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Circolare

Circolare numero 179 del 1-7-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce istruzioni applicative sull’accreditamento di contributi figurativi in favore dei lavoratori che, prima del 1° gennaio 1990, abbiano percepito il trattamento speciale di disoccupazione ex legge n. 464/1972. Vengono precisate le condizioni soggettive, il termine per la domanda, il criterio di calcolo delle settimane da accreditare e la misura della retribuzione da attribuire. La circolare chiarisce inoltre che eventuale contribuzione obbligatoria successiva al 1° gennaio 1990 prevale su quella figurativa fino a concorrenza, che il beneficio vale solo per il diritto alla pensione di vecchiaia e che la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 1° marzo 1990.

Accreditamento di contribuzione figurativa per lavoratori che hanno percepito il trattamento speciale di disoccupazione

Accreditamento di contribuzione figurativa per lavoratori percettori del trattamento speciale di disoccupazione

La circolare detta le istruzioni per l’applicazione delle norme che prevedono l’accredito di contribuzione figurativa in favore dei lavoratori che, anteriormente al 1° gennaio 1990, abbiano percepito il trattamento speciale di disoccupazione disciplinato dalla legge 8 agosto 1972, n. 464. L’intervento è stato reiterato da successivi decreti-legge e, da ultimo, dal decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito nella legge 1 giugno 1991, n. 169.

Finalità e ambito del beneficio

Il beneficio è configurato come accredito figurativo con modalità particolari e fuori dalla disciplina generale degli accrediti figurativi. La finalità è strettamente previdenziale: i contributi riconosciuti servono solo a far conseguire l’anzianità contributiva e assicurativa minima necessaria per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Condizioni soggettive e termine per la domanda

La circolare chiarisce che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 108/1991, cioè il 5 aprile 1991, i richiedenti devono:

  • aver superato il 48° anno di età se donne;
  • aver superato il 53° anno di età se uomini;
  • non aver ancora raggiunto, a quella data, l’anzianità contributiva e assicurativa minima per la pensione di vecchiaia.

È inoltre richiesto che la domanda per l’accreditamento figurativo sia stata presentata entro il 31 dicembre 1990. La circolare precisa che la diversa scansione temporale tra la data di riferimento per l’età e il termine per la domanda dipende dalla reiterazione dei decreti-legge oltre il 31 dicembre 1990.

Criterio di calcolo delle settimane accreditabili

Per i periodi di percezione del trattamento speciale anteriori al 1° gennaio 1990 devono essere accreditate tante settimane di contribuzione figurativa quante ne occorrono per raggiungere l’anzianità minima utile alla pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile. Tuttavia, il numero delle settimane accreditabili non può mai superare quello delle settimane in cui il trattamento speciale è stato effettivamente percepito prima del 1° gennaio 1990.

Per ciascuna settimana da accreditare deve essere attribuita la retribuzione minima sulla quale, nel periodo considerato, sono commisurati i contributi volontari.

Rapporto con eventuale lavoro successivo

Se il lavoratore, dopo il 1° gennaio 1990 e prima del compimento dell’età pensionabile, ha svolto attività lavorativa con contribuzione obbligatoria, tali contributi prevalgono sui periodi figurativi fino a concorrenza. In pratica, le settimane coperte da contribuzione obbligatoria sostituiscono un pari numero di settimane di accredito figurativo, con conseguente cancellazione del corrispondente numero di settimane figurative.

Limiti di utilizzabilità e decorrenza della pensione

La circolare sottolinea che i contributi figurativi in questione possono essere utilizzati esclusivamente per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e non per altri effetti previdenziali.

La pensione di vecchiaia liquidata con il computo di tali contributi va determinata secondo le regole ordinarie. La decorrenza deve essere fissata ai sensi dell’art. 6 della legge n. 155/1981, ma non può comunque essere anteriore al 1° marzo 1990, cioè al primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20, che ha introdotto per primo questo istituto.

Adempimenti contabili

Degli accreditamenti effettuati deve essere tenuta apposita evidenza, in vista delle successive istruzioni contabili che saranno impartite in relazione al comma 6 dell’articolo di legge richiamato dalla circolare.

Punti principali

Ambito e finalità del beneficio

Le disposizioni riguardano l’accreditamento di contribuzione figurativa, con modalità speciali, per i lavoratori che abbiano percepito anteriormente al 1° gennaio 1990 il trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge 8 agosto 1972, n. 464 e successive modificazioni. Il beneficio è finalizzato esclusivamente a consentire il raggiungimento dell’anzianità contributiva e assicurativa minima necessaria per la pensione di vecchiaia.

Condizioni per l’accreditamento

Per ottenere il riconoscimento figurativo è richiesto che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 108/1991 (5 aprile 1991), gli interessati abbiano superato il 48° anno di età se donne e il 53° anno di età se uomini, e che non abbiano ancora maturato a tale data l’anzianità contributiva e assicurativa minima per il pensionamento di vecchiaia. È inoltre necessario che la domanda sia stata presentata entro il 31 dicembre 1990.

Determinazione dei contributi figurativi

Per i periodi di percezione del trattamento speciale anteriori al 1° gennaio 1990 devono essere accreditate tante settimane di contribuzione figurativa quante ne occorrono per raggiungere l’anzianità minima richiesta per la pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile. Il numero delle settimane accreditabili non può comunque superare quello delle settimane in cui il trattamento speciale è stato effettivamente percepito prima del 1° gennaio 1990. Per ciascuna settimana riconosciuta va attribuita la retribuzione minima vigente ai fini del calcolo dei contributi volontari.

Effetti della successiva contribuzione obbligatoria

Se, dopo il 1° gennaio 1990 e fino al compimento dell’età pensionabile, il lavoratore ha svolto attività lavorativa con copertura contributiva obbligatoria, tali contributi sono conteggiati in luogo di quelli figurativi fino a concorrenza. In concreto, le settimane coperte da contribuzione obbligatoria determinano la cancellazione di un pari numero di settimane di accredito figurativo.

Limiti di efficacia del beneficio

I contributi figurativi in esame sono utilizzabili soltanto per l’acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia e non possono essere fatti valere per il riconoscimento di diritti diversi.

Misura e decorrenza della pensione

La pensione di vecchiaia liquidata con il computo dei contributi figurativi deve essere determinata secondo le regole ordinarie. La decorrenza va fissata ai sensi dell’art. 6 della legge n. 155/1981, ma non può comunque essere anteriore al 1° marzo 1990, ossia al primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20, che ha introdotto per la prima volta questo accreditamento.

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