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Circolare

Circolare numero 79 del 26-3-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare affronta una questione frequente di contenzioso tra Istituto e imprese: distinguere il lavoro autonomo svolto da un'impresa artigiana dal lavoro a domicilio, che è invece una prestazione subordinata con caratteristiche peculiari. Vengono richiamati alcuni orientamenti giurisprudenziali e, soprattutto, indicati gli elementi concreti che fanno propendere per la natura autonoma del rapporto, con particolare rilievo all'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane. Le Sedi devono attenersi a tale criterio, contestando solo nei casi in cui emergano con chiarezza condizioni oggettive e inequivoche che conducano alla qualificazione come lavoro a domicilio.

Distinzione tra lavoro autonomo artigiano e lavoro a domicilio subordinato

Distinzione tra lavoro autonomo artigiano e lavoro a domicilio subordinato

La circolare interviene su una questione che genera frequentemente contenzioso tra Istituto e imprese, ossia la qualificazione del rapporto tra lavoro autonomo svolto da un'impresa artigiana e lavoro a domicilio. L'obiettivo è fornire alle Sedi criteri operativi per orientare la valutazione dei casi concreti, alla luce della giurisprudenza richiamata.

Inquadramento del problema e orientamenti giurisprudenziali

La circolare evidenzia che la linea di confine tra le due fattispecie non è di agevole individuazione, poiché presentano elementi comuni. I criteri elaborati dalla Cassazione per il lavoro a domicilio possono essere indicativi, ma non risolutivi da soli.

Viene richiamato il principio della Corte di Cassazione secondo cui, nella qualificazione di un rapporto come autonomo o subordinato, non si può prescindere dalla volontà delle parti. Se le parti hanno dichiarato di voler escludere la subordinazione, una diversa qualificazione è possibile solo se, in concreto, l'elemento della subordinazione risulti effettivamente realizzato nello svolgimento del rapporto. Ciò assume particolare rilievo nei casi in cui siano presenti elementi compatibili con entrambi i tipi di rapporto.

Elementi che fanno propendere per il lavoro autonomo

Alla luce delle recenti sentenze richiamate, la circolare indica che si è in presenza di lavoro autonomo e non di lavoro a domicilio quando risultino contemporaneamente i seguenti elementi:

  • la ditta che esegue i lavori è iscritta all'Albo provinciale delle imprese artigiane;
  • la ditta fattura il lavoro svolto;
  • di norma non vi sono termini rigorosi per la consegna del prodotto;
  • il lavoro è eseguito in locali propri e con macchinari di proprietà della ditta artigiana;
  • l'oggetto della prestazione è il risultato finale e non l'estrinsecazione di energie lavorative;
  • il rischio è assunto in proprio, inteso come rischio d'impresa, con incidenza sulla quantità di guadagno in relazione a rapidità, precisione e organizzazione del lavoro, senza interferenze del committente, interessato soltanto al risultato della lavorazione.

Criterio operativo per la valutazione dei casi

In definitiva, per la qualificazione del rapporto le Sedi devono fare riferimento, in primo luogo, all'avvenuta iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane. Devono però sollevare eccezioni quando, valutando i criteri sopra indicati, emergano condizioni evidenti e oggettive che conducano in modo inequivocabile a ricondurre la fattispecie allo schema del lavoro a domicilio.

Nozione di lavoro a domicilio richiamata in nota

La nota finale richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il lavoro a domicilio è una forma di decentramento produttivo: la prestazione del lavoratore non rileva come risultato, ma come energia lavorativa inserita nel ciclo produttivo aziendale e utilizzata in funzione complementare o sostitutiva del lavoro svolto in azienda. La subordinazione si configura essenzialmente come inserimento dell'attività del prestatore nel ciclo produttivo aziendale, anche quando la prestazione sia resa in ambienti esterni, con mezzi e attrezzature proprie e con l'ausilio complementare di familiari conviventi e a carico.

Punti principali

Problema interpretativo e criteri giurisprudenziali

La circolare segnala che la distinzione tra lavoro autonomo in impresa artigiana e lavoro a domicilio subordinato è complessa e fonte frequente di contenzioso. I criteri elaborati dalla Cassazione per il lavoro a domicilio possono essere utili ma non risolutivi. Viene richiamato anche il principio per cui la qualificazione del rapporto deve partire dalla volontà delle parti, salvo verifica concreta della reale presenza della subordinazione nello svolgimento del rapporto.

Elementi che depongono per il lavoro autonomo artigiano

Si ritiene configurabile un rapporto di lavoro autonomo, e non di lavoro a domicilio, quando ricorrano congiuntamente diversi elementi: iscrizione della ditta all'Albo provinciale delle imprese artigiane; fatturazione del lavoro svolto; assenza, di norma, di termini rigorosi per la consegna; esecuzione del lavoro in locali propri e con macchinari di proprietà della ditta artigiana; oggetto della prestazione rappresentato dal risultato finale e non dalle energie lavorative; assunzione del rischio d'impresa in proprio, senza interferenze del committente, interessato solo al risultato della lavorazione.

Indicazioni operative per le Sedi

Le Sedi devono attenersi, ai fini della qualificazione del rapporto, alla circostanza dell'avvenuta iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane. Devono tuttavia sollevare eccezioni nei casi in cui, valutati i criteri sopra indicati, emergano evidenti e oggettive condizioni che portino in modo inequivocabile a ricondurre la fattispecie allo schema del lavoro a domicilio.

Richiamo alla nozione di lavoro a domicilio

In nota si chiarisce che, secondo la Cassazione, il lavoro a domicilio si configura come una forma di decentramento produttivo: la prestazione del lavoratore rileva come energia lavorativa inserita nel ciclo produttivo aziendale, anche se resa all'esterno dell'impresa, con mezzi propri e con eventuale ausilio di familiari conviventi e a carico. La subordinazione si manifesta nell'inserimento dell'attività nel ciclo produttivo dell'azienda.

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