al fine di evitare l'applicazione automatica delle sanzioni civili sulle somme versate in ritardo.

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