Circolare numero 76 del 25-3-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la deliberazione con cui viene modificato il punto 8 della delibera n. 288 dell'11 aprile 1995 sui criteri di concessione delle rateazioni. L'obiettivo è chiarire quando la dilazione possa essere accolta per favorire il recupero dei crediti INPS e, al tempo stesso, disincentivare i comportamenti evasivi. Vengono confermati alcuni casi eccezionali di accoglimento, tra cui le situazioni di oggettiva incertezza normativa, le denunce presentate entro dodici mesi dall'omissione e i debiti per evasione di incidenza ridotta. È inoltre prevista una valutazione favorevole per i soggetti creditori verso lo Stato o altre pubbliche amministrazioni e l'obbligo di garanzie bancarie o equivalenti quando il nuovo debito sia sorto durante una precedente dilazione.
Modifica dei criteri per l'accoglimento delle domande di dilazione dei debiti contributivi INPS
Modifica dei criteri per la concessione delle dilazioni contributive
La circolare dà conto della deliberazione n. 356 dell'11 marzo 1997, con cui il Consiglio di Amministrazione modifica il punto 8 della delibera n. 288 dell'11 aprile 1995 in materia di rateazione dei debiti contributivi. La revisione ha lo scopo di precisare i criteri di istruttoria e di selezionare i casi in cui la dilazione è funzionale al recupero dei crediti INPS, escludendo in linea generale le situazioni riconducibili a evasione non tempestivamente denunciata.
Ambito di applicazione e criterio generale
La decisione sulle domande di dilazione resta di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione. Il nuovo criterio guida è quello dell'efficacia della concessione ai fini del recupero del credito dell'Istituto. Per scoraggiare i comportamenti evasivi, le richieste relative a debiti non dichiarati tempestivamente non sono accolte, salvo le eccezioni espressamente previste.
Tempestività delle denunce contributive
Ai fini della domanda di rateazione, sono considerate tempestive solo le denunce presentate entro un anno dalla normale scadenza. Le denunce presentate oltre tale termine sono considerate in ogni caso non tempestive. La precisazione assume rilievo istruttorio perché delimita l'area delle posizioni che possono essere trattate come fisiologiche rispetto a quelle con profilo evasivo.
Casi eccezionali di accoglimento della dilazione
La deliberazione individua alcune ipotesi in cui la dilazione può essere concessa anche in presenza di criticità nella tempestività della denuncia o nella formazione del debito:
- situazioni debitorie derivanti da oggettive incertezze normative, anche collegate a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, purché l'obbligo contributivo sia stato successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa;
- denunce contributive presentate in ritardo, purché entro dodici mesi dall'omissione contributiva;
- debiti per evasione di incidenza ridotta rispetto all'entità complessiva del debito.
Valutazione del debito per evasione
Quando il debito oggetto della domanda è solo in parte costituito da contributi accertati in sede ispettiva o denunciati oltre il termine, l'istruttoria deve considerare l'incidenza di tale componente sull'importo complessivo. La domanda è ritenuta accoglibile se la quota riferibile all'evasione è contenuta rispetto al totale del debito.
Posizione di credito verso la pubblica amministrazione
Le domande presentate da aziende creditrici verso lo Stato o altre pubbliche amministrazioni sono considerate meritevoli di accoglimento. Tale elemento viene assunto come motivo favorevole alla concessione della rateazione anche se il debito sia stato denunciato oltre l'anno.
Debiti maturati durante una precedente dilazione
Viene infine disciplinata l'ipotesi in cui il nuovo debito sia sorto nel corso di una precedente dilazione. In questo caso, poiché la circostanza è letta come possibile indice di insolvenza, la concessione della nuova rateazione è subordinata alla prestazione di una garanzia bancaria o fideiussoria equivalente.
Delibera richiamata
La circolare richiama anche il testo integrato della delibera n. 288 dell'11 aprile 1995, allegato alla documentazione, e la precedente delibera n. 1202 del 23 luglio 1996, entrambe richiamate nel provvedimento di modifica.
Punti principali
Modifica del punto 8 della delibera n. 288/1995
Il Consiglio di Amministrazione modifica la precedente disciplina sulle dilazioni per precisare i criteri di accoglimento delle domande. La nuova formulazione del punto 8 lega la decisione all'efficacia della dilazione nel favorire il recupero dei crediti INPS e mira a rendere più puntuale la valutazione dei comportamenti che hanno generato il debito.
Esclusione delle situazioni non denunciate tempestivamente
In via generale, non sono accolte le domande relative a situazioni debitorie non dichiarate tempestivamente, con finalità di contrasto all'evasione contributiva. Sono considerate tempestive, ai soli fini della richiesta di rateazione, le denunce presentate entro un anno dalla normale scadenza; quelle presentate oltre tale termine sono comunque considerate non tempestive.
Eccezioni all'inaccoglibilità
La rateazione può essere concessa in alcuni casi particolari: quando il debito deriva da oggettive incertezze normative o da contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sull'obbligo contributivo, poi riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa; quando la denuncia contributiva sia stata presentata in ritardo ma entro dodici mesi dall'omissione; quando l'incidenza del debito per evasione sul debito complessivo sia ridotta.
Valutazione dell'incidenza del debito per evasione
Se la domanda comprende anche contributi accertati in sede ispettiva o denunciati oltre il termine, l'istruttoria deve tener conto dell'incidenza del debito per evasione sul totale. La domanda può essere accolta quando la parte riferibile all'evasione è di entità ridotta rispetto al debito complessivo.
Creditori dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni
Le domande presentate da aziende creditrici nei confronti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni sono definite positivamente, e tale condizione costituisce un elemento favorevole ai fini dell'accoglimento della rateazione.
Debiti sorti nel corso di una precedente dilazione
Se il debito oggetto della nuova richiesta è maturato durante una precedente dilazione, l'accoglimento è subordinato alla prestazione di garanzie bancarie o fideiussorie equivalenti. La previsione è collegata all'ipotesi di un possibile stato di insolvenza.
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